Quando nel 1973 Paolo VI istituì il
ministero straordinario della Comunione
(questa è la terminologia corretta),
accessibile sia a uomini sia a donne,
demandò alle singole Conferenze episcopali
di fissare l’età minima per l’ammissione.
In quello stesso anno i vescovi
italiani stabilirono che per l’esercizio dei
ministeri laici istituiti (accolito e lettore)
l’età conveniente fosse di anni 21. Nel
1985 per questi stessi ministeri laici istituiti
e assunti stabilmente fu fissata l’età
minima di anni 25. Poiché il ministero
straordinario della Comunione affidato
con semplice “mandato” non è esplicitamente
distinto da quelli “istituiti”,
si suppone che valga per l’età la stessa
norma. Infatti le qualità richieste sono
impegnative; in particolare: maturità
umana, buona fama, pietà, adeguata
preparazione teologico-liturgica. Il vescovo
del luogo può fare qualche eccezione
sotto la sua responsabilità.