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domenica 13 ottobre 2024
 
il documento vaticano
 

Mai più Trevignano, le nuove norme su apparizioni e altri fenomeni per fermare gli abusi

17/05/2024  Rese note le nuove regole del Dicastero della Dottrina della fede per tutelare i fedeli e fare chiarezza sulle presunte manifestazioni soprannaturali. Cambiano le formule per il giudizio dell'autorità ecclesiastica ma il vescovo prima di dichiararlo dovrà attendere il responso della Santa Sede.

Né un controllo né un tentativo di spegnere lo Spirito. Le nuove Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali  pubblicate dal Dicastero per la Dottrina della fede e approvate da papa Francesco, vogliono essere semmai un incoraggiamento pastorale per promuovere quanto c’è di bene e agire «con sollecitudine» quando, invece «si rilevano delle criticità molto serie a danno dei fedeli». Come è il caso, ad esempio, dell’uso «di simili fenomeni per trarre “lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale”, che può arrivare persino alla possibilità di compiere atti gravemente immorali o addirittura “come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi”».

Soprattutto in quei casi in cui i fedeli possono essere «trascinati dietro a un evento, attribuito ad un’iniziativa divina, ma che è soltanto frutto della fantasia, del desiderio di novità, della mitomania o della tendenza alla falsificazione di qualcuno» c’è bisogno di agire in fretta, ma soprattutto con chiarezza spiegando sempre che i fedeli non sono tenuti «ad accettare l’autenticità di questi eventi». Per questo si sono snellite le procedure previste in forma riservata da Paolo VI nel 1978 (ufficialmente pubblicate nel 2011) e poi in corso di aggiornamento dal 2019, e le si è rese più semplici e trasparenti. Non solo Trevignano, dunque, il caso della preusnta veggente che proprio in questi giorni è tornata sul "luogo del delitto", ma anche quei fenomeni analizzati da più tempo che tante lacerazioni rischiano di creare tra i fedeli. Non ci saranno più, come è stato per esempio in Italia il caso delle lacrime della Madonna di Siracusa, vescovi che potranno autonomamente dichiarare di essere certi del vero. 

Il documento ha in tutto 23 punti per la prima parte e 27 articoli per la seconda per dire che «tutto ciò che Dio ha voluto rivelare lo ha fatto mediante il suo Figlio e nella Chiesa di Cristo vengono messi a disposizione di ogni battezzato i mezzi ordinari di santità» e che, però, «lo Spirito Santo può concedere ad alcune persone esperienze di fede del tutto particolari, il cui scopo non è “quello di “migliorare” o di “completare” la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica”» (art.4).

Quando ci si trova di fronte a particolari «fenomeni  (ad es.: asserite apparizioni, visioni, locuzioni interiori o esterne, scritti o messaggi, fenomeni legati a immagini religiose, fenomeni psicofisici e di altra natura) che sembrano oltrepassare i limiti dell’esperienza quotidiana e che si presentano come aventi presunta origine soprannaturale», spiega il documento, «i Pastori della Chiesa sono chiamati ad affrontare con sollecitudine tali eventi, cioè, ad apprezzare i loro frutti, a purificarli da elementi negativi o a mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano».

La Chiesa ha un delicatissimo compito di discernimento. In particolare, recita l’articolo 10, è chiamata a capire «a) se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un’azione divina; b) se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; c) se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano; d) se sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell’autorità ecclesiastica competente».

In via ordinaria, comunque «non si dovrà prevedere un riconoscimento positivo da parte dell’autorità ecclesiastica circa l’origine divina di presunti fenomeni soprannaturali». E nel caso in cui si conceda da parte del Dicastero della Dottrina della fede un «Nihil obstat» deve essere però chiaro che questi fenomeni «non diventano oggetto di fede – cioè i fedeli non sono obbligati a prestarvi un assenso di fede». Del resto, spiegano le norme, «occorre constatare che certi fenomeni, che potrebbero avere origine soprannaturale, a volte appaiono connessi ad esperienze umane confuse, ad espressioni imprecise dal punto di vista teologico o ad interessi non del tutto legittimi».

