Sta facendo molto discutere il caso di Torino che riguardo agli abusi sessuali compiuti in un minimarket ai danni di una ragazzina di 13 anni, che ha subito un palpeggiamento del seno da parte del negoziante di 42, al momento di pagare alcune bibite. Al proposito è utile ricordare alcuni aspetti che possono aiutare a comprendere evitando strumentalizzazioni e fraintendimenti.

CHE COSA DICE LA LEGGE ITALIANA

L’articolo del Codice penale italiano che riguarda il reato di violenza sessuale (609 bis) recita così: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto); 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

Parlando genericamente di atti sessuali, il legislatore italiano non ha operato a monte una distinzione di gravità, con una distinzione formale in "gradi” come avviene in altri ordinamenti, per il reato di violenza sessuale, ma ha previsto un sistema di graduazione della pena basato sulla gravità della condotta, sulle circostanze aggravanti e sull'attenuante del caso di "minore gravità".

Questo vuol dire che, stabilito che ogni atto sessuale non gradito e imposto è considerato violenza, ed è punito dalla legge, spetta al giudice valutare, caso per caso, la maggiore o minore gravità degli atti, aggravanti e attenuanti, e graduare la sanzione. Va ricordato che la possibilità di graduare è essenziale perché risponde alla necessità di non compiere ingiustizie sostanziali nel sanzionare in modo eguale condotte e fatti sensibilmente diverse.

CHE COSA HA DECISO IL GIP DI TORINO

Nel caso di Torino non siamo ancora alla sanzione, non c’è una sentenza ma una ordinanza di convalida dopo un fermo: la pena verrà, quando il processo stabilirà la colpa. Nel mentre il Gip di Torino, valutando diversamente rispetto al Pubblico ministero che chiedeva la misura cautelare in carcere, ha optato per l’obbligo di presentazione alle Forze dell’ordine: una misura meno drastica.

MISURE CAUTELARI COME FUNZIONA E COM’È ANDATA

Ricordiamo che le misure cautelari personali, come la custodia in carcere o ai domiciliari, durante le indagini, sono possibili in presenza di una o più tra queste tre condizioni: pericolo di fuga, reiterazione del reato, inquinamento delle prove. Il Gip, riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, per l’approccio repentino alla persona offesa approfittando della minore età della ragazza di cui era consapevole (vedi 609 ter, pena aumentata della metà: se la vittima ha meno di 14 anni), ha ritenuto il caso meritevole di misure cautelari per il rischio di reiterazione del reato, anche perché nell’ora precedente l’uomo aveva avuto comportamenti simili, seppure di gravità giudicata contenuta, verso una donna adulta non identificata. Il pericolo di fuga più difficile da sostenere perché la legge chiede che sia reale ed effettivo non meramente congetturale.

Il Gip ha ritenuto che nel caso specifico, l’obbligo di presentarsi ogni giorno alla Polizia potesse essere sufficiente a sensibilizzare riguardo alle violazioni commesse una persona incensurata, che nell’immediato ha collaborato adoperandosi per assicurare le credenziali per accedere alle telecamere a circuito chiuso (cosa che esclude il rischio di inquinamento della prova); che ha sperimentato per la prima volta un arresto e due notti di detenzione, che ha manifestato di aver compreso di aver sbagliato durante l’interrogatorio di garanzia. Va ricordato che in base alla riforma del 2015 la misura cautelare del carcere deve essere residuale, applicata solo come extrema ratio, ossia se non c’è alternativa.

CHE COSA PUÒ ACCADERE ORA

Si tratta di una valutazione, che ora verrà rimessa al Tribunale del Riesame, che potrà confermare o modificare la decisione del Gip, perché il Pubblico ministero vi ha fatto ricorso, proprio in relazione al pericolo di reiterazione, dati i due episodi di ravvicinati. L’altro punto riguarda il pericolo di fuga: se il documento valido per l’espatrio di per sé non basterebbe, altri elementi, come la casa condivisa con altri bengalesi, la famiglia rimasta nel Paese d’origine, un permesso di soggiorno in scadenza nel 2027 potrebbero secondo i Pm fondare un pericolo che lasci il Paese.