PHOTO
Ha fatto scalpore la notizia che il giudice di Torino abbia deciso la scarcerazione per l’uomo di origini bengalesi che ha palpeggiato una ragazzina di 13 anni in un supermercato dopo che aveva fatto la stessa cosa 40 minuti prima, tutto ripreso dalle telecamere di sicurezza. E perché? Perché "l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere". Ne parliamo con Marta Cigna, avvocata della Rete Nazionale Differenza Donna.


Avvocata ci sono più livelli nella nostra indignazione. Quello legale: l'articolo 609-bis non offre una definizione puntuale di che cosa debba intendersi per “atto sessuale” e lascia alla giurisprudenza il compito di interpretare la norma. Questo margine interpretativo può creare disparità o incertezza nella valutazione di comportamenti come il palpeggiamento?
«L'art. 609 bis c.p. è stato oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità i cui principi sono guida per tutti i magistrati e giudici che devono applicare la legge; dunque, non vi dovrebbe essere alcuna incertezza: è atto sessuale qualsiasi invasione della propria sfera intima e sessuale che sia non voluta. La giurisprudenza di legittimità, soprattutto negli ultimi 15 anni, ha messo al centro dell'interpretazione della norma, il consenso della persona offesa dal reato in assenza del quale si compie il reato. Noi di Differenza Donna auspichiamo che anche la norma del codice penale possa essere adeguata alla giurisprudenza di legittimità, come quella degli altri Stati europei, con la chiara definizione di atto sessuale come atto commesso senza consenso. Non vi è alcun dubbio che nel caso in esame la condotta dall'imputato rientri nella nozione di violenza sessuale, in quanto, da quanto si legge, sarebbe stato commesso in maniera subdola e repentina».
Poi c'è un tema sociale: quest'uomo, 42enne, ha palpeggiato il seno a una ragazzina di 13 anni. Com'è possibile non punirlo? Per altro ha fatto la stessa cosa 40 minuti prima con una donna coetanea, il tutto ripreso dalle telecamere del supermercato.
«Da quanto si legge il giudice ha attenuato la misura cautelare prevendendo la gradazione dal carcere all'obbligo di firma; ancora non si è arrivati alla pena definitiva, ma alla misura cautelare, ossia quella che si può disporre nel corso del giudizio in caso di rischio di reiterazione dell'illecito; requisito che, nel caso, in esame, da quanto si apprende, sussisteva alla luce della ripetizione di condotte di violenza commesse ai danni di diverse vittime a riscontro dell'inclinazione criminale e della pericolosità dell'uomo».
C’è poi un problema culturale: che cosa raccontiamo alle ragazze e alle donne quando un comportamento di questo tipo viene percepito come qualcosa di cui l’autore può pentirsi e per cui può tornare rapidamente alla sua vita quotidiana? Quanto è importante, invece, anche attraverso le decisioni della giustizia, ribadire che il corpo dell’altro non è mai uno spazio a disposizione?
«Sappiamo tutti che affinché le norme penali siano applicate in maniera efficace, la vera battaglia è culturale: occorre comprendere la gravità del danno che patiscono le vittime di violenza sessuale anche in caso di palpeggiamento; la lesione all'integrità psicofisica, la paura per la propria incolumità. Occorre sensibilizzare la nostra collettività sulla libertà di autodeterminazione come presupposto alla base di qualsiasi relazione, in particolare alla base delle relazioni sessuali. Le nuove generazioni hanno bisogno di confronto e di avere agio per riflettere e formarsi su questi temi. È un loro diritto di cui li stiamo privando. Alle giovani ragazze dico: rivolgetevi ai centri antiviolenza che sapranno guidarvi con competenza, professionalità e specializzazione».








