Che cos'è la Convenzione di Istanbul Convenzione di Istanbul è un trattato internazionale sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, in vigore dal 1° ottobre 2023 in tutta l’Unione europea. La ratifica da parte dell’Ue è avvenuta dopo ripetute insistenze del Consiglio d’Europa e dopo una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione che nel 2021 ha stabilito che l’Unione potesse ratificare la Convenzione di Istanbul a maggioranza qualificata anche in assenza di unanimità, ossia senza l’accordo di tutti gli stati membri. In questo modo sono state superate le resistenze di Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia che hanno tenuto in stallo la ratifica. Nel 2023 l’Ue ha dunque ratificato senza l’unanimità, cosa che non impedisce al trattato di vincolare tutti i Paesi membri.
CHI L'HA CREATA
La Convenzione è un’iniziativa del Consiglio d’Europa (da non confondere con il Consiglio Europeo), un organismo internazionale con sede a Strasburgo, di cui fanno parte 47 Paesi: i 27 della UE, 15 nazioni non-UE tra cui la Turchia; sorto nel 1949 con lo scopo di evitare il ripetersi degli orrori della guerra, promuove la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto. È stata approvata a Istanbul nel maggio 2011.
È entrata in vigore il 1 agosto 2014, ratificata da 10 Stati. Firmata dall'Ue il 13 giugno 2017 è rimasta in sospeso fino alla scorsa primavera per l’opposizione dei sei stati contrari.
LA CONVENZIONE SECONDO AMNESTY INTERNATIONAL
Secondo la definizione di Amnesty International la Convenzione di Istanbul è «il trattato internazionale di più vasta portata creato per affrontare la violenza contro le donne e la violenza domestica. Stabilisce gli standard minimi per i governi in Europa nella prevenzione, protezione e condanna della violenza contro le donne e della violenza domestica. Include obblighi per gli Stati di introdurre servizi di protezione e supporto per contrastare la violenza contro le donne, come per esempio un adeguato numero di rifugi, centri antiviolenza, linee telefoniche gratuite 24 ore su 24, consulenza psicologica e assistenza medica per vittime di violenza. Invita inoltre le autorità a garantire l’educazione all’uguaglianza di genere, alla sessualità e alle relazioni sane. La Convenzione di Istanbul è uno strumento giuridicamente vincolante (gli Stati aderenti hanno l’obbligo di conformarsi alle sue disposizioni). A livello globale, è il terzo trattato regionale che affronta la violenza contro le donne ed è il più completo dopo la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e l’eradicazione della violenza contro le donne (Convenzione di Belém do Pará) adottata nel 1994 e il Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa (Protocollo di Maputo) in vigore dal 2003».
CHE COSA SI PROPONE
Proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
Contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne;
Predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
Promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
Sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
Le definizioni secondo la Corte di Istanbul
L’articolo 3 della Convenzione chiarisce le definizioni di:
“violenza nei confronti delle donne”: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
“violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
Con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; L’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui sopra;
Con il termine “donne” sono intese anche le minorenni.
IL MONITORAGGIO
L’obiettivo della Convenzione è armonizzare e rendere uniformi prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e la più ampia assistenza e tutela alle donne a rischio e vittime di violenza di genere e domestica. La sua entrata in vigore in Ue implica, tra le altre cose, che tutti gli Stati siano soggetti al monitoraggio costante del Grevio un organo indipendente, composto da un minimo di 10 e un massimo di 15 rappresentanti degli Stati firmatari, che ha il compito di monitorare l’attuazione delle previsioni della Convenzione di Istanbul nei Paesi che l'hanno firmata e di fornire loro, nell’ambito del rapporto conclusivo, raccomandazioni per rendere le norme nazionali e la loro applicazione in linea con gli obiettivi della Convenzione.
L'ITALIA E LA CONVENZIONE
In Italia, la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la ratifica della Convenzione in data 28 maggio 2013, mentre il Senato ha approvato il testo con un solo astenuto, poi convertito in legge il 19 giugno 2013.
IL VOTO IN PARLAMENTO EUROPEO
IL 10 maggio scorso, il Parlamento Europeo ha votato due risoluzioni per invitare l’Ue ad adottare la Convenzione. La prima è passata con 472 favorevoli, 62 contrari e 72 astenuti. La seconda con 464 favorevoli, 81 contrari e 45 astenuti. In entrambi i casi, tra gli astenuti c'erano europarlamentari italiani di Lega e Fratelli d'Italia: astensione che è stata motivata dal capo delegazione Fdl, in una nota, con la non condivisione nel metodo del voto a maggioranza e nel merito con la preoccupazione che la Convenzione potesse essere strumentalizzata in relazione alle cosiddette «tematiche del gender». Benché la medesima nota affermasse che «La Corte di Giustizia ha ben definito il perimetro dell'adesione alla Convenzione da parte dell'Ue: essa non può riguardare le materie che i Trattati attribuiscono alla competenza esclusiva degli Stati membri, come sappiamo essere l'educazione e il diritto di famiglia. Non esiste quindi alcuna possibilità che la Convenzione venga usata per imporre normative specifiche ai governi nazionali». È questa l'astensione cui ha fatto riferimento la sorella di Giulia Cecchettin.