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venerdì 15 novembre 2024
 
Migranti
 

Modificati i "decreti sicurezza": torna la "protezione umanitaria" e stop alle supermulte alle ong

06/10/2020  Ripristino della protezione umanitaria per i richiedenti asilo e sanzioni assai più lievi per le ong che soccorrono i migranti in mare. Queste le principali modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri ai cosiddetti “decreti sicurezza”, voluti dall'allora ministro dell'Interno Salvini.

Ripristino della protezione umanitaria per i richiedenti asilo e alt alle supermulte per le ong che soccorrono i migranti  in mare. Queste le principali modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri ai cosiddetti “decreti sicurezza”, cioè le due leggi fortemente volute e poi adottate nel 2018 e 2019 dall’allora ministro dell’interno Matteo Salvini, che inasprivano di molto le normative relative ai migranti, al loro soccorso e accoglienza in suolo italiano.  Dopo i rilievi del presidente Mattarella e della Consulta,  il governo ha varato un testo di 12 articoli che reintroduce in parte la vecchia normativa e in parte  apporta novità.

Il testo del nuovo decreto, che non riguarda solo i migranti, interviene anzitutto sulle sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale. Si stabilisce che, nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il provvedimento di divieto sia adottato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture, previa informazione al presidente del Consiglio. Per le operazioni di soccorso, il divieto, tuttavia, non si applicherà se sarà stata data comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare. In caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro. Abolite, pertanto, le maxi-multe fino a un milione di euro introdotte dai decreti sicurezza, e le sanzioni amministrative compresa la confisca della nave.

Il nuovo decreto stabilisce inoltre che sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i permessi di soggiorno per protezione speciale (la vecchia protezione per ragioni umanitarie)  e i permessi per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori. Le associazioni che si occupano  della tutela dei diritti dei migranti  chiedevano da tempo questo allargamento delle categorie.

Con il nuovo decreto sull'immigrazione, il divieto di espulsione e respingimento si allarga dal solo caso in cui il rimpatrio determini il rischio di tortura,  al rischio che lo straniero sia “sottoposto a trattamenti inumani o degradanti”. Se ne vieta l'espulsione, infine, anche nei casi di “rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”. In tali casi, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.  I richiedenti asilo potranno iscriversi di nuovo all’anagrafe comunale  e ottenere una carta di identità valida per tre anni. Il testo prevede anche che il periodo massimo nei centri per i rimpatri passi da 180 a 90 giorni, e riduce il termine massimo dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza da 48 a 36 mesi.

“Né porti chiusi, né aperti”, è stato il commento del premier Conte, “Ma solo una disciplina più coerente con la Costituzione, la sicurezza e il diritto di protezione dei migranti”.

 Inoltre  il decreto introduce norme che rafforzano i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, implementando le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze, nonché le misure di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web. Si stabilisce inoltre la inapplicabilità della causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" ad alcune fattispecie di reato. Si rafforza il cosiddetto "Daspo urbano", rendendo possibile per il Questore l'applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 Si estende il meccanismo dell'oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti. Inoltre, si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti in risse, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione alla stessa sia punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni.

Sono ancora previste disposizioni per rendere più efficace l'esercizio delle attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede viene introdotto il reato per chi introduce in carcere un cellulare a un detenuto: la pena va da 1 a 4 anni sia per chi lo introduce sia per chi lo riceve. Nel regime precedente al decreto sicurezza il reato si configurava come illecito disciplinare sanzionato all'interno del carcere. Per chi agevola il detenuto al 41bis nelle comunicazioni con l'esterno (anche di tipo diverso da quelle con cellulare) la pena è alzata da 1 a 4 anni a 2 a 6 anni. Nei casi di ipotesi aggravata (ovvero se il reato è commesso da pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione forense) il reato passa 2 a 6 anni a 3-7 anni. (Fonte: Ansa)

 
 
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