A meno di dieci anni dall’approvazione del “Rosatellum”, il Parlamento torna a modificare le regole con cui vengono eletti deputati e senatori. La proposta di legge che porta il nome del suo primo firmatario, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami (ma è già stata ribattezzata “Melonellum”, dal nome della premier), è stata approvata in prima lettura a Montecitorio e passa ora all’esame del Senato.

Il nuovo sistema viene definito “misto”, ma non perché, come accade con la legge attuale, combini collegi uninominali e quota proporzionale. I collegi uninominali vengono infatti completamente soppressi. La componente mista deriva dalla presenza di una distribuzione proporzionale dei seggi accompagnata, a determinate condizioni, da un premio di maggioranza destinato alla lista o alla coalizione vincitrice. Il risultato complessivo è una legge che abbandona la competizione personale nei collegi uninominali e rafforza – ironia della sorte, dopo tante dichiarazioni di intenti contrarie – il ruolo dei partiti nella selezione degli eletti. Il premio di maggioranza mira a favorire la governabilità, ma è subordinato a una soglia nazionale elevata e identica nelle due Camere. Qualora nessuno raggiunga il 42 per cento sia a Montecitorio sia a Palazzo Madama, il Parlamento verrà formato attraverso una ripartizione interamente proporzionale dei seggi. La riforma della nuova legge elettorale è stata approvata alla Camera con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto. «Meloni ha tradito italiani e alleati», ha attaccato la segretaria del Pd Elly Schlein prendendo la parola in aula durante le dichiarazioni di voto. «Il Quirinale non sarà mai Colle Oppio», ha aggiunto Giuseppe Conte, alludendo al luogo dove si trova la sede storica del partito della Meloni. Ieri è terminato l'esame dopo due lunghe sedute e la suspance per tante votazioni segrete, la bocciatura dell'emendamento di FdI, Noi moderati e Udc sulle preferenze (con tanto di franchi tiratori), l’incursione dei vannacciani attraverso un emendamento sulla reintroduzione delle preferenze (poi anch’esso bocciato), le proteste delle opposizioni, un'espulsione dall'emiciclo, il “caso” dei video durante lo scrutinio finito sul tavolo dei Questori e l'emendamento votato all'unanimità che consente il voto dei fuorisede.

Un premio fisso solo oltre il 42 per cento

Il cuore della riforma è il premio di maggioranza. Non si tratta di un premio variabile, calcolato in modo da garantire automaticamente una determinata quota di seggi, ma di un pacchetto prestabilito: 70 deputati alla Camera e 35 senatori al Senato. Il premio viene assegnato alla lista o alla coalizione di liste che arriva prima, ma soltanto se raggiunge almeno il 42 per cento dei voti sia alla Camera sia al Senato. La condizione deve essere soddisfatta contemporaneamente nelle due assemblee.

Questo significa che non basta superare la soglia in uno solo dei due rami del Parlamento. Qualora la lista o la coalizione vincitrice raggiungesse il 42 per cento alla Camera ma non al Senato, oppure viceversa, il premio non verrebbe assegnato in nessuna delle due Camere.

In questo caso anche i 70 seggi della Camera e i 35 del Senato inizialmente riservati al premio verrebbero distribuiti proporzionalmente tra le forze politiche sulla base dei voti ottenuti.

La norma punta quindi a garantire una maggioranza più solida soltanto quando il risultato elettorale presenta una sufficiente uniformità nazionale e la stessa area politica risulta chiaramente vincitrice in entrambi i rami del Parlamento.

Il tetto massimo dei seggi

I seggi del premio si aggiungono a quelli conquistati dalla lista o dalla coalizione attraverso la ripartizione proporzionale. La somma, tuttavia, non può superare il limite stabilito dalla legge.

Il tetto massimo è fissato a 220 deputati alla Camera e a 113 senatori al Senato. Nel caso in cui, sommando i seggi proporzionali e quelli del premio, la forza vincitrice superasse questi limiti, i seggi eccedenti verrebbero sottratti dalla quota ottenuta nella parte proporzionale.

Dal calcolo del tetto restano esclusi gli eletti nella circoscrizione Estero: otto deputati e quattro senatori. Gli eventuali parlamentari eletti all’estero da una forza politica si aggiungerebbero quindi ai seggi nazionali senza concorrere al raggiungimento del limite massimo.

Addio ai collegi uninominali

La seconda grande novità riguarda la cancellazione dei collegi uninominali, nei quali con il Rosatellum viene eletto il candidato che ottiene più voti. Il nuovo sistema diventa integralmente proporzionale, salvo l’eventuale attribuzione del premio di maggioranza.

L’elettore non troverà più sulla scheda il nome di un candidato chiamato a confrontarsi direttamente con gli avversari in un collegio. Voterà invece una lista presentata da un partito, da solo oppure all’interno di una coalizione.

La soppressione dei collegi uninominali modifica anche il peso delle alleanze. Con il Rosatellum le coalizioni sono decisive soprattutto per conquistare i collegi assegnati con il sistema maggioritario. Con la riforma Bignami diventano invece lo strumento attraverso cui più liste possono concorrere insieme al raggiungimento del 42 per cento necessario per ottenere il premio.

Liste bloccate e nessuna preferenza

La riforma non introduce il voto di preferenza. Gli elettori non potranno quindi scegliere direttamente il candidato da eleggere all’interno della lista votata.

Le liste saranno bloccate e l’ordine di elezione dei candidati verrà stabilito dai partiti al momento della presentazione. In ciascun collegio plurinominale potranno comparire accanto al simbolo fino a sei candidati.