Il primo discernimento su questi fenomeni spetta al vescovo diocesano in dialogo, però, con il Dicastero il quale, «si riserva comunque […] la possibilità di valutare gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l’uso che ne viene fatto». Non si può ignorare che «a volte il discernimento può occuparsi anche di delitti, manipolazioni delle persone, danni all’unità della Chiesa, profitti economici indebiti, gravi errori dottrinali, ecc., che potrebbero provocare scandali e minare la credibilità della Chiesa».

Al termine del discernimento si può arrivare a sei conclusioni. Il Nihil obstat, con il quale, in ogni caso, come detto, «anche se non si esprime alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un’azione dello Spirito Santo “in mezzo” a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro».

C’è poi il «Prae oculis habeatur» che si ha quando «sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale».

La terza conclusione può essere il «Curatur». Si ha quando «si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c’è già un’ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale».

Se il discernimento porta, invece a un «Sub mandato» significa che «le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza un’esperienza spirituale per un particolare ed indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un’attività pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiastico, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un’altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un accordo ragionevole».

Infine le due conclusioni più dure, il «Prohibetur et obstruatur» e la «Declaratio de non supernaturalitate». Nel primo caso «pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio». Nel secondo «il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l’intenzione errata o la mitomania».

In ogni caso, anche nella conclusione più positiva del Nihil obstat «nessun Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero, di norma, dichiareranno che questi fenomeni sono di origine soprannaturale» fermo restando che il Papa potrebbe «autorizzare ad intraprendere una procedura al riguardo».

Per quanto riguarda le procedure sa seguire il documento specifica che «Spetta al Vescovo diocesano, in dialogo con la Conferenza episcopale nazionale, esaminare i casi di presunti fenomeni soprannaturali avvenuti nel proprio territorio e di formulare il giudizio finale su di essi, da sottoporre all’approvazione del Dicastero, compresa l’eventuale promozione di un culto o di una devozione ad essi legati». Ed è sempre il Dicastero che approva o meno una delle sei determinazioni proposte dal Vescovo e da attribuire al fenomeno specifico.

«Il Vescovo diocesano», poi, «si asterrà da ogni dichiarazione pubblica relativa all’autenticità o soprannaturalità di tali fenomeni e da ogni coinvolgimento con essi; non deve però cessare di vigilare per intervenire, se necessario, con celerità e prudenza». Occorre prevenire abusi e salvaguardare la fede. Per questo il vescovo diocesano deve avere «particolare cura nel contenere, anche con i mezzi a propria disposizione, manifestazioni religiose confuse, o la divulgazione di eventuali materiali attinenti al presunto fenomeno soprannaturale (ad es.: lacrimazioni di immagini sacre, sudorazioni, sanguinamenti, mutazione di ostie consacrate, ecc.), al fine di non alimentare un clima sensazionalistico».

Il vescovo, appena avuta notizia di un qualche fenomeno deve immediatamente informarsi «con prudenza, personalmente o tramite un Delegato, sugli eventi e sulle circostanze» e raccogliere tempestivamente tutti gli elementi che possono servire per una prima valutazione. Se nel fenomeno sono coinvolti oggetti «personalmente o tramite un Delegato, può disporre che siano collocati in un luogo sicuro e custodito, in attesa di chiarimenti sul caso. Quando si tratta di un presunto miracolo eucaristico, le specie consacrate devono essere conservate in un luogo riservato e in modo adeguato».

Una volta raccolti gli elementi sufficienti si avvia la fase di valutazione del fenomeno con la creazione di una «Commissione d’indagine tra i cui membri vi siano almeno un teologo, un canonista e un perito scelto in base alla natura del fenomeno, il cui fine non è giungere soltanto a una dichiarazione circa la veridicità dei fatti ma approfondire ogni aspetto dell’evento, così da fornire al Vescovo diocesano ogni elemento utile per una valutazione». Della Commissione deve far parte anche un notaio che cura i verbali, attesta che i beni raccolti sono custoditi in curia, cura la documentazione.

