Il fine vita torna al centro del dibattito pubblico dopo l’udienza senza precedenti della Corte costituzionale che ha visto protagonisti undici malati, otto contrari e tre favorevoli a un ampliamento del suicidio assistito. Per fare chiarezza su una questione complessa, che intreccia diritto, bioetica e sofferenza umana, abbiamo intervistato Laura Palazzani, ordinario di Filosofia del diritto alla LUMSA.

Oggi la Corte costituzionale è tornata a occuparsi del fine vita, con un’udienza senza precedenti che ha visto protagonisti undici malati. Cosa sta succedendo esattamente e perché questo passaggio è così importante?

«La Corte costituzionale è chiamata di nuovo a valutare la questione del suicidio assistito in Italia, in particolare rispetto all’articolo 580 del Codice penale, cioè il reato di aiuto al suicidio. Dal 2019, con la sentenza n. 242, la Corte ha escluso la punibilità dell’aiuto al suicidio solo in presenza di condizioni precise: patologia irreversibile, sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, autonomia del richiedente, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale».

Per la prima volta sono stati ammessi in udienza undici malati direttamente coinvolti, otto contrari e tre favorevoli. L’importanza di questa udienza si esprime a vari livelli.

«In primo luogo rende evidente che il tema non riguarda solo principi astratti, ma persone concrete, con sofferenze reali e posizioni diverse. Non è niente di nuovo per la bioetica che da sempre è e deve essere consapevole di non essere solo astratta teoria, ma anche comprensione umana di casi clinici complessi e circostanze spesso inedite. Il progresso scientifico e tecnologico apre nuove opportunità di cura, ma produce anche condizioni di vita che alcuni pazienti vivono in modo drammatico. Gli undici malati intendono andare oltre le parole e fare vedere ai giudici della Corte cosa accade nella realtà clinica ed esprimere in una modalità forte la loro voce.

In secondo luogo si rende evidente il compito della Corte: quello di bilanciare, da un lato, la tutela della possibile scelta di chi vive una sofferenza che considera insopportabile; dall’altro, la protezione delle persone vulnerabili dal rischio che la morte diventi una risposta sociale alla mancanza di cure, assistenza, sostegno sociale e psicologico.

Infine, questa udienza richiama l’esigenza che il legislatore intervenga: in assenza di una legge organica continuano a essere i giudici a definire, caso per caso, i confini del fine vita e le leggi regionali. E i malati continuano a vivere queste condizioni nell’incertezza del diritto».

Otto malati si sono opposti a un ampliamento del suicidio assistito, mentre tre si sono schierati a favore. Come commenta questa spaccatura tra le persone direttamente coinvolte? Cosa ci dice sulla complessità del tema?

«Questa spaccatura mostra la complessità e non univocità di casi sul piano concreto. Anche tra persone che vivono condizioni cliniche analoghe, possono emergere concezioni etiche ed esperienze vissute, di paure e speranze, molto diverse. Alcuni possono percepire il suicidio assistito come una forma estrema di controllo sulla propria sofferenza, che non accettano; altri, invece, preferiscono vivere e lo vivono come un rischio, il segno di una società che offre la morte prima di garantire fino in fondo cura, assistenza e accompagnamento.

Non è nulla di nuovo: è ciò che accade da tempo. Si pensi al caso Welby: quando Welby, affetto da SLA, chiese il distacco del ventilatore artificiale per morire, altri malati di SLA si appellarono alle richieste di cure di migliore qualità.

Il vissuto dipende da tanti fattori: religiosi, culturali, ma anche sociali, psicologici e fisiologici. C’è chi riesce a trovare anche nella malattia e nella sofferenza una ragione di vita; chi ritiene la vita un bene indisponibile e percepisce il vivere come una responsabilità verso gli altri e sé stesso; chi le vive come testimonianza di fede; chi invece vive ogni momento, nella chiusura della speranza, come un’inaccettabile coercizione e una tortura.

