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Il papà che prende il congedo parentale deve impiegarlo per fare davvero il papà, diversamente abusa del suo diritto e rischia di passare guai al lavoro, compreso il licenziamento per giusta causa. Come si suol dire: è Cassazione, in senso proprio. Ecco perché.
La legge dà ai genitori lavoratori dipendenti il diritto di fruire di un congedo parentale facoltativo, parzialmente retribuito, per un periodo massimo di 10 mesi da ripartire tra i due genitori, continuativo o frazionabile, dalla nascita e i primi 12 anni di vita del bambino.
Ma di questo diritto non si può abusare, se non tradendo contemporaneamente la fiducia del datore di lavoro: il congedo serve, infatti, per prendersi cura direttamente del bambino, se si fa prevalentemente altro, che sia un lavoro o altra attività si commette un abuso di diritto e il datore di lavoro può decidere di conseguenza. È il caso di una recente sentenza di Cassazione, n. 509/2018 dell’11 gennaio 2018, che ha fatto notizia confermando la legittimità del licenziamento di un padre che, stando alle prove prodotte, si dedicava più ad altre attività che al bambino.
Si configura un abuso, scrive la Cassazione, «allorché il diritto venga esercitato non per la cura diretta del bambino, bensì per attendere ad altra attività di lavoro, ancorché incidente positivamente sulla organizzazione economica e sociale della famiglia ». Un principio che la Cassazione aveva già affermato in una precedente sentenza (2008) riguardo al caso di un padre che durante il congedo si dedicava a un lavoro, sostenendo che servisse al sostegno economico della famiglia e dunque del bambino.
«Analogo ragionamento – scrive ora la Cassazione, a proposito del padre che in questo caso non svolgeva altri lavori ma non dedicava al bambino la maggior parte del tempo del congedo – può essere sviluppato anche nel caso sottoposto in cui il genitore trascuri la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività che non sia in diretta relazione con detta cura». Questo vuol dire che: «Conta non tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore».
Tutto ciò in linea con l'interpretazione della Corte Costituzionale che ha ribadito in passato più volte che il congedo è una misura volta: «A garantire il rapporto del padre con la prole in modo da soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del bambino al fine dell’armonico e sereno sviluppo della sua personalità e del suo inserimento nella famiglia». «Tutte esigenze che, richiedendo evidentemente la presenza del padre accanto al bambino, sono impedite dallo svolgimento dell’attività lavorativa (quella rispetto alla quale si chiede il congedo) e impongono pertanto la sospensione di questa, affinché il padre dedichi alla cura del figlio il tempo che avrebbe invece dovuto dedicare al lavoro».



