Ecco i fatti: un uomo viene sorpreso con le mani sul volante, le luci anabbaglianti accese, la cintura di sicurezza allacciata e il motore dell'auto acceso. La polizia locale lo ferma in evidente stato di ebbrezza alcolica prima che si metta in moto e gli sequestra il veicolo. Tutto a posto? Neanche un po': il guidatore ha infatti fatto ricorso contro tale provvedimento lamentando il fatto che la sua auto non fosse in movimento nel momento in cui è stato fermato.
«L'indagato non è stato trovato mentre guidava l'auto in sequestro, ma solo seduto al posto di guida... il reato sarebbe insussistente». Il ricorso, stando alla Corte, è infondato: «Il controllo di legittimità del provvedimento di una misura cautelare reale non comporta l'esame della fondatezza dell'accusa, bensì solo la verifica della sussistenza dell'astratta configurabilità del fatto contestato nell'ambito di una determinata fattispecie di reato». In sintesi, la circostanza in base alla quale l'auto non si era di fatto mossa non scagiona il guidatore dato che «il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo ma deve intendersi riferibile anche alla fasi di sosta che ugualmente ineriscono la circolazione».
«L'indagato non è stato trovato mentre guidava l'auto in sequestro, ma solo seduto al posto di guida... il reato sarebbe insussistente». Il ricorso, stando alla Corte, è infondato: «Il controllo di legittimità del provvedimento di una misura cautelare reale non comporta l'esame della fondatezza dell'accusa, bensì solo la verifica della sussistenza dell'astratta configurabilità del fatto contestato nell'ambito di una determinata fattispecie di reato». In sintesi, la circostanza in base alla quale l'auto non si era di fatto mossa non scagiona il guidatore dato che «il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo ma deve intendersi riferibile anche alla fasi di sosta che ugualmente ineriscono la circolazione».


