Si chiamano molestie telefoniche e valgono anche quando sono "indirette". Questi i fatti che ha analizzato la Corte di Cassazione con sentenza n. 47667: una donna, per ripicca nei confronti dell'ex, ha pubblicato su un sito internet "per adulti" il numero di telefono dell'uomo che si è così ritrovato, da un giorno all'altro, subissato di chiamate da parte di persone a lui sconosciute. Certo, ha analizzato la Corte, le chiamate non erano effettuate tecnicamente dalla donna, ma i fatti non la scagionano comunque dall'accusa di molestie telefoniche regolamentate dall'articolo 660 del codice penale che prevede pene severe (l'arresto fino a 6 mesi o la multa fino a 516 euro per chi "in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo"). Dunque, il chiarimento della Corte, ha posto l'attenzione su un tema molto delicato: anche gli autori/autrici indiretti di molestie rischiano seriamente di incorrere in reati penali.
La molestia può essere indiretta
Condannata una donna che aveva reso pubblico il numero di telefono di un ex fidanzato
27 dicembre 2011 • 17:00


