«Alcune festività hanno un significato religioso
che, per i credenti, va rispettato. Anche per un laico, però, poter vivere
certe feste civili in famiglia rappresenta un valore altrettanto importante».
Barbara Grazioli, 47 anni, un figlio, milanese trasferitasi in provincia di
Vercelli, ha condotto undici anni di battaglia giudiziaria per vedersi riconosciuto
il diritto a non lavorare nei giorni festivi. E alla fine tre gradi di giudizio
le hanno dato ragione: la sezione lavoro del tribunale di Vercelli, la Corte
d’appello di Torino e, di recente, la Cassazione, con una sentenza destinata a
fare giurisprudenza.
Barbara lavorava come commessa a Loro Piana, il colosso
del lusso specializzato in cashmere e tessuti pregiati. È entrata in azienda
nel 1998 per occuparsi dell’apertura di alcuni outlet e della formazione del
personale. Poi nel 2003 l’azienda decide di aprire un punto vendita a Romagnano
Sesia e lei è una delle commesse. Nel frattempo, diventa rappresentante
sindacale della Cgil. Il 6 gennaio 2004, festività dell’Epifania, non si
presenta sul luogo di lavoro e riceve una sanzione disciplinare. L’azienda,
infatti, aveva chiesto ai dipendenti la disponibilità a lavorare anche l’8 e il
26 dicembre e il 1° maggio. A quel punto lei fa ricorso. «Ritenevo che questo
provvedimento fosse ingiusto», spiega, «in quanto i lavoratori hanno facoltà di
astenersi dal lavoro in occasione di feste infrasettimanali come confermato da
diverse sentenze». Barbara all’epoca era incinta di otto mesi di Jacopo, che
ora ha 11 anni. «Non lavorare nei festivi», dice, «è fondamentale per avere una
buona qualità della vita e poter trascorrere il tempo libero con i propri cari».
Quella dell’Epifania, spiega Grazioli che oggi è responsabile dell’ufficio vertenze Cgil di Vercelli Valsesia, «è una delle festività previste dall’articolo 2 della legge 260/1949 e che i datori di lavoro non possono trasformare in modo unilaterale in giornata lavorativa». La Cassazione, con questa sentenza afferma che «non sussiste un obbligo generale a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati per legge per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro». In pratica, è stato sancito il principio per cui il lavoro festivo infrasettimanale non può essere imposto dall’azienda senza il consenso del lavoratore. In futuri, nei rapporti tra azienda e lavoratori cosa cambia? «Per rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali deve esserci un accordo tra le parti, non basta neanche la sola volontà del lavoratore a lavorare se non c’è anche l’accordo del datore».