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giovedì 05 dicembre 2024
 
approfondimenti
 

Sciopero generale e disagi per i cittadini, ma quando è giusto precettare?

29/11/2024  Un dossier dedicato all'argomento della rivista giuslavoristica "Lavoro Diritti Europa". Secondo Giovanni Pino, capo di gabinetto della Commissione di garanzia dello sciopero, il vero obiettivo resta quello di tutelare i diritti degli utenti senza compromettere la libertà di astenersi dal lavoro, nel rispetto dei principi costituzionali. La sentenza del TAR segna così un punto di svolta. Ecco perché.

In collaborazione con la rivista "Lavoro, Diritti, Europa" 

Fino a che punto arriva il diritto di sciopero dei lavoratori -  una conquista sociale che data ormai da u secolo e mezzo - e l'altrettanto diritto dei cittadini a non subire eccessivi disagi che compromettono la loro vita quotidiana, protetti dal potere di precettazione da parte di Governo e Prefetture? La rivista giuslavoristica on line Lavoro Diritti Europa, diretta da Piero Martello, dedica un ampio dossier alla questione, proprio nel giorno dello sciopero generale dei pubblici servizi indetto da Cgil, Uil e altre sigle sindacali autonome. 

Una recente sentenza del TAR del Lazio ha chiarito i limiti del potere di precettazione, ridefinendo il ruolo delle autorità di governo e della Commissione di garanzia. La precettazione, istituto che consente al Governo o ai Prefetti di ordinare la ripresa del lavoro in caso di scioperi, è da tempo oggetto di dibattito. Questo strumento è previsto dalla legge 146/1990, che affida alla Commissione di garanzia il compito di segnalare situazioni di "grave e imminente pregiudizio" per i diritti costituzionalmente tutelati. Tuttavia, le autorità governative mantengono un potere autonomo di intervento nei casi di "necessità e urgenza", una sovrapposizione che ha generato frequenti conflitti interpretativi.

Il chiarimento del TAR

Con la sentenza del marzo 2024, il TAR Lazio ha fissato paletti più stringenti per l’esercizio del potere di precettazione da parte del Governo o dei Prefetti. I giudici hanno sottolineato che tale potere può essere esercitato solo in situazioni straordinarie e sopravvenute, che non rientrano nelle valutazioni già effettuate dalla Commissione di garanzia. Qualsiasi ordinanza di precettazione che non rispetti questi criteri rischia di configurarsi come un abuso di potere.

Secondo Maria Paola Monaco, docente all’Università di Firenze, questa decisione riafferma il principio di separazione tra le competenze dell’autorità indipendente (la Commissione di garanzia) e quelle delle autorità governative. Umberto Izzo, dell’Università La Sapienza, aggiunge che la sentenza rappresenta un importante passo avanti nell’“actio finium regundorum” tra i due organismi (una locuzione latina che si traduce letteralmente come "azione per regolare i confini"), contribuendo a ridurre ambiguità e sovrapposizioni.

Un futuro più chiaro per il diritto di sciopero

Il ruolo centrale della Commissione di garanzia viene ulteriormente rafforzato: spetta a questo organismo valutare preventivamente le modalità dello sciopero e proporre eventuali misure correttive, lasciando alle autorità governative un intervento residuale e straordinario. Questo assetto mira a garantire maggiore equilibrio e trasparenza, evitando che la precettazione diventi uno strumento ordinario di limitazione del conflitto.

Come osserva il professor Giovanni Pino, capo di gabinetto della Commissione di garanzia sul diritto di sciopero, che offre in un articolo del dossier un vero e proprio excursus della precettazione, il vero obiettivo resta quello di tutelare i diritti degli utenti senza compromettere la libertà di sciopero, nel rispetto dei principi costituzionali. La sentenza del TAR segna così un punto di svolta, riportando al centro del dibattito la necessità di una regolamentazione più chiara e rispettosa delle competenze di ciascun attore istituzionale.

Secondo Pino la recente sentenza del TAR del Lazio n. 6084 del 28 marzo 2024 ha portato nuova luce sul complesso rapporto tra la Commissione di garanzia e le autorità titolari del potere di precettazione, come il Governo e i Prefetti. Questo intervento giurisprudenziale ha evidenziato le ambiguità e le sovrapposizioni che caratterizzano l’applicazione della legge 146/1990, normativa fondamentale per la gestione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Le criticità del sistema attuale

La legge 146 assegna alla Commissione di garanzia il compito di segnalare situazioni in cui uno sciopero possa mettere a rischio diritti costituzionalmente tutelati, lasciando però a Governo e Prefetti la possibilità di adottare ordinanze di precettazione in casi di necessità e urgenza. Tuttavia, nella pratica, tale autonomia è stata spesso esercitata senza rispettare i criteri di "grave e imminente pregiudizio" previsti dalla normativa. Non sono mancati casi in cui scioperi ritenuti legittimi dalla Commissione sono stati comunque precettati, spesso con motivazioni che riflettevano più interessi politici o economici che esigenze di reale urgenza.

Inoltre, l’intersecazione di competenze tra la Commissione e le autorità precettanti ha generato confusione. La Commissione, pur non avendo il potere diretto di precettare, può differire gli scioperi o proporre misure specifiche per limitarne l’impatto, ma queste indicazioni non sempre vengono rispettate.

Un problema strutturale

Il ricorso alla precettazione ha mostrato i suoi limiti, evidenziando l’urgenza di una riforma. Già Gino Giugni, tra i principali artefici della legge 146, aveva proposto di superare questo istituto, considerandolo un retaggio repressivo più che regolativo. La sua idea era quella di affidare la gestione del conflitto nei servizi pubblici essenziali a un’autorità indipendente, come la Commissione di garanzia, per evitare interferenze politiche e garantire decisioni equilibrate e imparziali.

Tuttavia, le resistenze del Governo, in particolare del Ministero dell’Interno, hanno bloccato qualsiasi ipotesi di riforma radicale. Si è optato invece per una rivisitazione del sistema, introducendo regole procedurali più stringenti, ma senza eliminare del tutto le sovrapposizioni normative.

Il ruolo della sentenza del TAR Lazio

La sentenza del TAR ha ulteriormente rafforzato il ruolo della Commissione di garanzia, sottolineando che il potere autonomo di precettazione deve essere esercitato solo in presenza di esigenze straordinarie e sopravvenute, non prevedibili dalla Commissione. Ogni ordinanza che non rispetti questi criteri rischia di configurarsi come un eccesso di potere, delegittimando l’intervento delle autorità precettanti.

Il TAR ha chiarito che il Governo e i Prefetti non possono ignorare le valutazioni della Commissione, il cui compito resta quello di garantire il bilanciamento tra il diritto di sciopero e la tutela dei diritti fondamentali degli utenti.

Prospettive future

Alla luce di questa sentenza, appare evidente la necessità di un ripensamento complessivo del sistema di regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Devolvere l’intera competenza alla Commissione di garanzia potrebbe rappresentare un passo decisivo verso una gestione più trasparente ed efficace, evitando che divenga oggetto di strumentalizzazione e convenienza politica di consenso.

 
 
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