Il panino nascosto nello zaino, la borsa frigo controllata all’ingresso, il pranzo consumato sulla battigia per evitare discussioni con il gestore del lido. Anche quest’estate va in scena l'eterna lotta tra chi vuole portarsi da casa qualcosa da mangiare e alcuni stabilimenti che hanno imposto divieti o limitazioni. Il caso più curioso è arrivato da Vieste, in Puglia, dove una famiglia avrebbe scelto di mangiare i propri panini vicino al mare dopo averli nascosti nelle borse per non contravvenire alle regole del lido. Ma le segnalazioni non riguardano soltanto il Gargano. In provincia di Bari sono comparsi cartelli che vietano le borse frigo di medie o grandi dimensioni e consentono sotto l’ombrellone soltanto piccoli stuzzichini o merende, escludendo il vero e proprio pranzo al sacco.

La vicenda ha alimentato un dibattito che è arrivato anche sui media internazionali. Il Guardian ha raccontato il caso di Vieste come simbolo della crescente tensione tra bagnanti e stabilimenti che cercano di limitare il consumo di cibo portato da casa dando conto dello scontro tra il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e le associazioni dei gestori degli stabilimenti proprio sulla possibilità di consumare panini e altri alimenti portati da casa.

Ma, al di là delle polemiche, che cosa può mettere davvero una famiglia nella propria borsa da spiaggia? E può mangiare sotto il proprio ombrellone anche se si trova in uno stabilimento balneare?

Maria Pisanò, direttrice del Centro europeo consumatori Italia
Maria Pisanò, direttrice del Centro europeo consumatori Italia

Maria Pisanò, direttrice del Centro europeo consumatori Italia

La risposta non è identica in tutta Italia, perché le regole sul demanio marittimo sono integrate dalle disposizioni regionali, comunali e dell'Autorità marittima. A spiegarlo a Famiglia Cristiana è Maria Pisanò, direttrice del Centro Europeo Consumatori Italia. «Preliminarmente è opportuno precisare che non esiste una disciplina nazionale unica e dettagliata sul consumo di cibo negli stabilimenti: la disciplina dell'uso delle aree demaniali e delle attività balneari è integrata dalle ordinanze regionali, comunali e dell'Autorità marittima», sottolinea.

Occhio ai cartelli

Un punto importante, dunque: il cartello appeso all'ingresso di un lido non è automaticamente legge. «È bene anche chiarire che il concessionario di uno stabilimento balneare non è proprietario della spiaggia, ma gestisce un'area demaniale in forza di una concessione e deve quindi esercitare la propria attività nel rispetto delle norme statali, regionali e comunali che disciplinano l'uso dell'arenile. Non può, attraverso un semplice cartello, introdurre divieti contrari a queste disposizioni».

In Puglia la risposta è molto chiara

Per chi si trova in vacanza in Puglia, il quadro è particolarmente chiaro. L’Ordinanza balneare 2026 approvata dalla Regione stabilisce infatti che è consentito introdurre sulle spiagge e sulle aree demaniali alimenti e bevande per il consumo proprio, anche attraverso contenitori come le borse termiche, e consumare cibi e bevande non acquistati sul posto. La stessa ordinanza vieta inoltre di affiggere negli stabilimenti cartelli in contrasto con le sue disposizioni. Pisanò richiama proprio questa norma ricordando che la Regione «ha espressamente stabilito che sulle spiagge e sulle aree demaniali è sempre consentito introdurre alimenti e bevande per il consumo proprio, anche utilizzando appositi contenitori come le borse termiche, e consumare alimenti e bevande non acquistati sul posto, purché ciò avvenga nel rispetto del decoro dell'ambiente costiero. La stessa ordinanza vieta inoltre ai gestori di esporre all'interno dello stabilimento cartelli con contenuti contrastanti con le sue disposizioni».

