Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 7 ottobre ha comunicato la concessione di tre provvedimenti di clemenza, tra questi uno di grazia parziale riguarda «Guido Gianni, nato nel 1960, condannato alla pena di anni dodici e mesi quattro di reclusione per i delitti di duplice omicidio e tentato omicidio, commessi nel 2008, nell’ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all’interno della propria gioielleria. Il Capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto anni tre e mesi due di reclusione, tenendo presente il parere favorevole formulato dal magistrato di sorveglianza ed in considerazione del periodo di pena già espiata (cinque anni e tre mesi). Per effetto del provvedimento di grazia parziale, l’interessato dovrà espiare un residuo di pena detentiva, inferiore a quattro anni, tale quindi da consentire al competente Tribunale di sorveglianza l’eventuale applicazione dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 dell’ordinamento penitenziario)».

Il luogo dove è avvenuta la tentata rapina al gioielliere, Guido Gianni (nella foto in alto a sinistra),
Il luogo dove è avvenuta la tentata rapina al gioielliere, Guido Gianni (nella foto in alto a sinistra),
Nella combo il luogo dove è avvenuta la tentata rapina al gioielliere, Guido Gianni (nella foto in alto a sinistra) (ANSA)

Il caso dell’orafo siciliano di Nicolosi, parzialmente graziato, è stato immediatamente accostato a quello più recente, molto cavalcato politicamente, del gioielliere di Grinzane Cavour Mario Roggero, per cui la Corte di Cassazione ha confermato nel luglio scorso, la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per duplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo d’armi. La llegittima difesa è stata subito esclusa perché è stato appurato anche grazie alla registrazione della la scena da parte di telecamere di video sorveglianza esterne, che Roggero aveva seguito in strada i rapinatori a pericolo già cessato e sparato contro di loro colpendone anche uno mentre era già a terra. Per questa ragione, secondo la sentenza di appello poi confermata dalla Suprema corte, erano venuti meno per Roggero i due requisiti fondamentali che qualificano la legittima difesa l’attualità del pericolo e la proporzionalità della reazione: il pericolo per la vita era cessato, perché i rapinatori erano ormai in fuga fuori dal negozio, e si sparava (in strada, luogo che avrebbe potuto esporre al pericolo anche terze persone) per difendere dei beni non la vita, configurando di fatto non una difesa ma una ritorsione, anche tenendo conto del «grave turbamento psichico» che l’attuale disciplina sulla legittima difesa contempla.

Colloqui con il padre

Mario Roggero e la legittima difesa: cosa dice il Vangelo

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Anche per Roggero è stata invocata subito la grazia, ma non da parte del condannato, dei suoi legali o della sua famiglia, bensì dalla politica, ancor prima dell’inizio dell’esecuzione della condanna, tanto che gli avvocati avevano provato a chiedere al Tribunale di sorveglianza il differimento della pena (non concesso) in attesa dell’esame della domanda.

Mario Roggero al suo arrivo nel carcere di Bollate a Milano, 17 luglio 2026. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
Mario Roggero al suo arrivo nel carcere di Bollate a Milano, 17 luglio 2026. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
Mario Roggero al suo arrivo nel carcere di Bollate a Milano, 17 luglio 2026. (ANSA)

Proprio quella domanda di grazia aveva prodotto un chiarimento tra Presidente della Repubblica e ministro della Giustizia, in cui il Quirinale aveva comunicato che Sergio Mattarella aveva ricevuto Carlo Nordio «per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006». La sentenza citata ricordava che «l’iniziativa (di grazia ndr) potrà essere assunta direttamente dal Presidente della Repubblica al quale da tempo si è riconosciuto tale potere».

Mentre nel caso in questione a muoversi per primi già il giorno dopo la condanna, i capigruppo alla Camera e al Senato dei partiti della maggioranza con una raccolta firme per chiedere la grazia a Roggero. E poi Nordio ha fatto sapere di aver avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia: una cosa irrituale perché l’istruttoria del ministero della Giustizia è successiva alla domanda di grazia da parte degli interessati.

Un fermo immagine tratto da un video mostra il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini, all'esterno del carcere di Bollate, mentre indossa una maglietta con raffigurato il volto del gioielliere Mario Roggero la scritta 'Grazia subito per Mario Roggero', 18 luglio 2026. ANSA/ ALANEWS
Un fermo immagine tratto da un video mostra il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini, all'esterno del carcere di Bollate, mentre indossa una maglietta con raffigurato il volto del gioielliere Mario Roggero la scritta 'Grazia subito per Mario Roggero', 18 luglio 2026. ANSA/ ALANEWS
Una delle magliette usate dalla Lega davanti al carcere di Bollate nel luglio scorso. (ANSA)

Va da sé che i due casi sono paragonabili solo per il fatto che si trattava di reazioni a rapine dentro una gioielleria (nel caso di Guido Gianni era stata anche violenta) e di condanne simili (per cui non è stata riconosciuta la legittima difesa neppure come eccesso perché anche Gianni aveva sparato alle spalle) ma non identiche per diverse ragioni, fra cui le modalità e le tempistiche differenti con cui si è parlato di grazia.

