Pochi lavoratori tra quelli che vanno in pensione e ne fanno domanda all’Inps conoscono i propri diritti e poi si lamentano di ritardi e disservizi. Eppure l’Inps già nel 1991 ha emanato un regolamento di attuazione della Legge n. 241/1990 sulla trasparenza e correttezza degli atti della pubblica amministrazione che si può reperire nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1992 e si può richiedere anche nelle stesse sedi dell’Istituto. Tale regolamento stabilisce termini precisi per la definizione dei provvedimenti di liquidazione: 120 giorni per la pensione sociale, di vecchiaia, anzianità, invalidità e inabilità; 90 giorni per la revisione della pensione di invalidità e per l’assegno mensile di assistenza agli inabili; 60 per il cambio dell’ufficio pagatore e per il pagamento delle rate di pensione non riscosse dal titolare.

Termini analoghi sono definiti per altre pratiche (purché la documentazione sia in regola) e decorrono dalla domanda dell’interessato, che deve ovviamente essere formulata per iscritto secondo la modulistica predisposta dall’Inps. All’atto della presentazione della domanda, l’Inps deve rilasciare all’interessato una ricevuta contenente informazioni sull’ufficio e sul funzionario responsabile della pratica (il capo ufficio pensioni o il capo centro operativo), nonché sull’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Ogni provvedimento finale dell’Inps deve essere motivato con gli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione; la notificazione all’interessato, in caso di rigetto, deve contenere anche il termine e l’autorità alla quale è possibile ricorrere.


Questi i termini entro i quali deve attivarsi l’Inps

Atti

 

Giorni

A)     Liquidazioni:

 

-        pensione vecchiaia

-        pensione anzianità

-        assegno invalidità

-        pensione inabilità

-        pensione superstiti

-        pensione sociale

-        prepensionamenti

-        pensione invalidità

 

120

120

120

120

  60

  60

120

  90

B)    Gestione pensioni:

 

-        deleghe

-        cambio ufficio pagatore

-        revisione pensione invalidità

 

  60

  60

  90

C)    Ricostruzione:

 

-        d’ufficio, a domanda

 

180

D)    Varie:

 

-        rate non riscosse per decesso titolare

-        integrazione salariale ordinaria industria

-        disoccupazione ordinaria non agricola

-        trattamento fine rapporto

-        indennità giornaliera malattia e maternità

-        cure termali

-        rateizzazioni contributive

-        riscatto periodi assicurativi

-        ricongiunzione posizioni assicurative

150

  90

  60

  60

  60

  30

150

180

180