Il tema rivela la complessità delle circostanze cliniche: i comitati di etica clinica sono esempi evidenti della esigenza che tali temi complessi richiedono un luogo e un tempo di riflessione interdisciplinare e pluralista, che tenga conto di diverse dimensioni (mediche, psicologiche, sociali, etiche e giuridiche).

Questa pluralità che esiste nei fatti, richiama anche l’esigenza imprescindibile e non ulteriormente dilazionabile delle istituzioni ad un dialogo interdisciplinare e pluralista, che sappia non imporre una visione sulle altre, ma trovare una condivisione, per scrivere regole giuridiche. Le istituzioni dovrebbero ascoltare entrambe le posizioni: da un lato chi chiede di non essere costretto a vivere sofferenze percepite come intollerabili e vive ogni giorno come una tortura; dall’altro chi teme che l’apertura al suicidio assistito possa aumentare la pressione sui più fragili. La vera sfida è evitare sia ‘l’abbandono terapeutico’ sia ‘l’abbandono sociale’, garantendo a tutti cure palliative per lenire le sofferenze, assistenza sanitaria e sociale, accompagnamento psicologico, adeguati alle esigenze concrete dei malati».

Alcuni degli otto malati contrari hanno dichiarato, tramite il loro legale: "Sarebbe come darci un’arma carica da tenere sul comodino. Non vogliamo la libertà di morire, ma la libertà di essere curati”. Come commenta questa frase?

«La frase è molto forte perché sposta il centro del discorso dal “diritto di morire” al “diritto di non essere lasciati soli nella malattia”. Chi la pronuncia esprime ciò che da tempo si discute, sul piano filosofico, in bioetica: il timore che la disponibilità del suicidio assistito possa trasformarsi, per alcune persone fragili, non in una vera libertà, ma in una pressione implicita e indiretta: se la cura è insufficiente, se l’assistenza pesa sulla famiglia, se mancano sostegno sociale, psicologico e palliativo, allora la scelta di morire rischia di apparire come l’unica via d’uscita. La paura di ‘dovere morire’, che nasce dal sentirsi ‘in colpa’ per non scegliere la morte, perché ci si sente ‘di peso’ rispetto agli altri; di dovere giustificare agli altri perché si preferisce vivere, rispetto alla alternativa possibile di morire.

L’immagine dell’“arma carica sul comodino” esprime la paura che lo Stato offra la morte prima e invece di garantire pienamente la cura. In questo senso, la frase richiama una responsabilità pubblica: una società giusta dovrebbe prima assicurare accesso reale e effettivo alle cure, all’assistenza, al sostegno relazionale e solidale.

Va anche ricordato il caso, opposto, accaduto, di chi ha chiesto il suicidio assistito, ha ottenuto la dose per morire e la ‘ha tenuta sul comodino’, senza usarla, essendo rassicurato del fatto che in caso di drammaticità estrema ha una via di uscita, ma ancora accettandola vita nelle condizioni che gli rimangono da vivere».

Cosa si intende esattamente per "sostegno vitale" e perché la Corte costituzionale è chiamata a decidere se questo requisito sia discriminatorio rispetto agli altri criteri già fissati nel 2019?

«L’espressione “sostegno vitale” si riferisce all’insieme di interventi e trattamenti utilizzati per mantenere in vita un paziente le cui funzioni sono compromesse e non più garantite autonomamente dall’organismo.

Nel 2019 (sentenza n. 242) la Corte sembrava intendere l’espressione in senso stretto, ossia le tecnologie di sostegno vitale quali idratazione, nutrizione e respirazione artificiali. Nel 2024 (sentenza n. 135) ha allargato l’interpretazione alla farmacologia e all’assistenza sanitaria senza cui una persona non riuscirebbe a mantenere funzioni essenziali per la vita, come l’inserimento di cateteri, l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali o altre pratiche assistenziali normalmente sanitarie, anche se materialmente svolte da familiari o caregiver.

