La Corte di Cassazione sperimenta l’Intelligenza artificiale, la notizia detta così può sembrare bomba: evoca scenari apocalittici in un momento in cui tutti li evocano, potrebbe far pensare a macchine che sostituiscono gli uomini in una delle più delicate professioni affidate agli umani: il giudicare. Ma non è di questo che stiamo parlando, semmai di una sperimentazione controllata: al momento in ambito tributario: per due mesi si è sperimentata l’IA nello “spoglio”. Si è provato ad affidare alla macchina, la funzione filtro: ogni fascicolo ha allegati atti da leggere per capire di che materia si occupa, qual è l’iter processuale, quali i motivi di impugnazione, quali gli eventuali ostacoli preliminari, quali gli argomenti delle parti. Ne dipendono il tipo di procedura e la sezione cui il fascicolo è assegnato. Si tratta di un lavoro di assistenza al giudice che oggi compie l’Ufficio del processo, che compila una sorta di mappa del processo, che può liberare risorse per accelerare un sistema che pecca di lentezza cronica.

La sperimentazione ha provato ad affidare questo lavoro lungo e ripetitivo a un agente “IA” su Copilot, addestrato da un magistrato, il consigliere Gianluca Grasso: l’operatore umano carica gli atti necessari e l’agente IA restituisce la mappa. Ma limita la sua ricerca agli atti caricati, non spulcia tra i precedenti non cerca su banche dati, cui per altro non è collegato. La componente automatica cessa a questo punto, ma resta lavoro da fare in capo all’umano: un magistrato che confronta la scheda con il fascicolo originale, supervisiona il contenuto e soltanto dopo inserisce manualmente il risultato nella piattaforma alla quale l’agente IA non ha accesso.

IL PERIMETRO DELLE LEGGI

Il perimetro in cui ci si muove è quello delle norme vigenti: l’Ai Act dell’Unione europea (Regolamento 2024/1689/UE), la delibera del Csm dell’8 ottobre 2025 che ha ammesso Copilot per classificare, riassumere e analizzare atti e l’articolo 15 comma 1 della legge 132/2025 che disciplina l’impiego dell’AI, in ambito giuridico stabilendo che: «Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti», il tutto nell’ambito disciplinato dal Ministero della giustizia. Per massima cautela il sistema usa un account istituzionale e uno spazio riservato al Ministero della giustizia, i dati non escono dall’Italia e non sono utilizzati per addestrare modelli di AI. Si sta ragionando di uscire dall’ambito tributario e di estendere la sperimentazione al resto della Corte.

IL DECRETO CHE ATTUA IN ITALIA L’AI ACT EUROPEO

Intanto il 16 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 160 del 9 settembre 2026 che adegua la legge italiana alle norme europee dell’AI Act, in materia di utilizzo dei sistemi di IA per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale. Il decreto è ispirato ai principi della supervisione e della responsabilità umana. Le decisioni, infatti, rimangono affidate all’operatore e non è consentito affidare decisione suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli fondate esclusivamente sull’elaborazione automatizzata.

L’art. 12 del Decreto inserisce nel Codice penale l’art. 437 bis intitolato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi“, che punisce la mancata predisposizione delle necessarie misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio, nonché la loro manomissione illecita, prevedendo una sanzione graduata in relazione al bene giuridico messo a rischio.

L’art. 13 modifica il Codice di procedura penale inserendo l’art. 359 ter secondo cui può essere autorizzato l’impiego di sistemi di IA l’identificazione biometrica remota in tempo reale per identificare una persona indiziata dei reati citati all’allegato II dell’Ai Act (terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori e pornografia minorile, traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, omicidio volontario, lesioni gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, —sequestro, detenzione illegale e presa di ostaggi, reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, illecita cattura di aeromobile o nave, violenza sessuale, reato ambientale, rapina organizzata o a mano armata, sabotaggio, partecipazione a un'organizzazione criminale coinvolta in uno o più dei reati elencati ) o per rintracciare un latitante ricercato per i medesimi delitti, e per le vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani. Questo tipo di identificazione è ammesso solo esclusivamente in circostanze straordinarie, per un arco temporale circoscritto e con autorizzazione del giudice. Non è consentita la creazione di archivi di dati biometrici attraverso la raccolta indiscriminata e non mirata di informazioni reperite sul web.

AI E DIRITTO, LE PROBLEMATICHE SORTE NEL MONDO

Il macrotema AI, diritto e processo, pur ricchissimo di potenzialità, resta ovviamente delicato, perché le problematiche che si possono porre in materia sono enormi e sfaccettati: soprattutto nei sistemi di Common Law dove fa giurisprudenza il precedente, un uso disinvolto dell’Intelligenza artificiale potrebbe portare alla disumanizzazione esasperata della giustizia “predittiva”, in una ricerca infinita a ritroso del precedente.

Tanti problemi di utilizzi disinvolti si sono già posti nel mondo. Nei tribunali americani si è già posto il problema dell’errore dell’Ia che ha citato precedenti inesistenti.

Mentre nel 2026 Tribunale di Siracusa (sentenza n. 338 del 20 febbraio) ha condannato per colpa grave e abuso del processo un avvocato per aver inserito in un atto difensivo citazioni giuridiche inesistenti, generate da un sistema di intelligenza artificiale e non verificate. Mentre lo scorso luglio in Brasile creando un precedente mondiale una sentenza pronunciata ha individuato un tribunale del lavoro ha individuato all'interno di un atto processuale un comando nascosto rivolto a sistemi di intelligenza artificiale, allo scopo di condizionarne l’analisi. Il tutto nella difficoltà rappresentata dalla difficoltà di normare un campo che evolve velocissimo, in mano a imprese private protette dal segreto industriale, mentre il processo della legislazione democratica ha i suoi tempi e una competenza territoriale in cui la materia rientra a fatica.

E intanto il problema maggiore destinato a porsi in tutti gli ambiti e comune a tutti i sistemi, ma particolarmente delicato nell’ambito del processo, resta la difficoltà sempre maggiore di distinguere il vero dal falso, tema enorme in un contesto in cui sono miriadi gli strumenti relativamente semplici che possono alterare quella che fino solo a poco tempo fa sarebbe stata una incontrovertibile prova documentale: si pensi al video di una persona che pronuncia parole mai pronunciate con una voce realisticamente attribuibile alla persona. Problemi reali e concreti che si pongono nelle aule, molto prima dello scenario distopico del giudice macchina, preciso e disumano.