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Una coppia di uomini con il proprio figlio adottivo
Per la prima volta in Italia un bambino è stato riconosciuto legalmente come figlio di tre genitori: la madre biologica e i due uomini che lo crescono fin dalla nascita. La decisione è contenuta in una sentenza della Corte d’Appello di Bari, emessa nel gennaio 2026 e ormai definitiva, che ha autorizzato la trascrizione in Italia di un provvedimento adottivo pronunciato in Germania. Si tratta di una vicenda destinata a far discutere, non soltanto sul piano giuridico ma anche culturale e antropologico, perché introduce nel nostro ordinamento un precedente di “genitorialità plurima”: un minore con tre figure genitoriali ufficialmente riconosciute dallo Stato.
La vicenda
Il bambino oggi ha quattro anni ed è nato in Germania. Il padre biologico vive da oltre dieci anni con il proprio compagno, un cittadino italo-tedesco. La madre è una loro amica di lunga data, già madre di altri figli. Secondo quanto ricostruito negli atti, il bambino è stato concepito attraverso un rapporto naturale e non mediante maternità surrogata, pratica vietata sia in Italia che in Germania. Alla nascita il piccolo è stato riconosciuto dalla madre che l’ha messo alla luce e dal padre biologico. Successivamente il marito del padre biologico ha avviato in Germania la procedura di adozione del figlio del partner, consentita dalla legislazione tedesca anche alle coppie omosessuali. Il giudice tedesco ha accolto la domanda, senza far venir meno il legame giuridico del minore con la madre biologica. In questo modo il bambino è diventato legalmente figlio di tre persone.
A quel punto, i due padri hanno poi chiesto che l'adozione tedesca, e quindi l'attestazione che il bambino ha tre genitori, venisse trascritta anche in Italia, nel Comune pugliese dove il secondo papà italo-tedesco è registrato all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Il Comune però ha negato la trascrizione, ritenendo che dietro all'adozione ci potesse essere una pratica di maternità surrogata "nascosta". E il caso è finito davanti alla Corte d'Appello di Bari.
Le motivazioni dei giudici
Nel procedimento i ricorrenti, assistiti dall’avvocata Pasqua Manfredi dell’associazione Rete Lenford, che assiste e tutela le persone Lgbtq+, hanno documentato l’assenza di qualsiasi “patto gestazionale” o forma di gravidanza per altri. Determinante sarebbe stata anche la relazione dei servizi sociali tedeschi, nella quale si attestava che il bambino vive stabilmente con i due uomini sin dalla nascita, in un clima familiare definito “sereno”, mantenendo al tempo stesso rapporti affettivi con la madre biologica e con i fratelli materni.
La Corte d’Appello ha quindi ritenuto compatibile con il diritto italiano il provvedimento tedesco di adozione, richiamando implicitamente l’istituto dell’adozione in casi particolari, che nel nostro ordinamento consente di aggiungere un legame genitoriale senza cancellare quello biologico. Secondo i giudici, l’elemento decisivo è stato il “superiore interesse del minore”, principio ormai centrale nel diritto di famiglia europeo e italiano.
Perché la sentenza è considerata storica
La decisione barese rappresenta un precedente significativo perché apre alla possibilità di riconoscere forme di co-genitorialità non fondate né sul matrimonio tradizionale né esclusivamente sulla coppia omogenitoriale, ma su un progetto condiviso tra più adulti.
L’avvocata Manfredi ha parlato esplicitamente di «genitorialità condivisa» e di «famiglia allargata», sottolineando che il caso sarebbe diverso dalla maternità surrogata proprio perché la madre biologica continua a mantenere un ruolo nella vita del bambino. In Germania, dove la gestazione per altri è vietata, situazioni analoghe vengono talvolta ricondotte a forme di co-parenting concordato.
I nodi problematici aperti
Proprio qui, tuttavia, emergono le questioni più delicate, soprattutto dal punto di vista antropologico ed etico. Se, da un lato, in questo caso non c’è, per fortuna, una pratica di utero in affitto, che prevede un compenso in denaro alla donna che partorisce il bambino per altri, dall’altro, la sentenza pone interrogativi profondi sull’idea stessa di famiglia e di filiazione.
La tradizione cristiana e il magistero della Chiesa considerano la genitorialità legata alla complementarità tra uomo e donna e vedono nel figlio non il risultato di un progetto tra adulti, ma un dono che nasce da una relazione stabile e aperta alla vita. In questo senso, la possibilità di programmare una “genitorialità plurale” rischia di accentuare una visione contrattuale della filiazione, nella quale il desiderio degli adulti prevale sulla struttura originaria della famiglia.
Un altro elemento problematico riguarda il confine, sempre più sottile, tra queste forme di co-genitorialità e la maternità surrogata. In questo caso la Corte ha escluso qualsiasi GPA, ma il timore espresso da molti giuristi è che si possa creare una strada alternativa per ottenere il riconoscimento di modelli familiari che il legislatore italiano non ha mai disciplinato esplicitamente. C’è poi il tema del diritto del bambino. La sentenza insiste sul superiore interesse del minore, ma resta aperta la domanda su che cosa ciò significhi concretamente: basta la stabilità affettiva? Oppure il diritto del minore comprende anche il riferimento simbolico e reale a una maternità e a una paternità chiaramente definite?
Non meno importante è il profilo culturale. La vicenda di Bari sembra segnare il passaggio da una concezione della famiglia fondata prevalentemente sui legami biologici e matrimoniali a una concezione centrata sulle relazioni affettive e sul consenso degli adulti coinvolti. Un cambiamento che interpella anche il legislatore italiano, finora rimasto prudente su questi temi.
Un dibattito destinato a crescere
Questa sentenza ovviamente non cambia automaticamente la legge italiana, ma introduce un precedente che potrebbe influenzare future decisioni giudiziarie. Negli ultimi anni, infatti, diverse pronunce italiane ed europee hanno progressivamente ampliato il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali e delle figure cosiddette “intenzionali”. Resta però aperta una questione decisiva: fino a che punto il diritto può ridefinire la genitorialità senza modificare l’idea stessa di famiglia?





