«Con soddisfazione accogliamo la notizia che la Corte Costituzionale ha rigettato i ricorsi sui matrimoni gay dichiarando inammissibili e infondate le questioni sollevate». Così ha commentato Francesco Belletti, Presidente del Forum della Associazioni familiari la sentenza della Corte Costituzionale resa nota il 14 aprile che dichiara inammissibili (quanto agli articoli 2 e 117 della Costituzione) e infondate (quanto invece agli articoli 3 e 29 della Carta) le eccezioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello di Trento in merito al divieto di pubblicazione di matrimonio di tre coppie gay.
Le motivazioni
Le motivazioni sono state rese note nella giornata di ieri, 15 aprile. La Corte ha sostanzialmente ritenuto infondata la richiesta di dichiarare costituzionalmente illegittima la parte del Codice civile in materia familiare nella parte in cui non preveda anche la possibilità del matrimonio omosessuale. La Corte ha ritenuto che il principio dell'art. 29 della Costituzione (famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio") sia insuperabile: una legge ordinaria non può prevedere qualcosa di contrario a questo pilastro della nostra società civile. Una possibilità rimarrebbero, a detta della Corte, le cosiddette "unioni civili" (qualcosa di analogo, ad esempio, ai Pacs francesi) qualora vengano normati per legge dal Parlamento.
La Corte fa riferimento all'art. 30 della Costituzione, quello che tratta della prole. In sostanza, secondo la Consulta, nell'ordinamento italiano il rilievo costituzionale dato alla famiglia fondata sul matrimonio eterosessuale dell'art. 29 deriva dalla finalità procreativa, trattata nell'articolo seguente, assente nel matrimonio (e ovviamente nelle unioni) gay.
Sono 9 i paesi europei che hanno introdotto i matrimoni gay, 6 quelli in cui esistono varie forme di unioni civili.
Le motivazioni
Le motivazioni sono state rese note nella giornata di ieri, 15 aprile. La Corte ha sostanzialmente ritenuto infondata la richiesta di dichiarare costituzionalmente illegittima la parte del Codice civile in materia familiare nella parte in cui non preveda anche la possibilità del matrimonio omosessuale. La Corte ha ritenuto che il principio dell'art. 29 della Costituzione (famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio") sia insuperabile: una legge ordinaria non può prevedere qualcosa di contrario a questo pilastro della nostra società civile. Una possibilità rimarrebbero, a detta della Corte, le cosiddette "unioni civili" (qualcosa di analogo, ad esempio, ai Pacs francesi) qualora vengano normati per legge dal Parlamento.
La Corte fa riferimento all'art. 30 della Costituzione, quello che tratta della prole. In sostanza, secondo la Consulta, nell'ordinamento italiano il rilievo costituzionale dato alla famiglia fondata sul matrimonio eterosessuale dell'art. 29 deriva dalla finalità procreativa, trattata nell'articolo seguente, assente nel matrimonio (e ovviamente nelle unioni) gay.
Sono 9 i paesi europei che hanno introdotto i matrimoni gay, 6 quelli in cui esistono varie forme di unioni civili.


