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Alle 17,15 del 25 febbraio comincia la “chiama” per il voto sulla legge sulle unioni civili in Senato, trovato un accordo, il Governo porta in Senato un maxiemendamento su cui chiede la fiducia al Parlamento, che supera la precedente formulazione del disegno di Legge Cirinnà così com’è stato discussa finora, e che disciplina la normativa che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto e relativi diritti e doveri in caso di separazione.
Due in particolare i nodi che il maxiemendamento modifica.
All’articolo 11 nel nuovo testo, riguardo all’unione civile tra persone dello stesso sesso viene meno l’obbligo reciproco alla “fedeltà” mentre restano quelli “all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”.
All’articolo 20 viene meno il riferimento all’istituto noto come “stepchild adoption”, alla lettera adozione del “figliastro”, cioè del figlio naturale del partner: “Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
La prima modifica, che Ncd saluta con favore e nella quale le associazioni gay leggono il frutto di un pregiudizio, deriva secondo chi l’ha sostenuta dall’esigenza di differenziare la nuova norma, relativa alle coppie omosessuali, rispetto agli obblighi reciproci dei coniugi nel matrimonio civile.
La seconda modifica “stralcia” dal testo della legge il punto che fin qui aveva diviso di più i parlamentari, trasversalmente agli schieramenti: l’adozione del figlio naturale del partner esce dal testo di legge, per essere rinviato a un’organica riforma della disciplina delle adozioni, promessa dal Pd entro la fine della legislatura.
Nel frattempo gli eventuali casi in cui si ponga il problema - per bambini che già ci sono - verranno rimessi alla decisione di un Tribunale per minorenni che, caso per caso, valuterà il da farsi. Va ricordato, infatti, che a differenza del Parlamento che più rinviare la scrittura di una legge a data da destinarsi, i giudici hanno l’obbligo di decidere, anche di fronte al vuoto normativo dell’assenza di una legge specifica, usando come riferimento le leggi già vigenti e la giurisprudenza, cioè le decisioni già prese da altri giudici e che costituiscono precedenti consolidati.
Il testo di legge nei primi 35 articoli disciplina per la prima volta le unioni civili tra persone dello stesso sesso che riconoscono alla coppia diritti e doveri in materia di reciproca assistenza e in relazione alla società, e mette nero su bianco maggiori diritti – in tema di assistenza reciproca, casa, rappresentanza - ai “conviventi di fatto” e cioè a “persone (di sesso diverso ndr.) maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assitenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
In particolare si riconoscono loro gli stessi diritti spettanti ai coniugi nel diritto penitenziario, nel caso in cui uno finisca in carcere e , in caso di malattia e di ricovero, il diritto reciproco di visita, di assistenza, l'accesso alle informazioni personali previste per coniugi e familiari, nonché la possibilità designare il convivente come rappresentante in caso di malattia, incapacità, donazione di organi.
Due in particolare i nodi che il maxiemendamento modifica.
All’articolo 11 nel nuovo testo, riguardo all’unione civile tra persone dello stesso sesso viene meno l’obbligo reciproco alla “fedeltà” mentre restano quelli “all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”.
All’articolo 20 viene meno il riferimento all’istituto noto come “stepchild adoption”, alla lettera adozione del “figliastro”, cioè del figlio naturale del partner: “Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
La prima modifica, che Ncd saluta con favore e nella quale le associazioni gay leggono il frutto di un pregiudizio, deriva secondo chi l’ha sostenuta dall’esigenza di differenziare la nuova norma, relativa alle coppie omosessuali, rispetto agli obblighi reciproci dei coniugi nel matrimonio civile.
La seconda modifica “stralcia” dal testo della legge il punto che fin qui aveva diviso di più i parlamentari, trasversalmente agli schieramenti: l’adozione del figlio naturale del partner esce dal testo di legge, per essere rinviato a un’organica riforma della disciplina delle adozioni, promessa dal Pd entro la fine della legislatura.
Nel frattempo gli eventuali casi in cui si ponga il problema - per bambini che già ci sono - verranno rimessi alla decisione di un Tribunale per minorenni che, caso per caso, valuterà il da farsi. Va ricordato, infatti, che a differenza del Parlamento che più rinviare la scrittura di una legge a data da destinarsi, i giudici hanno l’obbligo di decidere, anche di fronte al vuoto normativo dell’assenza di una legge specifica, usando come riferimento le leggi già vigenti e la giurisprudenza, cioè le decisioni già prese da altri giudici e che costituiscono precedenti consolidati.
Il testo di legge nei primi 35 articoli disciplina per la prima volta le unioni civili tra persone dello stesso sesso che riconoscono alla coppia diritti e doveri in materia di reciproca assistenza e in relazione alla società, e mette nero su bianco maggiori diritti – in tema di assistenza reciproca, casa, rappresentanza - ai “conviventi di fatto” e cioè a “persone (di sesso diverso ndr.) maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assitenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
In particolare si riconoscono loro gli stessi diritti spettanti ai coniugi nel diritto penitenziario, nel caso in cui uno finisca in carcere e , in caso di malattia e di ricovero, il diritto reciproco di visita, di assistenza, l'accesso alle informazioni personali previste per coniugi e familiari, nonché la possibilità designare il convivente come rappresentante in caso di malattia, incapacità, donazione di organi.



