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domenica 08 settembre 2024
 
FARSI UN'IDEA
 

Intercettazioni, il tema spiegato in dieci punti

21/01/2023  Se ne torna a parlare periodicamente con polemiche politiche e tra addetti ai lavori. Ma che cosa sono esattamente, come sono regolate, quali problemi implicano? E perché ora se ne discute tanto? Proviamo a fare chiarezza

A dispetto del fatto che da anni se ne discuta come al bar e talvolta anche al bar, con dinamiche da tifoseria calcistica, le intercettazioni, nell’ambito delle indagini giudiziarie sono un tema molto tecnico, con molte implicazioni non tutte di immediata comprensione per non addetti ai lavori.

 

1. GUARDIE E LADRI

Come stanno dimostrando le cronache relative alla cattura di Matteo Messina Denaro, le indagini giudiziarie, specie se complesse e relative a gravi reati, passano attraverso una mescolanza di metodi “tradizionali”: pedinamenti, incrocio di documenti... e metodi che tengono conto dei ritrovati in continua evoluzione di scienza e tecnologia (dalle impronte digitali al dna... fino alle diavolerie informatiche). Di queste conoscenze ovviamente tengono conto anche i criminali, che cercano di utilizzare e magari inventarsi novità per sfuggire alla sorveglianza. Questo fa sì che quando la criminalità è professionale la disputa tra “guardie e ladri” per dirla molto alla buona passi anche una gara tecnologica tra chi ricerca per evadere la legge e chi ricerca contro chi la evade.

Funziona un po’ come con il doping o con quelli che cercano modi di “piratare” su Internet contenuti a pagamento, cioè di averli senza pagare il dovuto: c’è un mondo che lavora per ricorrere a sostanze che migliorano le prestazioni o sistemi di pirateria che sfuggano ai controlli e un mondo che lavora per rendere i controlli più efficienti: i secondi in genere rincorrono i primi.

La tecnologia delle indagini ovviamente ha fatto passi avanti in parallelo a quella della vita reale: l’avvento di personal computer, telefoni cellulari, e successivamente di Internet e di smartphone ha cambiato il modo che le persone (criminali compresi) hanno di stare in comunicazione tra loro, la sofisticazione tecnologica delle indagini si è evoluta di conseguenza e il concetto stesso di intercettazione ha cambiato parecchio pelle passando dalla ricerca degli elenchi telefonici analogici quando ancora c’era la Sip al trojan horse di cui poi parleremo.

2. CHE COSA SONO LE INTERCETTAZIONI

  

Tecnicamente, per la procedura penale, l'azione dell'intercettare è un «mezzo di ricerca della prova». Come le azioni dell'ispezionare, del perquisire, dell'eseguire sequestri sono strumenti che servono «per acquisire cose materiali tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria». Differiscono dai «mezzi di prova»: testimonianze, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizie, consulenze di parte, documenti, che servono per acquisire al processo l’elemento di prova su cui fondare la decisione. Per dirla in soldoni: se nel contenuto dell’intercettazione c'è la confessione di un omicidio, che trova riscontri, e portato nel processo, sottoposto al contraddittorio delle parti in dibattimento, è idoneo a rendere chiaro al giudice quanto accaduto  riguardo ai fatti, in convergenza con altri elementi, diventa prova a tutti gli effetti. Per meglio chiarirsi le idee, occorre aggiungere anche la distinzione con le «fonti di prova» che sono la memoria delle persone, il luogo, le cose in cui il reato ha lasciato traccia e «l’elemento di prova» che è l’informazione grezza che dalla fonte si ricava prima che sia passata al vaglio del giudice. Il tutto perché la prova vera e propria si forma solo durante il dibattimento, (cioè la parte pubblica del processo) alla presenza del giudice che non conosce gli atti prima, nel contraddittorio tra Pm e difensori. Fino a quel momento tutto quello che è ricavato dalle indagini preliminari non è considerato prova.

3. TRA DIRITTI E SICUREZZA

L’intercettazione, più o meno sofisticata, telefonica o ambientale, è un atto invasivo che impatta con l’articolo 15 della Costituzione che tutela la segretezza delle comunicazioni e della corrispondenza e stabilisce che: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge».

