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sabato 09 novembre 2024
 
 

Incidenti, di chi è la colpa?

03/06/2010 

In caso di scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria,  una uguale responsabilità dei conducenti (art. 2054 codice civile). La regola non si applica, però, a ogni incidente stradale che veda coinvolti due o più mezzi, ma solo all'ipotesi in cui fra i veicoli vi sia stata una collisione. Il principio, già più volte enunciato dalla Corte suprema, è stato ribadito, di recente, da un tribunale (Tribunale di Piacenza 18 maggio 2010) chiamato a decidere della richiesta di risarcimento danni avanzata da un motociclista. 

Costui, nello svoltare a destra a un incrocio, aveva perso il controllo del mezzo ed era rovinato a terra. Secondo la sua versione dei fatti colpevole dell’accaduto era il conducente di un’automobile che, tenendo il lato sinistro della strada, occupava la corsia di marcia della moto. Tuttavia, nel corso del processo non era stato possibile accertare dove effettivamente si trovasse l’automobile, se sul lato sinistro della strada (e quindi nel posto sbagliato), come sosteneva il motociclista infortunato o sul lato destro (e quindi in posizione regolare) come sosteneva l’automobilista. 

Nessuna maggiore indicazione era venuta dalla consulenza tecnica, la quale aveva però chiarito  che se l’automobile si fosse trovata dove diceva il motociclista, questi avrebbe dovuto vederla a una distanza di 25 metri e quindi avrebbe avuto tutto il tempo per frenare senza perdere il controllo del mezzo, a meno che non tenesse una velocità eccessiva o fosse distratto. Poiché l’infortunato non è riuscito a provare l’effettiva responsabilità dell’automobilista, il Tribunale ha respinto la sua richiesta di risarcimento proprio perchè non ha ritenuto applicabile al caso concreto la regola per cui, in mancanza di prova circa l’effettiva dinamica dello scontro, le responsabilità si presumono uguali.

 
 
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