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Non solo "Sacra Rota", che cos'è e come funziona il Tribunale dello Stato Città del Vaticano

15/02/2020  Quando si pensa a un Tribunale vaticano, l'immaginario collettivo corre ai giudici rotali. Andiamo a scoprire che cos'è e di che cosa si occupa l'organo giurisdizionale presieduto da Giuseppe Pignatone

Il 15 febbraio 2020, alle ore 10, per la prima volta Papa Francesco ha partecipato all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale dello Stato Città del Vaticano. Andiamo a scoprire che cosa è e che storia ha questa importante istituzione, alla quale nel 2019 è stato chiamato come presidente Giuseppe Pignatone, già Procuratore della Repubblica a Roma e a Reggio Calabria, il primo ex magistrato ordinario italiano a varcare le mura.

Un po' di storia

Il problema dell’amministrazione della Giustizia nello Stato del Vaticano, che come forma è uno stato Assoluto, tecnicamente un’enclave, in quanto interamente circondato dal territorio di un altro Stato, si è posto immediatamente a partire dalla Legge fondamentale che risale al 1929, anno in cui sono stati siglati i patti Lateranensi. Lo Stato Città del Vaticano come lo conosciamo ora nasce, infatti, con il Trattato Lateranense, firmato l’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia, che ne ha sancito la personalità di Ente sovrano di diritto pubblico internazionale. In quanto Stato ha potere legislativo, esecutivo e giudiziario, tutti esercitati a nome del Sovrano che è il Pontefice e, naturalmente, ha l’esigenza di relazionarsi giuridicamente con altri Stati e con le istituzioni sovranazionali.

Papa Francesco con i giudici del  Tribunale Apostolico della Rota Romana (2016)
Papa Francesco con i giudici del Tribunale Apostolico della Rota Romana (2016)

Non soltanto diritto canonico

  

Pochi hanno chiaro il fatto che in quanto Stato il Vaticano non esaurisce le sue necessità e le sue esigenze di giustizia nella materia canonica, cioè nelle norme che si occupano di regolare le questioni interne alla Chiesa cattolica come istituzione religiosa: (si pensi alla validità del matrimonio cattolico, ai poteri di un Vescovo, alla sospensione a divinis di un sacerdote). Questi temi sono disciplinati e regolati dal diritto canonico, che ovviamente è in vigore, ha alla base il Codex Iuris canonici e ha valore per tutti i ministri e i fedeli della Chiesa cattolica romana ovunque si trovino nel mondo. Per questo sono competenti I tribunali diocesani, il tribunale ecclesiastico, Tribunale Apostolico della Rota Romana e il Supremo Tribunale della Segnatura che però – salvo che per l’ultima istanza - non si occupano di questioni civili e penali, che pure possono verificarsi, anche sul territorio di uno Stato di appena 44 ettari. Queste ultime sono di competenza degli organi di giustizia della Città del Vaticano, che come entità giuridica non si sovrappone esattamente alla Santa Sede.

Foro canonico e foro civile progressivamente separati

All’inizio vigeva un sistema era misto, la separazione tra il “Foro canonico” e il “Foro civile” era relativa, perché se per la prima istanza è stata previsto da subito un tribunale che si occupasse di questioni non canoniche, le impugnazioni erano riservate ai due Tribunali della Sede Apostolica, la Sacra Romana Rota (oggi Tribunale Apostolico Della Rota Romana) e il Supremo Tribunale della Segnatura, che così cumulavano la funzione di tribunali superiori ecclesiastici e quella di tribunali civili. Col tempo invece le due “giustizie”, man mano che sono intervenute riforme, iniziate fin dal 1932 con Pio XI, sono andate progressivamente separandosi e oggi la giustizia “civile” cioè non canonica del Vaticano è quasi completamente separata. Tanto più che nel 1983 una modifica importante è intervenuta nel Codice di diritto canonico abolendo il cosiddetto privilegium fori a favore degli ecclesiastici e dei religiosi: «Pertanto», scrive Dalla Torre, «lo status di ecclesiastico o di religioso non comporta più la sottrazione alla giurisprudenza del giudice statale, né per le cause civili né per quelle penali».

