Dal 23 settembre è in corso una petizione popolare al sito indultum.it in tema di “indulto responsabile” per migliorare la situazione delle carceri, affette da un sovraffollamento cronico che rischia di vanificarne ogni velleità rieducativa.

Cerchiamo di capire di che cosa si tratta.

Che cos’è l’indulto

È un provvedimento generale di clemenza previsto dall’articolo 79 della Costituzione, a differenza dell’amnistia non estingue il reato, ma soltanto la pena principale detentiva o pecuniaria (in denaro), lasciando intatte le pene accessorie e il “segno” sulla fedina penale. Perché sia applicato è necessario che il provvedimento sia votato in ogni articolo dalle due camere a maggioranza dei due terzi.

Come e quando è stato applicato in Italia

Nella storia della Repubblica, fino al 1990, ci sono stati 34 provvedimenti di clemenza tra indulti e amnistie. Dal 1990 al 2006, solo due. Dal 2006 a oggi, quasi 20 anni, nessuno. In quel caso furono condonate pene detentive fino a 3 anni e pecuniarie fino a 10mila euro, esclusi i reati di maggiore allarme sociale. Era prevista la revoca per i recidivi che, entro cinque anni, avessero commesso un reato che preveda una pena detentiva non inferiore a due anni.

Che cosa cambia l’indulto responsabile

A differenza dell’indulto classico non sarebbe applicato per automatismo, senza verifiche, come avviene con l’indulto tradizionale, che si limita e estinguere pene in corso o da applicare, in base ai limiti previsti dalla delibera, ma differito di tre sei/mesi e subordinato a un percorso positivo di reinserimento. Questo significa proporlo con un’ottica che non si limiti a tamponare il problema odierno: l’affollamento carcerario, ma tenga d’occhio il suo impatto sociale compreso quello della sicurezza: la proposta tiene conto del fatto che una liberazione non preparata potrebbe voler dire una mancanza di rete che porta alla recidiva, mentre al contrario una liberazione preparata e accompagnata. Al proposito, si legge nella sintesi della proposta: «Uno degli elementi centrali è la continuità tra il percorso avviato in carcere e la presa in carico successiva alla scarcerazione. Il testo richiama il ruolo del servizio sociale dell’UEPE, del Consiglio di aiuto sociale, del Comitato per l’occupazione, degli Istituti di giustizia riparativa, degli enti pubblici territoriali, della Cassa delle Ammende e delle risorse del terzo settore. L’accompagnamento può concretizzarsi attraverso posti di lavoro, borse-lavoro, corsi di formazione professionale, progetti di volontariato serio, percorsi di riparazione, mediazione e riconciliazione».

Clemenza e sicurezza

Il principale ostacolo all’indulto viene dal timore che possa vanificare o limitare l’applicazione della pena e ridurne l’effetto deterrente e che l’atto di clemenza possa impattare sulla sicurezza. Proprio tenendo conto di queste preoccupazioni agisce la proposta di indulto responsabile, che non si applicherebbe in modo indiscriminato, senza controllo ma prevederebbe un percorso. E anche eccezioni: per esempio potrebbe essere rifiutato dal detenuto che avesse già in corso altri validi percorsi di reinserimento. E lascia aperta al legislatore la possibilità di individuare reati ostativi, ossia per i quali non si applica, e di tenere conto della sottoposizione a misure di sicurezza detentive». E lascia aperta al magistrato di sorveglianza durante il periodo di differimento la possibilità «di valutare la pericolosità sociale residua e intervenire, ove necessario, sul mantenimento, sulla revoca o sulla trasformazione delle misure di sicurezza. Questo passaggio rafforza il carattere responsabile della proposta, evitando automatismi privi di controllo».

Com’è andata con l’indulto 2006

Riguardo all’impatto dell’indulto 2006 sulla sicurezza, nel Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia, approvato il 6 marzo 2012, dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato XVI legislatura, si legge: « Per quanto riguarda la recidiva degli ex detenuti, il monitoraggio più significativo si riferisce alla rilevazione effettuata dall’Ufficio Statistico del DAP che ha mostrato come il 68,45% dei soggetti scarcerati nel 1998 abbia, nei successivi 7 anni, fatto reingresso in carcere una o più volte».

Con riferimento alla recidiva vi si legge che dai dati ricavati dallo studio Clemenza e recidiva: il caso del provvedimento di indulto del 2006, che al momento era in corso ed è stato poi pubblicato sulla rivista Rassegna italiana di Sociologia nel gennaio 2006, il tasso di recidiva a cinque anni dall’indulto 2006 è stato circa un terzo del totale, «notevolmente inferiore al 68,45 relativo alla recidiva registrato nel 2005. Un altro elemento su cui riflettere è che a 38 mesi dall'entrata in vigore della legge sull'indulto, il tasso di recidiva fra coloro che al momento della liberazione stavano scontando la pena in carcere era del 31,15%, mentre la recidiva fra coloro che scontavano la pena in misura alternativa si attestava al 21,97%. Risulta dunque che i soggetti provenienti da un percorso di esecuzione della pena di carattere non detentivo presentano percentuali di recidivi inferiori rispetto a quelle rilevate fra coloro che hanno scontato la pena totalmente in carcere».

Chi ha proposto la sottoscrizione

La proposta di indulto responsabile arriva da un comitato di 23 firmatari: magistrati, docenti di diritto, sociologi, filosofi, ex esponenti del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, cappellani delle carceri, teologi, tra loro Cesare Di Pietro dal 23 maggio 2026 vescovo di Locri-Gerace.

Chi ha già aderito

A parte nomi singoli hanno aderito la Conferenza episcopale italiana, l’Unione delle Camere penali e l’Associazione nazionale magistrati. Hanno firmato anche come singoli tra gli altri, nomi importanti della Chiesa cattolica, come l’arcivescovo metropolita di Palermo, Corrado Lorefice, i cardinali Matteo Zuppi e Gualtiero Bassetti; don Luigi Ciotti; ex magistrati come Edmondo Bruti Liberati, Gian Carlo Caselli, Marcello Maddalena e Gherardo Colombo; docenti di diritto penale come Emilio Dolcini e Giovanni Fiandaca; ex presidenti della Corte costituzionale come Giovanni Maria Flick e Gustavo Zagrebelsky; il filosofo Massimo Cacciari.