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Nella contrapposizione tra Governo italiano e giudici, riguardo al tema dei Paesi sicuri del caso Albania, la Corte di giustizia europea, con una sentenza depositata il 1 agosto, ha chiarito che era corretta l'interpretazione delle norme europee data dai giudici italiani che l’avevano investita della questione: fino al 12 giugno 2026 valgono le regole attuali. La Corte ha chiarito che è legittimo per un Paese definire i Paesi sicuri tramite un atto legislativo come ha fatto l’Italia, ma finché il diritto europeo è quello vigente, valgono le norme attuali e dunque un Paese definito sicuro deve essere tale in ogni sua parte e per l’intera popolazione.
Per questa ragione il cittadino di un paese terzo può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale tramite una procedura accelerata di frontiera qualora il suo paese di origine sia stato designato come «sicuro» ad opera di uno Stato dell’Unione europea, ma per essere definito tale il Paese deve rispettare i requisiti previsti dall’Unione e questi requisiti in caso di ricorso devono poter essere sottoposti a un controllo effettivo da parte del giudice nazionale, perché il diritto europeo prevale su quello nazionale e le norme del diritto europeo al momento sono quelle.
Non solo: le fonti di informazione su cui si poggia la designazione di un Paese come sicuro devono essere accessibili sia al richiedente e sia al giudice nazionale. La Corte chiarisce anche che è corretto, come hanno fatto i giudici italiani, ricorrere alla Corte per chiarirsi la corretta interpretazione delle norme europee, in caso di controversia, spetterà poi al giudice nazionale risolvere la controversia, ma la linea interpretativa data dalla Corte vincola tutti i giudici nazionali investiti di casi analoghi. Queste regole varranno fino al 12 giugno 2026.
Cambieranno quando entrerà in vigore il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio che cambia i criteri per definire un Paese sicuro e che all’articolo 61 stabilsce che: «La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell’Unione [europea] che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili». Da quel momento non ci sarà più bisogno che il Paese definito sicuro sia tale per tutti e in tutte le sue parti. Ma questo varrà solo per le domande di protezione internazionale depositate a partire dal 12 giugno 2026.





