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Quando due coniugi si separano consensualmente, l’accordo che sottoscrivono può contenere, oltre a una parte necessaria, anche una parte eventuale. La parte necessaria è costituita dalla decisione di vivere separati, dal regime di affidamento e di collocazione dei figli e dal mantenimento per i figli e del coniuge, se ne sussistono i presupposti.
La parte necessaria è, in altre parole, quello che di norma si trova in un accordo di separazione e che costituirebbe il contenuto della separazione anche se a decidere fosse il giudice. La parte eventuale, invece, riguarda questioni patrimoniali che i coniugi decidono di definire in occasione della separazione, ma che non sono indispensabili per disciplinare la separazione, ad esempio l’accordo di intestare ai figli la casa al mare o di mettere in vendita in futuro la casa familiare in comproprietà. La differenza fra parte necessaria e parte eventuale non è solo terminologica e formale, perché le decisioni che rientrano nella parte necessaria possono essere modificate, in futuro, se le condizioni cambiano, quelle contenute nella parte eventuale, invece, no, dal momento che si tratta di un accordo contrattuale che le parti hanno volontariamente sottoscritto e al quale si sono vincolate.
Recentemente, la Corte di cassazione è tornata a rimarcare la distinzione occupandosi di una vicenda in cui, in sede di separazione, il marito aveva assunto l’impegno di pagare integralmente il mutuo ipotecario che gravava sulla casa coniugale, fino all’estinzione dello stesso. Qualche tempo dopo, al momento del divorzio, il marito aveva chiesto che venisse revocato tale obbligo perché a suo dire erano cambiate le esigenze economiche dei figli.
La Corte di cassazione ha respinto la sua richiesta interpretando l’impegno che il marito si era assunto come indipendente dalle esigenze della famiglia e dei figli. Il marito, infatti, si era impegnato a pagare il mutuo non sino all’indipendenza economica dei figli, ma fino all’estinzione. Per tanto, l’impegno assunto non poteva essere considerato come una forma di mantenimento, ma come l’espressione di un accordo liberamente intervenuto fra i coniugi per la regolamentazione di loro questioni patrimoniali che vedeva la separazione solo come occasione per la loro definizione.
Dunque, attenzione quando si sottoscrive un accordo di separazione che contiene clausole di contenuto patrimoniale perché non tutto quello che si inserisce può essere cambiato in sede di divorzio o con un ricorso per modifica delle condizioni di separazione.