Queste garanzie stabiliscono che uno strumento così invasivo sia ammissibile solo se è assolutamente indispensabile a proseguire le indagini, in presenza di gravi indizi e per reati al di sopra di una certa gravità, limitato nel tempo e autorizzato, su richiesta del Pm, anche più volte dal giudice. Quando si tratta di reati comuni di regola non è consentito disporre intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, unica deroga il fondato motivo che in quel domicilio si stia svolgendo un’attività criminosa.

4. DOPPIO BINARIO

  

La legge prevede però una gradualità: consente cioè che in corso di indagini per reati di criminalità organizzata o terrorismo, l’invasività possa essere un po’ maggiore e i limiti minori: i termini per le intercettazioni sono più ampi, bastano indizi sufficienti, all’indispensabilità si sostituisce la necessità dell’intercettazione e le ambientali nel domicilio sono sempre ammesse. Questo avviene perché il legislatore ha ritenuto che il difficile contrasto a reati così gravi e pervasivi possa giustificare una maggiore compressione dei diritti di libertà tutelati dall’articolo 15.

5. IL BUSILLIS DEL TROJAN HORSE

Alla lettera "cavallo di Troia", il trojan horse è un captatore informatico, uno strumento tecnologico che inoculato come un virus informatico consente di captare le informazioni contenute in un pc, in un tablet o in uno smartphone e di trasformarli all’occorrenza in una cimice ambulante, cioè di captare conversazioni tra presenti anche all’aperto o dovunque vada chi ha in tasca i dispositivi inoculati. L’invasività di questo strumento è decisamente superiore rispetto a quella di una tradizionale intercettazione telefonica o ambientale e presenta molti più rischi di “intercettazione” involontaria di terzi non coinvolti. Questo ovviamente pone interrogativi non banali e richiede cautele e valutazioni di costi e benefici. L’uso di questo strumento, partito dal basso dalla prassi come spesso accade, ha impegnato per la prima volta le Sezioni Unite della Cassazione nel 2016, ed è stato regolato con legge per la prima volta nel 2017 (d.lgs. n. 2017, riforma Orlando) limitandone l’uso ai reati di criminalità organizzata e terrorismo e con le stesse regole per i contesti di privata dimora.

6. LA SPAZZACORROTTI

  

A cambiare le cose è intervenuta la cosiddetta legge "Spazzacorrotti" 3/2019 varata nel 2019 dal Governo Lega-M5s, che ha esteso l’uso del trojan ai reati contro la Pubblica amministrazione (corruzione, concussione...) equiparati così a criminalità e terrorismo. È questo cambiamento uno dei temi che rendono il dibattito attuale così acceso. Il tema fa discutere e riflettere, con toni più problematici e pacati, anche gli addetti ai lavori: la questione di non facile soluzione ha a che fare da un lato con il problema di non bilanciare diritti in gioco e beni da tutelare, dall’altro con la presa d’atto che la criminalità organizzata, avendo esigenza di “inabissarsi” per non perdere consenso sociale con atti troppo violenti, tende a utilizzare sempre di più la corruzione come strumento per infiltrare l’economia legale. La questione è sottile e delicata e non si presta a risposte tranchant.

7. RIFORMA ORLANDO

Le intercettazioni nell’ambito del processo penale sono al centro del dibattito e sono state tra il 2017 e il 2020 oggetto di riforma durante il ministero Orlando proprio per contrastare i rischi di uscita di notizie non rilevanti per cui esprime preoccupazioni l’attuale ministro della Giustizia Carlo Nordio: sono diventate molto più rigide e complesse le norme che si occupano dell’inserimento dei contenuti delle intercettazioni nell'ordinanza di custodia cautelare, il primo atto giudiziario che in fase di indagine cessa di essere coperto da segreto investigativo, e della conservazione e riservatezza dei contenuti delle registrazioni. Ma si tratta di una riforma la cui applicazione ha subito, con progressivi rinvii e rallentamenti, per l’impatto che la pandemia ha avuto su tanti aspetti della vita reale. È comunque una norma che rende più difficile la fuoruscita di contenuti di intercettazioni irrilevanti. Quanto all'espressione "fuga di notizie" va detto che è usata spesso impropriamente perché è molto raro che esca una notizia coperta da segreto investigativo, cosa sanzionabile. Il più delle volte i contenuti delle intercettazioni diventano noti attraverso l'ordinanza di custodia cautelare, che non è segreta, perché in uno Stato democratico non si può arrestare qualcuno senza che si sappia da parte di chi e perché. La riforma Orlando limita la possibilità che gli ascolti irrilevanti siano trascritti e impone che siano conservati in modo molto più riservato e garantito rispetto al passato.