Una spiaggia affollata di bagnati sul litorale di Ostia
Una spiaggia affollata di bagnati sul litorale di Ostia

Una spiaggia affollata di bagnati sul litorale di Ostia

(ANSA)

Le regole variano da regione a regione

Attenzione, però, a non trasformare la regola pugliese in una norma valida automaticamente in ogni località italiana: «Non è tuttavia corretto sostenere che ogni gestore, in qualunque parte d'Italia, sia sempre e comunque privo della possibilità di introdurre qualsiasi regola: bisogna verificare l'ordinanza balneare regionale e le eventuali disposizioni comunali applicabili al singolo stabilimento», ricorda Pisanò.

Quindi posso portarmi il panino sotto l'ombrellone? «Sì, in linea generale il cliente che ha acquistato il servizio balneare può portare con sé il proprio cibo e consumarlo nell'area destinata alla fruizione della spiaggia, ma occorre sempre verificare le disposizioni della Regione e del Comune in cui si trova lo stabilimento», spiega Pisanò. Questo significa che una famiglia può portare, per esempio, panini, focaccia, frutta, acqua o altri alimenti preparati a casa, utilizzando una normale borsa termica per conservarli, quando le regole locali lo consentono.

La spiaggia libera della Rotonda Diaz sul lungomare di Napoli affollata di bagnanti
La spiaggia libera della Rotonda Diaz sul lungomare di Napoli affollata di bagnanti

La spiaggia libera della Rotonda Diaz sul lungomare di Napoli affollata di bagnanti

(ANSA)

Una distinzione fondamentale

Il panino sotto l'ombrellone è una cosa, il tavolo del ristorante un'altra. «La situazione è diversa, però, se ci si trova all'interno dell'area del bar o del ristorante e si pretende di utilizzare i tavoli del servizio di ristorazione consumando alimenti acquistati altrove», sottolinea Pisanò, «in questo caso non si sta semplicemente esercitando il diritto di fruire della spiaggia: si sta utilizzando un servizio commerciale ulteriore. Il gestore può quindi disciplinare l'utilizzo dei tavoli e delle aree destinate alla ristorazione, secondo le condizioni del servizio e le autorizzazioni di cui dispone». Insomma, mangiare il proprio panino sul proprio lettino non equivale a occupare gratuitamente un tavolo del ristorante del lido: «È dunque importante distinguere tra il diritto di consumare il proprio cibo sulla spiaggia dal diritto di utilizzare gratuitamente il servizio commerciale di un bar o ristorante: sono due cose completamente diverse».

E sulla spiaggia libera?

Qui il principio è ancora più semplice: «Non essendoci un concessionario che fornisce il servizio di ombrelloni e lettini, il cittadino può fruire dell'arenile nel rispetto delle regole generali stabilite dalla normativa e dalle ordinanze locali», spiega Pisanò, «anche qui, però, “spiaggia libera” non significa “tutto è consentito”: rimangono fermi i divieti relativi, ad esempio, all'abbandono dei rifiuti, ai fuochi, alla sicurezza e al decoro».

Borsa frigo: sì, ma non deve diventare un ingombro

Una delle contestazioni più frequenti riguarda proprio le borse frigo. Alcuni stabilimenti ne vietano l'ingresso quando sono di grandi dimensioni. È legittimo? «Il diritto di portarsi il pranzo da casa non significa avere una libertà illimitata sulle modalità con cui lo si consuma», ricorda l’esperta, «il principio corretto è quello del bilanciamento: posso portare il mio cibo, ma devo utilizzarlo in modo compatibile con la sicurezza, l'igiene, il decoro e la fruibilità dell'arenile da parte degli altri». Il problema, quindi, non è necessariamente la borsa frigo in sé, ma le sue dimensioni e il modo in cui viene utilizzata: «Lo stesso vale per una borsa frigo molto ingombrante: non esiste un diritto a occupare qualsiasi quantità di spazio. Se le dimensioni sono tali da ostacolare il passaggio, impedire l’accessibilità o creare problemi di sicurezza, il gestore può adottare le misure necessarie».

