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venerdì 13 settembre 2024
 
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Il confine tra eutanasia e accanimento terapeutico

31/07/2017  La morte del piccolo Charlie Gard riporta alla ribalta il tema del confine tra eutanasia e accanimento terapeutico. Come si riconosce? Ecco la riposta del teologo.

Qual è il confine tra eutanasia e accanimento terapeutico? Madre natura non avrebbe fatto vivere 17 anni Eluana Englaro senza alimentazione forzata.

MARCO (e-mail)

La dignità del morire umano si tiene lontana da due estremi: l’accanimento terapeutico e l’eutanasia. Ma qual è il confine? I casi di Terry Schiavo (2005), Pier Giorgio Welby (2006) Eluana Englaro (2009) e ora di Charlie Gard hanno lasciato un grande interrogativo: si trattava di accanimento terapeutico e, quindi, di impedimento alla natura di fare il suo corso o di eutanasia e, quindi, di arbitraria interruzione di esistenze umane? È necessario distinguere. L’accanimento terapeutico indica trattamenti sanitari che, nella situazione concreta e in base all’attuale scienza medica, risultano inutili per la guarigione o per il miglioramento del malato; sono anche sproporzionati tra quello che si può fare tecnicamente e il risultato che si prevede di ottenere. Il paziente, anche con dichiarazione di volontà precedentemente manifestata (testamento biologico), può legittimamente rifiutarli e, insieme, domandare che il medico si attenga esclusivamente a trattamenti o cure ordinarie che sono palliative, antidolorifiche, assistenza infermieristica, vicinanza umana e cristiana se credente. In questo modo, il paziente non domanda di morire o affrettarne l’evento, lo accetta quando questo accadrà. L’eutanasia, invece, indica il procurare la morte, su richiesta del soggetto allo scopo di porre termine a un’esistenza che è (o si ritiene) irreversibilmente segnata dalla sofferenza. Si pratica con un’azione (ad esempio, iniezione letale) o con l’omissione delle cure ordinarie; o anche con l’aumentare appositamente le dosi antidolorifiche allo scopo di affrettare la morte.

Accanimento terapeutico ed eutanasia sono distinti e il confine che li separa è chiaro. Il confine si oscura quando si tende a far passare per accanimento quelle che sono cura e assistenza ordinarie. Può verificarsi che, nella situazione concreta, ci siano dubbi sull’utilità e proporzionalità di certi interventi medici e chirurgici (ad esempio, un trattamento di chemioterapia). L’alleanza medico-paziente è l’ideale per una decisione più giusta a favore del paziente. Al contrario, non ci sono dubbi su quali sono i trattamenti ordinari (proporzionati), così che non intraprenderli o sospenderli significa procurare la morte, vale a dire entrare nell’area dell’eutanasia. La questione nuova riguarda l’idratazione e l’alimentazione artificiali: sono trattamenti ordinari e, quindi, in linea di principio obbligatori o, viceversa, straordinari e, quindi, da rifiutare? Ci sono seri argomenti per concludere che sono trattamenti ordinari (utili e proporzionati). Non richiedono, infatti, l’impiego di sofisticati strumenti tecnologici; sono accessibili a strutture ospedaliere povere; sono praticabili anche a livello familiare. Anzi, non sono nemmeno atti medici («il nutrire si differenzia dal curare»), ma trattamenti di sostegno vitale e, in quanto tali, costituiscono il minimo che si possa prestare a chi non è in grado di nutrirsi autonomamente.

Tutto questo diventa comprensibile se si riesce a superare una mentalità che tende a oscurare il bene-valore-dignità della vita in condizione di precarietà biologica e psichica, quale si presenta nei malati nella fase terminale, specie se anziani e cronici; nei malati con progressivo deterioramento delle funzioni cerebrali; nei bambini nati con gravi menomazioni; nei malati in stato vegetativo persistente. Sebbene le loro facoltà superiori sono impedite, mantengono intatta la dignità di persone; al diritto di vivere corrisponde il dovere del sistema sanitario di un Paese civile di garantire le cure ordinarie unitamente al sostegno alle famiglie. Il legittimo rifiuto dell’accanimento terapeutico non può costituire un pretesto per legittimare l’abbandono. La volontà del paziente (anche precedentemente manifestata) va ascoltata, ma il medico non può accogliere l’eventuale richiesta di omettere ogni cura anche ordinaria. Tale richiesta è, in realtà, richiesta di eutanasia, alla quale il medico non può obbedire.

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