La Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità della disciplina dei permessi mensili regolata dalla Legge n. 104/1992 per l’assistenza della persona con disabilità grave, nella parte in cui non ha incluso il convivente tra i soggetti legittimati a fruirne. L’Inps, con la circolare n. 38, ne ricostruisce l’evoluzione normativa alla luce della sentenza citata e della disciplina delle unioni civili.

Secondo i giudici costituzionali, l’esclusione del convivente di fatto dai soggetti legittimati a fruire dei permessi ex L. 104 limita il soggetto disabile nel suo diritto – costituzionalmente garantito – a essere assistito da una persona vicina, parte di una comunità di affetti e di solidarietà che lui stesso ha contribuito a creare. Comunità di affetti, distinta dalla famiglia, ma che la Carta riconosce e tutela come formazione sociale idonea a consentire il pieno sviluppo della persona nella vita di relazione. Il convivente, pertanto, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi mensili, in alternativa, al coniuge e ai parenti o affi€ni di secondo grado (o di terzo grado, in particolari condizioni).

L’Inps precisa che per la esatta individuazione del soggetto convivente, deve farsi riferimento alla disciplina contenuta nella Legge Cirinnà del 2016, secondo cui per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, af€finità o adozione, da matrimonio o da unione civile. La stabile convivenza deve risultare da dichiarazione anagrafi€ca secondo le disposizioni del Regolamento della popolazione residente.

A differenza dell’unione civile, che può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso sia da persone di sesso diverso. In attesa che l’istituto adegui le proprie procedure informatiche, i conviventi di fatto possono presentare la domanda di permessi mensili in modalità cartacea, avvalendosi della modulistica appositamente aggiornata e disponibile sul sito istituzionale. La domanda deve essere inoltrata all’Inps di competenza tramite Pec, raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello.

Precisiamo che l’apertura alle convivenze di fatto, essendo l’esito di una pronuncia della Corte costituzionale su una specifi€ca disciplina, non può essere estesa al congedo straordinario contenuto nel D.Lgs. n. 151 del 2001.