Le carte della Procura di Torino nella quale sono incappati calciatori (al momento indagati, Fagioli, Zaniolo e Tonali) per scommesse o gioco d’azzardo su piattaforme online illegali passeranno alla Procura Federale della Figc. Ed è su quel fronte che i calciatori rischiano di più.

Si tratta infatti di capire se tra le scommesse ce ne fossero anche sul calcio e sulla Serie A, se così fosse si potrebbe contestare agli interessati l’illecito sportivo. In quel caso l’inchiesta sportiva potrebbe allargarsi molto, perché anche altri nell’ambiente, se sapevano, potrebbero vedersi contestare la mancata denuncia che obbliga tutti i tesserati e non solo.


Che cosa dice l’articolo 30 del Codice di diritto sportivo Figc
«Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica».
A CHI SI APPLICA IL CODICE
Il Codice di giustizia sportiva Figc secondo l’articolo 2 si applica a: società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Non solo, il Codice si applica anche ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.
Che cosa dice il comma 7 dell’articolo 30 sull’obbligo di denuncia
Tutte le persone fisiche e giuridiche cui si applica il Codice «che siano venute a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere» illeciti previsti dall’articolo 30, «hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta (...) la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.
Perché rischiano anche altri
Se è vero, come sembra, che fosse nozione diffusa nell’ambiente l’abitudine di alcuni calciatori a scommettere. L'applicazione del Codice sportivo è infatti assai ampia e non sono poche le persone che gravitano attorno al calcio, non solo giocatori, che pur non direttamente coinvolte potrebbero essere trascinate nell’inchiesta, chiamate a rispondere di omessa denuncia.
IN QUALI CASI SCATTA L'OBBLIGO DI DENUNCIARE
Secondo l’orientamento delle sentenze di giustizia sportiva perché si verifichi l’obbligo di denuncia non basta che si venga a conoscenza di un vago e generico ma è necessario che la notizia dell’illecito, ancorché appresa da altri – nel linguaggio giuridico de relato -, riguardi «un fatto preciso, determinato e circostanziato: colui che raccoglie una mera suggestione, non seguita dalla rappresentazione di un evento storicamente accaduto, non può essere tenuto a denunciare un illecito, che appunto, almeno nella sua prospettiva, non si è mai realizzato». (Collegio di Garanzia dello Sport n. 71/2021).