PHOTO
Il fascicolo sull'incidente costato la vita il 28 ottobre 2024 alla sciatrice 19enne Matilde Lorenzi, un modello 45 non contenente notizie di reato, era stato archiviato dalla Procura di Bolzano, senza indagati, 48 ore dopo la morte della ragazza, con il nullaosta alla sepoltura. A seguito dei dubbi manifestati sulla stampa da Paolo De Chiesa e Piero Gros, in merito alla dinamica della caduta, il Consiglio superiore della magistratura, il 22 novembre 2024, su istanza di due consiglieri laici (di nomina parlamentare, non magistrati), aveva aperto una pratica per verificare la correttezza dell'operato della Procura di Bolzano.
Il 26 novembre, Corrado Mistri Procuratore generale di Trento, titolare dell'azione disciplinare, ha convocato il procuratore capo reggente di Bolzano, Axel Bisignano: un incontro riservato in cui ha chiesto informazioni sulla vicenda e sulle valutazioni giuridiche che hanno portato alla rapida archiviazione.
A seguito dell'incontro, la Procura di Bolzano ha ricostruito il percorso che ha portato alla decisione in un comunicato pubblico, che di seguito riportiamo, in merito all’incidente sciistico avvenuto il 28.10.2024, verso le ore 9:45, sulla pista “rossa”, ossia di media difficoltà, Grawand G1 del comprensorio sciistico “Alpin Arena Senales” sito in Senales (BZ), in Loc. Maso Corto, lungo un tracciato di slalom gigante. A migliore compressione va detto, che l'archiviazione di un fascicolo non preclude definitivamente la possibilità che un'indagine possa essere riaperto, su richiesta del Pm e autorizzazione del giudice, in presenza di nuove notizie di reato.
LA SPIEGAZIONE DEI MAGISTRATI
Dalle dichiarazioni rese dall’allenatore della ragazza, il quale ha assistito in prima persona alla dinamica dell’incidente», scrive la Procura in un comunicato, «risulta che l’incidente si è verificato mentre l’atleta “effettuava una spigolata, perdendo il controllo della discesa e finendo rovinosamente fuori pista”. I Carabinieri della Stazione di Senales e del Centro Addestramento Alpino di Selva Val Gardena trasmettevano come fatto non costituente reato gli esiti degli accertamenti, posto che, come risulta dal verbale di sopralluogo e dalle fotografie allegate, la pista era delimitata con “palinatura posizionata nel rispetto della normativa vigente”, l’incidente si è verificato “nella fase finale della discesa e più precisamente nella zona pressoché pianeggiante caratterizzata da uno slargo con una pendenza modesta (circa 15°)”, e non venivano rilevate violazioni alla normativa sulla sicurezza.
Come si evince dalla visione di alcune fotografie apparse sulla stampa, quel tratto di pista non era delimitato da una rete di protezione/contenimento, posto che ai sensi dell’art. 13 della legge provinciale n. 14/2010, così come da ultimo modificata con legge provinciale di Bolzano del 18.07.2023, n. 15, non vi erano curve o tratti contraddistinti da forte pendenza ovvero caratteristiche tali da causare pericolose fuoriuscite di pista. Anche ai sensi degli artt. 9 c. 1 e 3 e 7 L.P. 14/2010 (“delimitazione piste da sci”) non vi era alcun pericolo atipico, né interno né esterno alla pista, come definito dall’art. 15 del Regolamento di esecuzione (ovvero piante, massi, sostegni di impianti di risalita, alberi, curve particolarmente strette in prossimità di precipizi, crepacci, motoslitte in movimento ecc.), tale da imporre al gestore lungo quel tracciato di allenamento misure di protezione e/o segnaletiche, neppure ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 2021 n. 40.
Come hanno rilevato i Carabinieri nella relazione di incidente sciistico, quel giorno la neve era compatta e ben battuta, c’era bel tempo, la visibilità era ottima, con assenza di vento. Posto, dunque, che nel tratto di pista dove si era verificato l’infortunio, le stesse caratteristiche della pista erano tali da escludere qualsivoglia obbligo di attivazione da parte del gestore, non sussistendo alcuna insidia interna o esterna alla pista, che dovesse giustificare l’adozione di apposite cautele, e non ravvisandosi né da parte dei Carabinieri né da parte della Procura la violazione di alcuna regola cautelare, si è ritenuto e si ritiene tutt’ora che l’evento mortale sia stato causato da un fatto meramente accidentale neppure astrattamente qualificabile come reato ed il relativo fascicolo è stato iscritto a modello 45 (come fatto non costituente reato); motivo per il quale non sono stati disposti neppure accertamenti autoptici, ma questa Procura ha rilasciato il prima possibile il nulla osta alla sepoltura, anche per rispetto della famiglia.
LA FONDAZIONE IN MEMORIA DELLA SCIATRICE
In memoria di Matilde, proprio per far crescere la cultura della sicurezza nello sci alpino la famiglia Lorenzi nei mesi scorsi ha dato vita a una Fondazione intitolata alla figlia. «La Fondazione Matilde Lorenzi», si legge nel sito ufficiale, «intende promuovere e sviluppare progetti finalizzati all’implementazione della sicurezza nello sci. La Fondazione nasce dalla convinzione che ogni sciatore e ogni atleta, indipendentemente dall’età o dal livello, meriti di praticare questo sport in un ambiente sicuro e consapevole, dove la prevenzione e la formazione siano prioritarie».



