Il Governo lavora per istituire una legge che regolamenti le unioni civili tra persone dello stesso sesso partendo verosimilmente dal disegno di legge Fattorini – Lepri che, a oggi, ha già una quarantina di firmatari. 20 articoli per affermare, mentre si ribadisce che la relazione omosessuale non rientra nello statuto giuridico del matrimonio, «la necessità urgente del riconoscimento giuridico dell’unione affettiva tra persone dello stesso sesso».

Il Ddl, si legge, «prevede il riconoscimento delle unioni civili tra cittadini dello stesso sesso (articolo 1), attraverso un’unica modalità di registrazione che ne definisce carattere e contenuti (articolo 2 e 3).
La ratio dell’articolato di questo disegno di legge è» secondo i firmatari «di non far derivare le norme dall’istituto giuridico del matrimonio, ma di stabilire un’autonoma disciplina dei rapporti giuridici e patrimoniali delle coppie omosessuali. L’introduzione di un nuovo istituto basato su una tale disciplina, proprio perché riservato alle sole coppie dello stesso sesso», sosterrebbero «non solo non influisce sulla natura del matrimonio, ma esclude che la sua disciplina complessiva e il nomen juris vengano estesi al nuovo istituto».


«Proprio per tali motivi», continua il testo a detta di chi l’ha redatto e sottoscritto, «l’introduzione dell’unione civile registrata non interferisce in alcun modo con il disposto dell’articolo 29, primo comma, della Costituzione, quale che sia l’interpretazione che si intenda darne: i diritti della famiglia fondata sul matrimonio non sarebbero infatti compromessi, né modificati, né limitati, né intaccati dall’esistenza delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Abbiamo invece l’obbligo di garantire all’unione civile registrata un insieme di diritti e di doveri: la possibilità di scegliere un regime patrimoniale comune, così come la necessità di doveri di solidarietà all’interno dell’unione civile registrata (articoli 6 e 7); la necessità di garantire pari condizioni nei negozi e contratti sociali, nel campo del lavoro, dell’assistenza sanitaria, dell’abitare e dei diritti successori (articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15), oltreché naturalmente le norme relative al trattamento previdenziale e pensionistico (articoli 16 e 19). L’articolo 17 prevede le modalità di scio-glimento delle unioni civili registrate. Infine, l’articolo 19 conferma l’intendimento di fondo secondo il quale non si intende in alcun modo influire sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori».

I firmatari, alludendo alla storia recente che ha visto accumularsi in Parlamento decine di proposte di legge nelle scorse legislature che, lacerate da estremismi diversi, non hanno trovato una sintesi condivisa sulle unioni civili, conclude affermando che «lo spirito di questo disegno di legge è quello di trovare un comune sentire su palesi e conclamati atti di ingiustizia che, senza modificare l’istituto del matrimonio, consenta però alle coppie omosessuali di vivere, con la serenità che deriva dalle giuste garanzie giuridiche, la propria vita affettiva».