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Corteo 'Sabotiamo guerre e patriarcato contro la violenza maschile sulle donne e di genere' organizzato dal gruppo Non una di meno a Milano, 25 novembre 2025.
La nuova legge in tema di violenza sessuale, approvata alla Camera all’unanimità il 19 novembre scorso, è al momento in discussione in Senato e si ragiona di introdurvi in modo esplicito il concetto della “riconoscibilità” del consenso. La proposta sta facendo discutere chi si occupa di violenza di genere, tema che desta grande allarme sociale.
Abbiamo chiesto a Gian Luigi Gatta, Ordinario di Diritto penale all’Università degli Studi di Milano e Presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP), di aiutarci a capire qual è il problema.
Professor Gatta, i frequenti dibattiti e la sensibilità del tema lasciano intendere che sia particolarmente difficile scrivere una buona legge in tema di violenza sessuale. È davvero così o è solo questione di arretratezza come dicono alcuni o di volontà politica come dicono altri?
«È difficile, confermo. La volontà politica è chiara e condivisa in Parlamento: aggiornare la disciplina della violenza sessuale alla mutata percezione sociale, che attribuisce rilievo centrale al consenso, alla volontà, che deve sempre essere presente e che non viene meno solo di fronte a veri e propri atti di sopraffazione fisica, cioè di violenza propriamente intesa. La difficoltà sta nel tradurre questa volontà politica in una norma che risulti applicabile efficacemente e che sia allo stesso tempo conforme ai principi costituzionali in materia penale. Tra questi, la precisione del testo e il diritto a un’effettiva difesa da parte di chi è accusato di un fatto così grave, che spesso si svolge in contesti intimi o comunque appartati, con conseguenti difficoltà di prova. C’è un tema di qualità e di tecnica della legislazione: non serve approvare una legge qualsiasi, tanto per poter dire che la si è approvata. Bisogna fare una buona legge e per farlo serve studiare, approfondire e valutare anche le esperienze di stati stranieri a noi vicini, come la Spagna, la Francia e la Germania. Penso e spero che sia proprio ciò che sta facendo il Senato. Si dice che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Vale anche per il legislatore».
Che cosa non sta funzionando nella legge che c’è e che si è sentito il bisogno unanime di modificare?
«Dal 2011 un’importante convenzione internazionale, la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa, ratificata anche dall’Italia, prevede che gli stati contraenti incriminino il fatto di compiere atti sessuali senza il consenso altrui, a prescindere, cioè, da una vera e propria violenza, come nel caso di condotte improvvise, che colgano di sorpresa la vittima (per esempio, su un autobus o in un ascensore) o nel caso in cui qualcuno approfitti dell’incapacità della vittima di esprimere un consenso, perché è sotto l’effetto di alcol o droga. Oggi nei nostri tribunali si estende la portata della norma a questi casi, ma lo si fa andando oltre i limiti della legge, cosa vietata in materia penale. Di qui la necessità di un aggiornamento della legge».
Secondo associazioni che si occupano di diritti e tutela delle donne, il concetto di “consenso riconoscibile” che si parla di introdurre per superare lo stallo della legge in Senato sarebbe un passo indietro nei riguardi della tutela delle vittime. Lei ha studiato la questione dal punto di vista tecnico, condivide questa preoccupazione?
«Aspettiamo di vedere il testo della legge, al quale il Senato sta lavorando. Ciò detto, trattandosi di un reato doloso, cioè volontario, è del tutto normale richiedere che l’autore si sia rappresentato e abbia voluto compiere un atto sessuale senza il consenso altrui. Quindi la mancanza del consenso, o l’esistenza di un dissenso, deve essere almeno riconoscibile. La legge tedesca lo dice espressamente. Quella francese, approvata da pochi mesi, dice che il consenso deve essere “valutato alla luce delle circostanze e non può essere dedotto esclusivamente dal silenzio o dalla mancata reazione della vittima”. Invocare la tutela delle vittime è giusto, ma è giusto anche, non dimentichiamolo, invocare le garanzie difensive degli imputati. Si tratta di bilanciare le due cose: ecco, ancora una volta, la difficoltà dello scrivere le leggi penali, che richiede equilibrio, ponderazione».


In un suo articolato intervento su Sistema penale, lei aveva proposto di valorizzare al contrario un “dissenso riconoscibile” che differenza c’è?
«È la soluzione adottata in Germania. Si fa carico al destinatario di attenzioni sessuali sgradite di esprimere un dissenso, invece che richiedere a chiunque voglia intrattenere un rapporto sessuale di constatare la presenza di un consenso pieno ed autentico, attendendo, prima di procedere, che vi sia una manifestazione di segno positivo. Però in Germania ci si fa carico anche dei casi di impossibilità di esprimere un dissenso (ad es., per l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti) punendo anche chi sfrutti questa impossibilità. A giudizio di molti studiosi della materia, è un modello molto interessante e che il Parlamento potrebbe mutuare».
L’ambito sociologico spesso chiede alle leggi di dire cose che la cultura corrente avverte come urgenti, l’ambito giuridico si preoccupa della reale applicabilità nelle aule di giustizia dove ci si scontra con fatti tecnici e principi. Vede dei rischi e dei malintesi su questo fronte nel dibattito di cui parliamo?
«Si parla sempre più spesso di diritto e di giustizia penale, perché si tratta di una materia avvertita come vicina, che riflette scelte di valore e giudizi di disvalore condivisi nella società. Però non dobbiamo dimenticare che è una materia tecnica. È un po’ come per il calcio, diceva un grande penalista tedesco: tutti pensiamo di esserne esperti e azzardiamo a proporre formazioni e schemi, come se fossimo commissari tecnici della nazionale o allenatori di Serie A. In realtà la traduzione tecnica di una volontà politica passa, appunto, per una serie di passaggi tecnico-giuridici che non sono cavilli, ma baluardi della civiltà del diritto. Di qui il rischio di malintesi. Il più evidente è quello di ritenere che preoccuparsi delle garanzie dell’imputato, di fronte ad accuse rispetto alle quali può essere difficile difendersi, significhi ignorare le esigenze di tutela delle vittime. Non è così».






