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Un paziente assistito
L’evento della morte è un tema costantemente presente nella riflessione umana, ma i recenti sviluppi, sul piano sia militare sia medico, lo hanno portato alla ribalta in modo nuovo. In campo sanitario, la disponibilità di mezzi terapeutici sempre più potenti ha trasformato il contesto e i dilemmi che si pongono alla fine della vita.
Proprio questi cambiamenti vengono menzionati nella sentenza della Corte Costituzionale 242/2019, che rivede alcuni aspetti dell’art. 580 c.p. circa istigazione e assistenza al suicidio. Dopo averli confermati entrambi come crimini, la sentenza stabilisce tuttavia la non punibilità di chi agevola l’esecuzione del suicidio di una persona che: dipende da trattamenti di sostegno vitale, è affetta da una patologia irreversibile, denuncia sofferenze fisiche o psichiche intollerabili ed è capace di decidere liberamente e consapevolmente.
Come sfondo di questa riflessione, ricordiamo solamente che il togliersi la vita è una pratica ritenuta illecita nella tradizione della teologia morale della Chiesa, per una molteplicità di validi motivi. Rimane però la domanda se, in una società democratica e pluralista, possano ammettersi mediazioni sul piano giuridico. Anche come credenti siamo infatti chiamati a fornire il nostro contributo alla ricerca del bene comune che la legge intende promuovere. È importante precisare che qui si tratta di assistenza al suicidio e non di eutanasia: una distinzione delicata e non priva di zone grigie. Tuttavia è plausibile sostenere la differenza tra l’autosomministrazione di un farmaco letale e il coinvolgimento di un terzo nel procurarmi la morte. Nel primo caso è in gioco la disponibilità della propria vita, magari in modi diversi da quelli che io considero accettabili; nel secondo è in gioco la soppressione della vita altrui. In questa prospettiva, la sentenza 242 potrebbe rappresentare un punto di equilibrio fra diverse visioni e sensibilità etiche.


Da sinistra a destra in alto: Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Luca Zaia , il segretario generale Roberto Valente e il presidente della Giunta Regionale del Veneto Alberto Stefani (in basso) durante le operazioni di voto per l’approvazione della legge regionale per il fine vita assistito nella sede del Consiglio Regionale del Veneto
(ANSA)Una situazione d’incertezza si è creata per il mancato intervento del parlamento per regolare la materia sul piano nazionale, come auspicato dalla Corte. L’assistenza al suicidio è così di fatto praticata, ma con vistose disparità di trattamento dei cittadini. Si può quindi comprendere il tentativo di alcune Regioni di regolare le procedure con specifiche leggi, riferendosi alla sentenza 242 e muovendosi nello spazio delle proprie competenze: il Veneto è l’esempio più recente. Scorrendo rapidamente la legge, segnaliamo due principali perplessità.
La prima riguarda il ruolo del Servizio sanitario. I compiti che gli vengono assegnati sono coprire i costi, provvedere il materiale necessario e il personale che, su base volontaria – cioè non obbligatoria –, procede alle necessarie operazioni, all’interno del proprio orario di lavoro. Una partecipazione che avrebbe potuto meglio tenere conto delle obiezioni sollevate in proposito nel dibattito pubblico, per esempio collocandola al di fuori del tempo ordinario di lavoro. Come anche viene lasciata nell’ambiguità la sede in cui si svolgono le procedure: sarebbe stato auspicabile trovare una mediazione più rispettosa delle sensibilità e delle ragioni che sono emerse nel dibattito. Per esempio la Società italiana di cure palliative, si esprime all’unanimità contro l’ipotesi che l’assistenza al suicidio abbia luogo all’interno degli hospices e delle strutture di cura.
Una seconda perplessità riguarda il ruolo dei comitati di etica. Il Veneto può disporre di comitati di etica clinica presso le Aziende sanitarie, superando così la difficoltà sollevata dalla sentenza 242, che fa riferimento a comitati per la sperimentazione clinica, non idonei a svolgere questo compito. Tuttavia dal testo della legge sembra che i comitati di etica entrino in gioco a valle del lavoro della commissione multidisciplinare di accertamento dei requisiti, mentre la loro funzione sarebbe di accompagnare il paziente nell’elaborazione della decisione che sfocia nella richiesta di accedere al suicidio. Pur non essendo quest’ultimo ruolo positivamente escluso dalla legge, non è comunque la via che viene esplicitamente proposta.
In conclusione, possiamo comprendere il tentativo di colmare a livello regionale una lacuna legislativa che crea disparità di trattamento, sollecitando così anche il parlamento alle proprie responsabilità. Tuttavia, la legge approvata in Veneto avrebbe tratto vantaggio da una più adeguata maturazione in un dialogo che tenesse meglio conto delle diverse sensibilità presenti nel corpo sociale.