Giuseppe Pignatone, ex Procuratore della Repubblica di Roma, Presidente del Tribunale della Città del Vaticano
Giuseppe Pignatone, ex Procuratore della Repubblica di Roma, Presidente del Tribunale della Città del Vaticano

Gli organi del potere giudiziario nello Stato Città del Vaticano

  

Per quanto riguarda la competenza, a occuparsi di questioni civili e penali sono gli organi del potere giudiziario fissati secondo la legge del 21 novembre 1987, n. CXIX e la legge n. LXVII del 24 giugno 2008: per la prima istanza ci sono un Giudice Unico, competente per le cause di minore entità e un Tribunale (il Tribunale dello Stato Città del Vaticano, del tutto separato dal Tribunale Ecclesiastico competente per questioni canoniche) su cui grava la maggior parte dell’attività giudiziaria vaticana. È il Tribunale per cui è stato chiamato alla Presidenza Giuseppe Pignatone. Per quanto riguarda la seconda e la terza istanza ci sono una Corte d’Appello e una Corte di Cassazione.

Chi sono i giudici del Vaticano e come lo diventano

I magistrati vaticani diventano tali per nomina diretta del papa: «Non sono stati stabiliti», scrive Nicola Picardi in Alle origini della giurisdizione Vaticana, «requisiti per la nomina, né è stato precisato se i magistrati dovessero essere laici o ecclesiastici. Si ritiene, comunque, che i requisiti dovrebbero essere desunti dalla ragione comune (religione cattolica, capacità tecniche, attestato della laurea in utroque iure – canonico e civile ndr - o equivalenti, e specchiata moralità)». Secondo quanto ricostruisce Giuseppe Dalla Torre, professore emerito di Diritto canonico ed ecclesiastico nell’Università degli Studi LUMSA di Roma, in un recente saggio dedicato proprio alla magistratura del Tribunale vaticano, i magistrati sono «selezionati solitamente tra professori delle università pubbliche, statali e non statali, italiane con varia competenza (civile, penale, ecc…), per i quali si richiede però la conoscenza del diritto canonico». Questo non perché, pur non dovendo giudicare di questioni canoniche, il ruolo del diritto canonico, che fin dal 1929 era annoverato le «principali fonti del diritto» dello Stato della Città del Vaticano, è stato rafforzato. Nella la legge LXXI emanata il 1 ottobre del 2008 da Benedetto XVI si legge che «L’ordinamento giuridico vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa», che a questo punto diventa non l’unico ma il primo riferimento interpretativo. Mentre la Legge sulle fonti del diritto stabilisce che «quando una controversia civile non si possa decidere con il riferimento ad una norma prevista dalle fonti indicate nei precedenti articoli, il giudice decide tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali dell’ordinamento giuridico vaticano». Per la legge sull’ordinamento giudiziario vaticano: «i magistrati (…) sono soggetti soltanto alla legge». Gli studiosi sono concordi nel ritenere che con la riforma del 1987 la loro indipendenza, pur nell’ambito di una monarchia assoluta, sia stata rafforzata dal fatto che attualmente esercitano la loro autorità, in relazione alla dipendenza dal sommo pontefice, con potestà vicaria e non più soltanto delegata come accadeva dal 1929 al 1987. Non hanno un lavoro dipendente a tempo pieno ma la loro funzione è “stabile”, ciò significa che non sono inamovibili, ma che la riforma relativa agli “aggiunti” scongiura il rischio che vengano nominati ad hoc per una singola causa cosa che lederebbe il principio del giudice naturale, e restano in carica fino a 74 anni, , con possibile proroga. La funzione del Pubblico Ministero è esercitata dall’ufficio del Promotore di Giustizia, il nome della funzione ha radici antiche, risale al processo inquisitorio canonico istituito da Innocenzo III (1198-1216).

Chi giudica in Corte d'Appello e Cassazione

  

Per quanto riguarda la Corte d’Appello», scrive Picardi, «non si prevede più come in passato che «presidente della Corte sia il Decano della Rota ed i giudici siano uditori della stessa», come era stabilito dall’ordinamento giudiziario del 1946. «In tal modo, si è accentuato il processo di differenziazione della giustizia vaticana dai Grandi Tribunali della Sede Apostolica e, quindi, di allontanamento dal modello proprio dello Stato pontificio (…). Il cordone ombelicale permane, invece, ancora per la Corte di Cassazione, in quanto l’art. 18 prevede che il Presidente della Corte sia tuttora il Prefetto del Tribunale della Segnatura e membri della Corte siano due Cardinali, membri della stessa Segnatura».