Nel caso avvenuto a Nicolosi la domanda di grazia è arrivata dalle parti deputate, con il parere favorevole del magistrato di sorveglianza e con 5 anni reclusione già espiati in carcere. A fronte dei quali Mattarella ha concesso una grazia parziale che ora consente all’uomo, che per altro si è appreso ha avuto seri problemi di salute, non di chiedere di scontare in prova ai servizi sociali la pena residua inferiore a quattro anni. Mentre la irrituale domanda di grazia per Roggero era giunta nell’immediatezza della condanna definitiva. In un contesto di strumentalizzazione politica che avrebbe potuto far leggere una eventuale atto di clemenza come un improprio «quarto grado di giudizio» come ebbe a sottolineare Giorgio Napolitano a proposito dell’intempestività della domanda di grazia a Contrada giunta troppo a ridosso della condanna e dunque implicitamente leggibile come una sconfessione dell’operato della Cassazione, oltreché come l’esito di una impropria pressione. Lo stesso argomento aveva usato Oscar Luigi Scalfaro a proposito in una lettera ai presidenti delle Camere nel 1997 a proposito delle domande di grazia a seguito delle condanne definitive per l’omicidio Calabresi.

Per altro molto diverse sono state anche le condotte dei due durante il processo e sui media: se Guido Gianni si è detto subito pentito della reazione ed è stato convinto successivamente a ricorrere in appello dopo aver manifestato l’intenzione di rinunciarvi, Roggero nell’immediato aveva anche detto pubblicamente «Lo rifarei», salvo poi esprimersi in modo più cauto nelle vicinanze dell’esecuzione della pena.

In un momento in cui si ragiona dalle parti della Lega di estendere ulteriormente il perimetro della legittima difesa, il tema è anche il messaggio potenzialmente fuorviante che potrebbe giungere ai cittadini, che potrebbero sentirsi incoraggiati dal dibattito pubblico ad armarsi e a percepire come «legittime» condotte che per la legge non lo sono.

Pochi giorni dopo la condanna di Roggero la Lega ha depositato un Disegno di legge con prima firma del senatore Claudio Borghi, si tratta di un testo riguardo al quale sia l’Associazione nazionale magistrati sia gli avvocati dell’Unione delle Camere penali, ascoltate nelle scorse settimane per pareri tecnici in Commissione giustizia, hanno espresso preoccupazioni.

Francesco Petrelli, presidente delle Camere, ha spiegato che il testo del Ddl ha definito il testo del Ddl «radicale, poiché abbandona la logica della causa di giustificazione per approdare ad un modello che rischia di legittimare reazioni che possono assumere carattere meramente ritorsivo. Ne deriverebbe un arretramento rispetto a un’idea propria dello Stato di diritto. In sostanza, la prospettata riforma assegnerebbe al privato il potere di decidere sul se e sul quando punire nell'ottica di una sorta di deregulation securitaria».

Il vicepresidente dell'Anm, Marcello De Chiara, ha segnalato: «La possibile contrarietà sia agli articoli 2 e 3 della Costituzione», sia «all’art. 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo che sancisce il diritto alla vita». «Viene introdotto un quinto comma all'articolo 52 con il quale si estende la non punibilità di qualsiasi reazione da parte della vittima di un'aggressione in presenza di tre condizioni fondamentali: che l'aggressione sia a mano armata, che l'aggressione venga perpetrata in luogo di abitazione privata o nella sede di esercizio professionale o commerciale e in fine che la reazione avvenga immediatamente. In base alla disposizione, la reazione da parte della vittima dell'aggressione non è punibile indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi, dalla persistenza del pericolo e dalla finalità strettamente difensiva della condotta. Quest'ultimo inciso della disposizione è a nostro parere la parte maggiormente problematica perché esclude la punibilità della reazione anche quando il pericolo per la persona sia cessato».

Non solo, l’audizione ha messo in luce anche altri profili critici, tra cui l’indeterminatezza della formula "aggressione a mano armata", che non specifica quale tipo di arma renda legittima la reazione, e il rischio che la non punibilità finisca per coprire anche condotte rivolte contro persone diverse dall'autore dell’aggressione».

Il tema non è, come si potrebbe pensare, la solidarietà agli aggressori o agli aggrediti, quanto l’impatto delle armi in mano ai privati sulla sicurezza complessiva della società: se l’esempio americano dove le armi in mano ai privati sono molte qualcosa conta, quello che quel modello restituisce dati alla mano è una società in cui il rischio di morire per un’arma (compresi gli incidenti, i suicidi, le stragi nelle scuole…) è più elevato di quanto non sia negli altri Paesi parimenti avanzati, mentre l’effetto deterrenza risulta smentito da un tasso di maggiore violenza nei reati di rapina, dove il perimetro della legittima difesa è esteso con le cosiddette leggi ‘stand your ground’, per il fatto che i malintenzionati che si attendono una reazione sono propensi ad attrezzarsi di conseguenza.