8. PERCHÉ FANNO DISCUTERE LE PAROLE DI NORDIO

  

Il 19 gennaio nella relazione alla Camera il ministro della giustizia ha parlato di tre tipi di intercettazioni, facendo intendere di preferire quelle dei servizi segreti «utilissime» e «segretissime» e le intercettazioni per esigenze di prevenzione previste dall'articolo 226 delle disposizioni transitorie del Codice di procedura penale, rispetto a quelle giudiziarie molto più garantite di cui abbiamo parlato fin qui. La preferenza par di capire sarebbe dettata dal minor rischio di notizie in uscita. Le critiche fanno notare che, da un lato, queste affermazioni rischiano di indurre nelle persone che nella vita si occupano di altro confusione di piani tra attività di intelligence e attività di indagine giudiziaria che la legge in Italia tiene ben separate a garanzia dei cittadini, dall’altro, sembrano in contraddizione con il garantismo e il liberalismo professati, perché gli Stati in cui i Servizi sotto l’egida del Ministero dell’interno utilizzano di più questo «utilissimo e segretissimo» strumento, non sono quelli in cui i diritti di libertà sono meglio garantiti, anche perché in genere sono gli stessi in cui non si può contare troppo sul vaglio della giurisdizione, perché non lo si chiede o perché il giudice non è indipendente dal potere esecutivo. L’intercettazione giudiziaria invece garantisce almeno al cittadino che ci sia sempre un giudice a vigilare sul rispetto delle regole relative ascolti e sulla loro utilizzabilità nel processo.

9. TRA INDAGINI E NOTIZIE

Il tema della riservatezza di indagati e terzi in un contesto di indagini preliminari è delicato e meritevole di attenzione. Per quanto in Italia il segreto non sia a tutela della riservatezza dei singoli ma del prosieguo dell’indagine, è certo auspicabile ridurre il rischio di esposizioni mediatiche soprattutto per terzi impigliati in intercettazioni che rivelano fatti personali magari di scarso interesse pubblico. Ma da più parti si ribadisce l’auspicio che il piano delle norme che consentono all’autorità giudiziaria le intercettazioni come strumento di indagine e quello dei limiti della pubblicazione dei relativi contenuti siano valutati e affrontati separatamente perché a tutela di interessi diversi. Senza dimenticare che il diritto di cronaca è un principio costituzionale.

10. È VERO CHE I MAFIOSI NON PARLANO AL TELEFONO?

  

L’affermazione «i mafiosi non parlano al telefono» che a volte si usa,-  l’ha usata anche il ministro Nordio, per contestare l’uso e presunto abuso di intercettazioni pur ribadendo il fatto che non sono in discussione per mafia e terrorismo -, allude al mix di arcaismo e modernità che tiene vive le tradizioni della criminalità organizzata. Quando catturarono Bernardo Provenzano divennero quasi leggendari “i pizzini” i pezzi di carta con cui il boss comunicava le cose più riservate: arcaici ma “sicuri” all’occorrenza si facevano sparire ingoiandoli o bruciandoli. Tutto vero ma è vero che gli esecutori della strage di Capaci si tradirono parlando del luogo dell'attentato in presenza di una cimice diversi mesi dopo ed è vero che l’esecutore materiale dell’omicidio del giudice Caccia finì per “confessarlo” a un trojan 32 anni dopo, mentre scontava ai domiciliari altri reati, e che il 31 ottobre a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, presso il Circolo Arci "Falcone e Borsellino" di piazza Falcone e Borsellino fu video-registrato dalle microspie un summit di 'ndrangheta.

 
 
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