Ambulatorio pieno. Il medico di turno lascia i pazienti reputati poco gravi agli infermieri. Dove sia andato non è dato saperlo. Rimane il fatto che la Corte Suprema è intervenuta su un caso del genere invocando la violazione ex articolo 340 del codice penale, precisato sotto il titolo “Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”. Il medico, imputato in primo grado per omissione di atti d’ufficio, è stato successivamente condannato proprio in funzione del disposto dell’articolo 340 del codice penale. In particolare la Corte ha stabilito che la mancanza di urgenza non esclude la responsabilità del medico che si assenta dall’ambulatorio perché la sua condotta ha impedito di fatto ai pazienti in attesa di usufruire della prestazione medica loro garantita.