Un padre aveva donato alla figlia il denaro necessario all’acquisto di un terreno per la costruzione di una casa da utilizzare come dimora familiare. I frequenti litigi tra i genitori hanno però spinto la giovane a chiedere formalmente con una lettera che il padre si trasferisse in un’altra abitazione. Il tribunale ha accolto nei primi due gradi di giudizio le ragioni della figlia, ma il padre, reputandosi a sua volta vittima di un’ingiuria grave, ha voluto ricorrere in Cassazione con l’intento di dimostrare l’ingratitudine della figlia e il disvalore sociale dell’atto di sfratto. La Suprema Corte ha “escluso che ricorrano gli estremi dell’ingratitudine nel comportamento della figlia donataria, la quale, di fronte alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i suoi genitori e nella pendenza del giudizio di separazione personale con addebito instaurato dalla madre, inviti il padre, con lettera formale, a lasciare l’immobile di sua proprietà, acquistato con il denaro ricevuto dalla liberalità paterna e materna, destinato a casa familiare”.