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Lettura della sentenza del primo d'appello a Alessandro Impagnatiello per lomicidio di Giulia Tramontano, 2025
La corte d’assise d’Appello di Milano ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione ad Alessandro Impagnatiello, per l’omicidio volontario aggravato Giulia Tramontano, incinta di sette mesi e uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023 a Senago, nel Milanese, cosa che ha aggiunto alla condanna all’ergastolo, già definitiva dall’aprile scorso l’isolamento diurno per tre mesi.
Era stata la Corte di Cassazione, pur avendo confermato l’ergastolo, a ordinare un nuovo processo d’appello, l’8 aprile 2026, per la sola rivalutazione dell’aggravante della premeditazione che la prima sentenza di appello aveva escluso riconoscendo soltanto quella della crudeltà.
La procura di Roma nelle stesse ore ha chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per tre anni per Francis Kaufmann, per la morte della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno dello scorso anno a Villa Pamphili a Roma. Al cittadino americano, i pm contestano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all’occultamento di cadavere. Si vedrà quale decisione prenderà dopo la replica delle difese la Corte d’assise di Roma davanti alla quale si celebra il processo di primo grado.
PERCHÉ NON FEMMINICIDI
Ma intanto è interessante osservare che in nessuno di questi due casi è stato contestato, né avrebbe potuto, il nuovo reato di femminicidio bensì l’omicidio volontario aggravato. Entrambi i fatti sono infatti accaduti prima del 2 dicembre 2025 giorno in cui è diventata la norma ad hoc sul femminicidio. E la legge penale non può essere retroattiva: un principio di civiltà stabilisce infatti che nessuno possa essere condannato per un reato che non era previsto dalla legge al momento in cui ha commesso i fatti. Questo non vuol dire che uccidere una donna nelle condizioni poi previste dal femminicidio non fosse reato anzi: era comunque un omicidio volontario anch’esso punibile con l’ergastolo in presenza di aggravanti, cosa che puntualmente avveniva in molti casi.
QUANTO FUNZIONA IL NUOVO REATO
Nel corso del dicembre 2025 non ci sono stati casi di omicidi di donne in quelle circostanze in Italia e quindi non ci sono dati relativi a quel periodo. Nei primi 9 mesi del 2026, da quando cioè esiste la norma di femminicidio come reato a sé stante, su 67 casi di donne uccise in ambito affettivo per i quali sono indagati partner o ex partner la Direzione centrale della Polizia Criminale fa riferimento al nuovo reato di femminicidio soltanto per 15 casi. Non ci sono ancora statistiche giudiziarie perché si tratta di procedimenti in corso e la fonte è la Polizia non le Procure della Repubblica. Ma è un dato che fa riflettere perché fa capire che negli altri 52 casi il reato contestato è l’omicidio volontario più o meno aggravato.
SCELTA POLITICA E PROBLEMI TECNICI
Se approvare un reato specifico di femminicidio, con il favore di tutto il Parlamento, è stata la scelta politica di “dare un segnale”, l’applicazione del reato è un problema tecnico. E i dati sembrano indicare che erano fondate le critiche alla necessità di un nuovo reato da parte di molti giuristi preoccupati della reale applicabilità, quando il reato che già c’era, l’omicidio volontario aggravato, sortiva il massimo della pena prevista dall’ordinamento quando necessario: si pensi al caso di Giulia Cecchettin, per il quale Filippo Turetta condannato all’ergastolo in primo grado, per omicidio volontario aggravato, non ha neppure fatto appello.
Il nuovo reato, infatti chiede che si agisca in odio, dominio, controllo di genere, una combinazione difficile da provare in giudizio, perché sta nella testa di chi lo compie, e ancor più difficile da circoscrivere nelle fasi iniziali di una indagine. Questo spiega perché nella maggior parte dei casi si continua a contestare il vecchio reato più generale e astratto e quindi di più lineare applicazione. Per necessità tecnica non per scelta politica. E individuare la norma che meglio si attagli al caso concreto è procedimento delicato, che non ha che fare con il giudizio morale sul disvalore di un comportamento ma solo con l’efficacia del diritto. E la scelta giusta può fare la differenza tra la condanna e una assoluzione per un quadro probatorio che traballa.
Anche perché va ricordato che una volta che una persona è processata e assolta definitivamente per un reato, per lo stesso fatto non può essere riprocessata.