Il testo è molto dettagliato sul modo di raccogliere gli elementi, sulle testimonianza, sul segreto della confessione, che non viene toccato, e sulla collaborazione che il vescovo deve all’autorità civile nel caso sorgano problemi di ordine pubblico.

Comincia poi la fase valutativa  che giudica sulla «credibilità e buona fama delle persone che affermano di essere destinatarie di eventi soprannaturali o di essere direttamente coinvolte in tali fatti, così come dei testimoni ascoltati. In particolare, si consideri l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine nella vita morale, la sincerità, l’umiltà e la docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica, la disponibilità a collaborare con essa, la promozione di uno spirito di autentica comunione ecclesiale», sulla «ortodossia dottrinale del fenomeno e dell’eventuale messaggio ad esso connesso». E, fra le altre cose, anche «sui frutti vi vita cristiana». Tra gli elementi negativi, invece, si citano «l’eventuale presenza di un errore manifesto circa il fatto», «eventuali errori dottrinali. In proposito occorre tenere conto della possibilità che il soggetto che afferma di essere destinatario di eventi di origine soprannaturale abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad una rivelazione privata, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno», «uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale», «una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto», «atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci», «alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato un’influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico».

Di particolare gravità è considerato «l’uso di esperienze soprannaturali asserite o di elementi mistici riconosciuti come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi».

Infine, valutato tutto, il vescovo diocesano prepara una relazione sul presunto fenomeno proponendo al Dicastero un suo votum con una delle sei formule prima spiegate: 1°. Nihil obstat, 2°. Prae oculis habeatur, 3°. Curatur,  4°. Sub mandato, 5°. Prohibetur et obstruatur, 6°. Declaratio de non supernaturalitate.

Il Dicastero, a questo punto esaminerà il caso , compreso il «votum» del vescovo e, avvalendosi anche, se necessario, di nuovi elementi o procedendo a un nuovo esame, procederà a confermare o meno quanto proposto dal vescovo diocesano.

La risposta del Dicastero verrà poi resa pubblica dallo stesso Vescovo (che avrà cura di informare anche la Conferenza episcopale di riferimento).

Nel caso del Nihil obstat «il Vescovo diocesano presterà la massima attenzione al corretto apprezzamento dei frutti scaturiti dal fenomeno esaminato, proseguendo nel vigilare su di essi con prudente attenzione. In questo caso, il Vescovo diocesano indicherà chiaramente, mediante un decreto, la natura dell’autorizzazione e i limiti di un eventuale culto consentito, precisando che i fedeli “sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione”» e «presterà attenzione, inoltre, a che i fedeli non ritengano nessuna delle determinazioni come un’approvazione del carattere soprannaturale del fenomeno».

Anche in caso di conclusione cautelativa o negativa la decisione deve essere resa pubblica dal vescovo usando «un linguaggio chiaro e comprensibile da tutti, valutando l’opportunità di rendere note le ragioni della decisione presa e i fondamenti dottrinali della fede cattolica, così da favorire la crescita di una sana spiritualità». Infine, «sull’eventuale protrarsi di divulgazioni di scritti o messaggi, i legittimi Pastori» devono continuare a vigilare «riprovando gli abusi e quanto arreca danno alla retta fede e ai buoni costumi o comunque sia pericoloso per il bene delle anime». E, «nel caso in cui i presunti fenomeni soprannaturali fossero riconducibili con certezza a un deliberato intento mistificatorio e ingannevole per fini diversi (es. lucro e altri interessi personali), il Vescovo diocesano applicherà, valutando caso per caso, la normativa canonica penale vigente». In ogni caso il Dicastero «ha la facoltà di intervenire motu proprio, in qualunque momento e stato del discernimento relativo ai presunti fenomeni soprannaturali».

 
 
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