Perché oggi si discute se sia discriminatorio? Perché ci sono malati gravissimi, con patologie irreversibili e sofferenze intollerabili, pienamente capaci di decidere, che però non dipendono da un intervento di sostegno vitale. Secondo chi chiede l’ampliamento, escluderli significherebbe creare una disparità: due persone possono essere ugualmente sofferenti e lucide, ma una può accedere al suicidio assistito perché dipende da un trattamento di sostegno vitale, l’altra no.

La Corte ha definito questo requisito, tra gli altri (malattia inguaribile, sofferenza insopportabile, autonomia) collegandolo all’articolo 32 della Costituzione (il diritto di rifiutare o interrompere un trattamento sanitario, anche se necessario alla sopravvivenza), chiarito ulteriormente dalla Legge 219/2017, che riconosce il rifiuto e rinuncia a un trattamento sanitario, scegliendo di lasciarsi morire interrompendo quel trattamento; l’aiuto al suicidio è un passo oltre (dal lasciare morire al provocare la morte). Il richiamo al requisito è ammesso, in casi estremi, per evitare che l’unica alternativa sia una morte più lenta o più traumatica, in alcune circostanze cliniche.

Il punto delicato è proprio questo: se il requisito resta, il suicidio assistito rimane legato al rifiuto delle cure; se viene eliminato, si passa a una logica più ampia, fondata soprattutto sulla sofferenza, sull’irreversibilità della malattia e sull’autodeterminazione. È per questo che la decisione è così importante: non riguarda solo una definizione tecnica, ma il confine tra diritto a rifiutare trattamenti sanitari e riconoscimento di un più generale accesso alla morte assistita.

Aggiungerei che la Corte è chiamata a bilanciare due rischi opposti: da un lato, discriminare pazienti ugualmente sofferenti; dall’altro, allargare troppo l’accesso senza adeguate garanzie».

Perché il Parlamento continua a rinviare una legge sul fine vita, lasciando che sia sempre la Corte costituzionale a intervenire? Cosa rischia l'Italia restando senza una legge organica?

«Il Parlamento rinvia perché il fine vita è uno dei temi più divisivi dal punto di vista etico, culturale e politico. Per questo ogni tentativo di redigere la legge incontra mediazioni difficili, rallentamenti, rinvii e scontri tra chi vuole regolamentare l’accesso al suicidio assistito e chi teme che una legge possa aprire a una ‘normalizzazione’ della c.d. morte medicalmente assistita. Il problema è che, mentre il Parlamento rinvia, i casi concreti si presentano comunque e aumentano. Questo crea un paradosso istituzionale: la Corte può correggere vuoti o illegittimità costituzionali, ma non può sostituirsi pienamente al legislatore. Infatti, nel comunicato sulla sentenza n. 66 del 2025, la Corte ha rinnovato i propri appelli al legislatore (già espressi dal 2019).

Il rischio principale, restando senza una legge organica, è l’incertezza. Pazienti, famiglie, medici, comitati etici e aziende sanitarie si trovano a muoversi dentro un quadro costruito per sentenze, non per norme dettagliate. Questo può produrre tempi diversi, interpretazioni diverse e perfino disparità territoriali. Alcune Regioni hanno iniziato a procedere con proprie leggi, evidenziando la frammentazione: ogni territorio cerca di regolarsi da sé in attesa di una legge nazionale.

Aggiungerei però un punto importante: una legge organica non dovrebbe limitarsi a dire “sì” o “no” al suicidio assistito. Dovrebbe soprattutto garantire seriamente cure palliative, terapia del dolore, assistenza sociale e domiciliare, sostegno psicologico e controlli rigorosi. Altrimenti il rischio è duplice: da un lato l’abbandono di chi chiede aiuto a morire, dall’altro l’abbandono di chi invece chiede aiuto a vivere e a essere curato. Vi sono pazienti che vivono situazioni di gravissima difficoltà e che meritano la stessa attenzione che si deve a chi decide diversamente della propria esistenza».