La storia delle scorse settimane racconta di oltre centomila denunce in tutta Italia, per violazione delle misure di isolamento imposte dai decreti della presidenza del Consiglio per il contenimento dell’epidemia di Covid-19. A differenza di quanto accadeva fino a ieri, tutte queste persone devono pagare subito una sanzione amministrativa pecuniaria. Ma non rischiano più un processo penale - seppure nella forma più agile prevista dagli strumenti processualpenalistici che è il decreto penale di condanna - per violazione dell’articolo 650 del Codice penale (inosservanza di un provvedimento dell’autorità).
COME CAMBIANO LE SANZIONI
Lo stabilisce il Decreto Legge n.19/2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 25 marzo. In parole povere significa che chi esce di casa non avendo i giustificati motivi consentiti (comprovate esigenze di lavoro, assoluta necessità/urgenza, motivi di salute) fronteggerà di qui in poi in caso di controllo una situazione analoga a quella chi venga pizzicato senza biglietto in treno: non verrà denunciato alla Procura della Repubblica, ma dovrà subito pagare una sanzione pecuniaria che nello specifico ammonta a una cifra che va dai 400 euro ai 3.000 euro, aumentati di un terzo se la violazione è commessa per mezzo di un veicolo. Se a violare le norme è un’attività o un esercizio commerciale, è prevista una sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni, chiusura che, provvisoria di al massimo 5 giorni, può avvenire anche nell’immediato, all’atto dell’accertamento, per evitare che la violazione prosegua. Questi giorni verranno nel caso scontati dalla sanzione accessoria quando verrà eseguita. Chi viene colto a violare una seconda volta paga il doppio e resta chiuso 30 giorni.
Anche il modulo di autocertificazione cambia di nuovo, lo trovate in allegato appena disponibile
NEANCHE CHI È GIÀ DENUNCIATO RISCHIA IL PROCESSO, A MENO CHE...
Tutte queste nuove regole valgono anche per le persone, centinaia di migliaia, già denunciate nei giorni scorsi. Nemmeno loro avranno più un processo penale, ma le nuove misure (retroattive) si applicano anche a loro, anche se per loro la sanzione pecuniaria sarà ridotta alla metà. Diverso è invece il caso di chi contravviene all’imposizione della quarantena in quanto positivo al virus, a meno che il fatto non violi l’articolo 452 del Codice Penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o non costituisca un reato ancora più grave: rischia l’arresto da 3 a 18 mesi o l’ammenda da 500 a 5000 euro (allo scopo il decreto aggiorna il Testo Unico delle leggi sanitarie, articolo 260, Regio decreto n. 1265/1934).
PRO E CONTRO DELLE NUOVE NORME
Le nuove norme servono a rendere il provvedimento più immediato e dunque probabilmente più efficace, evitando l’effetto “grida manzoniana”, dal momento che mobilitare la macchina del procedimento penale, per un numero così ingente di casi, avrebbe preteso, prima di poter giungere a eseguire una eventuale condanna, atti di indagine per accertare colpa e dolo, rendendo il tutto molto più lento e complicato. Resta il fatto, non del tutto secondario, che la norma di questo Decreto è scritta con una modalità insolita, nel senso che mette in capo al legislatore l’atto di interpretazione che è invece prerogativa del magistrato, perché decidere se un comportamento viola o meno una norma, sia essa una o un’altra, sia essa penale o amministrativa, è squisitamente un atto di interpretazione, tanto quanto lo è applicare la lettera di un articolo di legge al caso concreto, un atto tipico del Terzo potere non del primo o del secondo.