I matrimoni di lungo corso annullati dalla Chiesa non sono annullabili automaticamente dallo Stato. È il senso della sentenza della Cassazione (prima sezione civile, n. 1343) che ha accolto il ricorso di una signora veneta il cui matrimonio era stato annullato dalla Sacra Rota nel marzo del 2001 per assenza di figli. Il marito chiedeva che la sentenza della Chiesa venisse delibata dallo Stato. Cosa ottenuta per effetto di una decisione della Corte d'Appello di Venezia del giugno del 2007.

Contro questo verdetto ha fatto ricorso con successo in Cassazione la signora M. R. sostenendo che, alla luce della «convivenza ventennale tra i coniugi» era impossibile che la donna avesse potuto simulare l'esclusione di uno dei bona matrimoni.

La Cassazione ha accolto il ricorso della signora sostenendo che «la sentenza impugnata presenta il vizio denunciato nel motivo di ricorso per avere considerato in linea di principio non ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all'altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio».

In effetti, come rileva ancora la Suprema Corte, la convivenza tra la coppia «si era protratta per quasi un ventennio».

                                                                                        Stefano Stimamiglio

Dal punto di vista giuridico, la questione su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione può essere enunciata nel modo seguente: in caso di invalidità del matrimonio civile, questa può essere impugnata davanti al giudice civile in termini molto ristretti, trascorsi i quali si intende sostanzialmente sanato il vizio; in caso di invalidità del matrimonio canonico, questa può essere impugnata davanti al giudice ecclesiastico sempre, anche dopo molti anni, perché il mero decorrere del tempo non sana il vizio originario.

Dunque la Cassazione dice: questa sostanziale diversità di regime giuridico fa sì che non si possano dare effetti civili alla sentenza di nullità canonica quando sia trascorso un tempo troppo lungo, perché ciò osta contro un  principio di ordine pubblico italiano, ricavabile proprio dai termini assai brevi di impugnazione, in sede civile, del matrimonio ritenuto invalido.

Questo modo di ragionare non tiene conto del fatto che un Concordato tra lo Stato e la Santa Sede esiste in materia, proprio perché la disciplina canonistica del matrimonio è diversa, talora molto diversa, da quella civilistica. Se così non fosse, evidentemente, non ci sarebbe stato bisogno di un accordo internazionale con cui si prevede la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, anche laddove vi è una sostanziale diversità di discipline matrimoniali.

In sostanza lo Stato appare più rigoroso in materia di annullamenti matrimoniali, ma il suo ordinamento prevede il divorzio in maniera molto ampia. La Chiesa viceversa, da sempre ed in tutto il mondo, è più attenta a che il matrimonio sia contratto validamente, vale a dire da persone capaci, libere, prive di impedimenti, proprio perché l’impegno che queste si assumono è quanto mai serio e destinato a durare per sempre.

Per il diritto canonico, infatti, il matrimonio è indissolubile; d’altra parte, se non è sorto validamente, non può essere sanato se non dove possa essere nuovamente espresso un valido consenso. Il vero problema sottostante a tutta la questione, che è l’ultima di altre su cui la Cassazione in passato si è pronunciata, non riguarda i  valori, ma questioni più concretamente economiche. Perché allo stato attuale della legislazione italiana, dal punto di vista economico-patrimoniale per il coniuge più debole è di fatto molto più conveniente avere una sentenza di divorzio, che non una sentenza – non solo canonica, ma anche civile – di nullità.

La colpa di questa situazione non è né del diritto canonico, né della Rota, né del Concordato, come da qualcuno si vorrebbe far intendere, ma solo e soltanto del legislatore italiano, che non ha mai provveduto ad emanare una legge matrimoniale  attuativa delle disposizioni concordatarie del 1983, nella quale contemperare due principi: uno giuridico, per cui da un accordo nullo non discendono obbligazioni, neppure di carattere economico; uno sociale, per cui occorre prevedere sistemi di solidarietà per le parti più deboli di un matrimonio mai sorto validamente, ma il cui rapporto s’è protratto nel tempo.

Al di là della questione specifica, la sentenza appare assai pericolosa, perché portato agli estremi il suo ragionamento potrebbe di fatto, su questo punto, svuotare di contenuto il Concordato e, quindi, ledere il diritto di libertà religiosa del credente, che è anche il diritto di contrarre matrimonio secondo le proprie convinzioni di fede.        

                                       Giuseppe Dalla Torre
                                       professore di diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università Lumsa