I seggi ottenuti da ciascuna lista verranno assegnati seguendo l’ordine con cui i nomi sono stati inseriti. La scelta effettiva delle persone destinate a entrare in Parlamento resterà quindi in larga parte nelle mani delle segreterie e degli organismi dirigenti dei partiti.

Accanto alle liste dei collegi plurinominali vengono previste liste circoscrizionali destinate all’eventuale attribuzione del premio di maggioranza. Nel caso di una coalizione, queste liste saranno comuni a tutte le forze politiche alleate.

È il cosiddetto “listone”: un elenco di candidati concordato preventivamente dai partiti della coalizione. Se la coalizione raggiunge la soglia richiesta e ottiene il premio, i candidati del listone entrano in Parlamento secondo l’ordine stabilito. La sua composizione sarà dunque affidata agli accordi interni tra le forze coalizzate.

Le soglie di sbarramento

La soglia di sbarramento rimane fissata al 10 per cento per le coalizioni e al 3 per cento per le singole liste, comprese quelle che partecipano a una coalizione.

La riforma introduce però un meccanismo di ripescaggio. Per ciascuna coalizione potrà essere recuperata la lista che, pur non avendo raggiunto il 3 per cento, avrà ottenuto il risultato migliore tra quelle rimaste sotto la soglia.

La lista ripescata potrà quindi partecipare alla distribuzione dei seggi. Le altre liste collegate che restano sotto il 3 per cento non soltanto non eleggeranno parlamentari, ma i loro voti non contribuiranno neppure alla cifra elettorale nazionale della coalizione.

È la cosiddetta norma anti-frammentazione. Il suo scopo è impedire che una coalizione possa raggiungere il 42 per cento sommando i voti di numerose liste molto piccole e prive di una consistenza elettorale autonoma. Fa eccezione soltanto la migliore tra le liste rimaste sotto soglia, ammessa al ripescaggio.

L’indicazione del presidente del Consiglio

Ogni partito o coalizione dovrà indicare nel proprio programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l’incarico di presidente del Consiglio. Nel caso di una coalizione, il nominativo dovrà essere lo stesso per tutte le liste che ne fanno parte.

Il nome del candidato alla guida del governo non comparirà però sulla scheda elettorale. L’elettore continuerà formalmente a votare per una lista e non direttamente per il presidente del Consiglio.

La disposizione richiama espressamente le prerogative costituzionali del presidente della Repubblica nella nomina del presidente del Consiglio e dei ministri. Viene inoltre confermato quanto previsto dall’articolo 67 della Costituzione, secondo cui ogni parlamentare rappresenta la nazione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

L’indicazione del nominativo sarà comunque obbligatoria. La sua assenza produrrà l’inammissibilità delle liste, come già avviene nel caso di mancata presentazione del programma elettorale.

Le regole per le candidature

Per partecipare alle elezioni, una forza politica dovrà presentare proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni della Camera. La norma introduce dunque un requisito minimo di presenza territoriale.

Viene inoltre stabilito un collegamento tra i candidati inseriti nelle liste circoscrizionali per il premio e quelli presenti nei collegi plurinominali.

Chi viene candidato nel listone circoscrizionale destinato all’attribuzione del premio dovrà comparire anche come capolista in almeno uno dei collegi plurinominali della stessa circoscrizione, all’interno di una delle liste collegate.

Non sarà quindi possibile inserire nel listone del premio persone completamente estranee alle candidature ordinarie presentate in quella parte del territorio nazionale.

La raccolta delle firme

Saranno esonerati dalla raccolta delle firme i partiti che dispongono di un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle due Camere entro il 31 dicembre 2025.

Secondo il testo approvato alla Camera, questa disposizione consente l’esenzione, tra gli altri, ad Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e Noi Moderati. Restano invece esclusi Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, Più Europa e il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin.

Durante l’esame parlamentare è stata inoltre respinta la proposta di permettere la raccolta digitale delle firme, modalità già utilizzata per la presentazione dei referendum.

Le novità per gli italiani all’estero

La riforma affida al governo il compito di aggiornare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il regolamento attuativo della legge Tremaglia.

L’intervento dovrà introdurre le modifiche necessarie per garantire libertà, sicurezza e segretezza del voto degli italiani residenti all’estero.

Cambiano inoltre le ripartizioni geografiche della circoscrizione Estero. Per l’elezione della Camera si passa dalle attuali quattro ripartizioni a due: Europa e Americhe-Asia-Oceania-Antartide. Per il Senato le quattro ripartizioni vengono invece riunite in un’unica circoscrizione Estero.

Il voto dei fuori sede

La legge introduce infine una disciplina stabile per permettere agli elettori fuori sede di votare nel comune in cui si trovano temporaneamente domiciliati.

Presso l’ufficio elettorale di ogni comune verrà istituito un elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel luogo di domicilio temporaneo. La possibilità riguarderà le elezioni della Camera e del Senato, quelle per il Parlamento europeo e i referendum. Potranno chiedere l’iscrizione nell’elenco gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano temporaneamente in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza, purché la permanenza prevista sia di almeno nove mesi. La richiesta dovrà essere presentata, di norma, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello delle elezioni. Chi maturerà il requisito dei nove mesi successivamente potrà fare domanda entro trenta giorni dal momento in cui avrà acquisito i requisiti e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente il voto.

Una disciplina specifica è prevista per chi si trova lontano dalla propria residenza per ragioni sanitarie. Gli elettori sottoposti ad assistenza, terapia o trattamento medico in un’altra regione per un periodo di almeno tre mesi, comprendente anche la data delle elezioni, potranno chiedere di votare nel comune di temporaneo domicilio. Anche in questo caso la domanda dovrà essere presentata entro il quarantacinquesimo giorno precedente la consultazione.