DA DOVE VENGONO LE LEGGI CIVILI E PENALI IN USO IN VATICANO

Riguardo alle questioni penali e civili, l’unico codice propriamente vaticano è il Codice di procedura civile emanato da Pio XII con il motu proprio del 1 maggio 1946, mentre, come ribadito dalla legge in vigore sulle fonti del diritto (n. LXXI del 2008) il Vaticano ha recepito e mantiene in vigore il codice civile italiano del 1942, il codice penale italiano del 1889 (passato alla storia come codice Zanardelli) e il codice di procedura penale italiano del 1913. Anche per questa ragione, perché i codici di riferimento sono italiani e la lingua ufficiale dell’ordinamento giudiziario dello Stato città del Vaticano è la lingua italiana, è prassi che siano italiane le persone chiamate a giudicare in Vaticano, anche se nessuna norma vieta che possano essere straniere.

LEGGI ANTICHE MA AGGIORNATE, ABOLITI PENA DI MORTE ED ERGASTOLO

  

Il Codice Zanardelli al momento in cui era in vigore in Italia prevedeva ergastolo e pena di morte. La pena di morte, cessata di fatto in Vaticano con la fine dello Stato Pontificio è stata abolita anche in diritto da Giovanni Paolo II nel 2001, l’ergastolo, invece, è stato abolito, sostituito con la reclusione massima di 35 anni, da Francesco il 12 luglio 2013.

Papa Francesco con il Papa emerito Benedetto XVI nel 2015
Papa Francesco con il Papa emerito Benedetto XVI nel 2015

ANTIRICICLAGGIO E TRASPARENZA

Tra il 2010 e il 2013 significative innovazioni sono state introdotte in materia di trasparenza finanziaria e contrasto al riciclaggio. L'8 ottobre 2013, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha adottato la Legge N. XVIII, che contiene norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, e recepisce le disposizioni del Decreto N. XI del Presidente del Governatorato, dell’8 agosto 2013. Attuando il Motu Proprio di Papa Francesco dell’8 agosto 2013, in continuità con le norme introdotte progressivamente a partire dal Motu Proprio di Papa Benedetto XVI del 30 dicembre 2010, per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, la Legge N. XVIII ha rafforzato il sistema interno di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in linea con i parametri internazionali e, in particolare, con le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) e le fonti dell’Unione Europea.

LA RIFORMA DEL 16 MARZO 2020

  

Il 16 marzo 2020, Papa Francesco ha promulgato la legge numero CCCLI, con cui riforma l’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

«Amministrare la giustizia», scrive il Papa nell’introduzione al nuovo testo normativo, «non è soltanto una necessità di ordine temporale. La virtù cardinale della giustizia, infatti, illumina e sintetizza la finalità stessa del potere giudiziario proprio di ogni Stato, per coltivare la quale è essenziale anzitutto l’impegno personale, generoso e responsabile, di quanti sono investiti della funzione giurisdizionale. Oltre a ciò, sono necessarie istituzioni e discipline che ne favoriscano un esercizio tempestivo ed efficace». Per questo motivo: «a distanza di più di trent’anni da quando il mio venerato predecessore San Giovanni Paolo II volle che fosse promulgata la Legge N. CXIX che approva l’Ordinamento giudiziario dello S.C.V., del 21 novembre 1987, ritengo che l’attuale contesto storico e istituzionale, sensibilmente diverso da quello di allora, richieda una parziale modifica del sistema».

La nuova legge viene a seguito di una serie di riforme normative in materia economico-finanziaria e penale, dovuta anche all’adesione a importanti convenzioni internazionali ma nello stesso tempo conserva e assicura la specificità del diritto vaticano che riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo. Provvede a meglio garantire l’indipendenza degli organi giudiziari e dei magistrati che dipendono soltanto dal Sommo Pontefice che li nomina e sono soggetti, però, soltanto alla legge nell’esercizio delle loro funzioni, che esercitano con imparzialità e disponendo direttamente della polizia giudiziaria. Chiede specifici requisiti per la nomina dei magistrati che sono scelti tra professori universitari e comunque tra giuristi di chiara fama, con una comprovata esperienza, giudiziaria o forense nell’ambito del diritto civile, penale e amministrativa. Semplifica sistema giudiziario, e intanto aumenta di una unità l’organico del Tribunale, prevedendo un regime di tempo pieno ed esclusività professionale per almeno uno dei giudici. Rafforza l’indipendenza dell’Ufficio del Promotore di Giustizia, prevendogli un capo autonomo e mantenendolo però ben distinto da quello riguardante il Tribunale. Eleva di un anno, dai 74 ai 75 anni l’età di collocamento a riposo dei magistrati vaticani e prevede, per la prima volta, una tipizzazione dei possibili provvedimenti disciplinari a carico degli avvocati che esercitano presso gli organi giudiziari dello Stato Vaticano.

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