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Quasi tutti i matrimoni celebrati in chiesa non hanno solo valore di sacramento, ma producono effetti anche per la legge dello Stato italiano. Gli sposi, infatti, celebrano un matrimonio concordatario che, pur officiato da un ministro del culto cattolico, li impegna anche davanti allo Stato. Perché questo accada è però necessario che il celebrante chieda la trascrizione del matrimonio nei registri comunali dello stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione, in conformità a quanto previsto dagli accordi di modifica del Concordato lateranense.
Cosa succede, però, se il celebrante si dimentica questo passaggio? Lo ha scoperto con grande sconcerto una coppia (che aveva celebrato le nozze qualche anno prima) nel momento in cui ha deciso di chiedere la separazione legale. La separazione legale e il divorzio non erano possibili perché per lo Stato il matrimonio non esisteva, non essendovene nessuna traccia nei registri dello stato civile.
La moglie ha cercato di rimediare attraverso lo strumento della trascrizione tardiva, ma ha scoperto che – a differenza di quanto disponeva il Concordato del 1929 – le modifiche al Concordato del 1984 consentono la trascrizione tardiva solo se richiesta da entrambi i contraenti o da uno solo di essi, ma «con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro». Quindi senza la collaborazione del marito (tale, però, solo di fronte alla chiesa) non era possibile procedere. A questo punto la signora ha citato in giudizio sia il marito sia il sacerdote, chiedendo il risarcimento dei danni.
I giudici di merito, prima e la Corte di cassazione da ultima hanno però respinto il ricorso della sfortunata signora. Il rifiuto del (mancato) marito di prestare la propria collaborazione alla trascrizione tardiva del matrimonio non è stato considerato illegittimo, seppur moralmente discutibile. Mentre, infatti, in vigenza del Concordato del 1929 la trascrizione tardiva poteva essere richiesta in qualunque momento, da chiunque ne avesse interesse, purché le condizioni stabilite dalla legge (ad esempio il fatto di non essere sposati con altri) sussistessero al momento della celebrazione del matrimonio e non fossero venute meno successivamente, la normativa attuale è ben diversa e richiede che entrambi i membri della coppia prestino il loro consenso alla trascrizione tardiva. Dunque, se uno dei due si oppone alla trascrizione non può per questo subire conseguenze negative come una condanna al risarcimento del danno.