Ma c’è un limite altrettanto importante: «Il criterio deve però essere quello della concreta esigenza di sicurezza o di fruibilità, non quello di costringere il cliente ad acquistare il cibo presso il bar».

Posso portare una tavola apparecchiata?

Qui la risposta cambia. Portarsi il pranzo da casa non significa trasformare lo spazio sotto l'ombrellone in una sala da pranzo.

L'ordinanza pugliese, per esempio, vieta di accendere fuochi, usare fornelli e allestire picnic con tavolini e sedie nelle aree non destinate a questo scopo: «È quindi perfettamente possibile portarsi il panino, la frutta, l'acqua o la propria borsa frigo, ma non trasformare l'arenile in una cucina o in una sala da pranzo».

La regola pratica è abbastanza intuitiva: panino sì, barbecue no; borsa frigo sì, se compatibile con lo spazio; pranzo al sacco sì, ma senza occupare l'arenile con un'intera tavolata.

E il vetro? Attenzione alle ordinanze locali

Anche qui è importante evitare generalizzazioni. «La già citata ordinanza della regione Puglia, ad esempio, vieta espressamente i prodotti monouso per alimenti in plastica/materiali non biodegradabili e compostabili, ma non stabilisce un generale divieto del vetro», ricorda Pisanò.

Questo non significa, però, che il vetro sia sempre consentito in qualsiasi situazione: possono esistere disposizioni comunali o regole specifiche relative alle aree di somministrazione e alla sicurezza. L'Ordinanza balneare pugliese 2026 stabilisce comunque che i piatti, bicchieri, posate e cannucce monouso utilizzati sulle aree demaniali devono essere in materiale biodegradabile e compostabile.

E se il gestore dice: «È vietato dall'ordinanza»?

Prima di discutere, chiedere quale ordinanza e quale articolo.

«Il consumatore ha tutto il diritto di chiedere quale sia la specifica disposizione sulla quale il gestore fonda il divieto e non è escluso che il concessionario abbia l’obbligo di esporre presso lo stabilimento una copia dell'Ordinanza balneare vigente». In Puglia, peraltro, l'Ordinanza 2026 deve essere esposta in modo ben visibile presso gli stabilimenti per tutta la durata dell'apertura. «Se il divieto non trova riscontro nella normativa applicabile, il consumatore può innanzitutto chiedere al gestore di consentire la fruizione del servizio nel rispetto delle regole vigenti e se il gestore insiste e impedisce materialmente la fruizione, è possibile rivolgersi alla Polizia Locale, soprattutto quando la questione riguarda il rispetto di un'ordinanza comunale o regionale, e alla Capitaneria di porto/Autorità marittima competente quando sono coinvolti profili riguardanti il demanio marittimo, la sicurezza della navigazione o della balneazione».

C'è poi un altro aspetto da conoscere: «Il semplice diniego all’accesso per raggiungere la battigia può configurare una grave violazione degli obblighi concessori, potenzialmente rilevante anche ai fini della decadenza dalla concessione».

Alla fine il principio è molto semplice: posso portare il pranzo, non posso sporcare né occupare la spiaggia: «Il diritto di portarsi il pranzo da casa non significa avere una libertà illimitata sulle modalità con cui lo si consuma. Il principio corretto è quello del bilanciamento: posso portare il mio cibo, ma devo utilizzarlo in modo compatibile con la sicurezza, l'igiene, il decoro e la fruibilità dell'arenile da parte degli altri», conclude Pisanò, «la regola pratica, quindi, potrebbe essere riassunta così: il diritto è quello di portare e consumare il proprio cibo, non quello di occupare l'arenile in modo incompatibile con la sicurezza, il decoro e i diritti degli altri bagnanti».