«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di opinioni. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

La cittadinanza paritaria tra le persone, e dunque tra uomini e donne, ossia la base per rimettere in discussione la cultura patriarcale che ha costretto per millenni le donne a una cittadinanza limitata, era già lì: nell’articolo 3 della Costituzione del 1948.

La repubblica è nata, con insito il principio della parità, in questo senso è nata antipatriarcale.

Ma c’è voluto tempo, tanto tempo – e la democrazia non è immune alla regressione, richiede costanti presidi nella consapevolezza dei cittadini soprattutto – perché questo principio si traducesse nella riforma delle leggi che non vi si confacevano perché arrivate prima, e nella scrittura di nuove leggi più aderenti al disegno costituzionale.

LA REPUBBLICA NASCE PARITARIA, MA...

Il referendum che ha portato alla scelta della Repubblica, il 2 giugno 1946, è stato il primo (con la tornata amministrativa del marzo precedente) davvero a suffragio universale: per la prima volta hanno votato anche le donne.

Quando la Costituzione è entrata in vigore, tante leggi, penali, civili, amministrative, scritte precedentemente, non erano al suo passo. Sono state cambiate nel tempo, spesso a prezzo di impegnative e controverse battaglie, e tante volte cambiarle non è bastato per cambiare contestualmente anche la mentalità patriarcale sottesa: perché riscrivere una legge è un atto immediato, mentre l’evoluzione della cultura è un processo lungo. Lo prova la lunga strada delle leggi italiane che hanno impiegato decenni a ripulire i codici dai retaggi patriarcali del periodo precostituzionale. Spesso a innescare il cambiamento sono stati fatti di cronaca che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica su discrepanze di diritti che fatti noti rendevano evidenti.

COPPI E LA DAMA BIANCA

Uno di questi fatti fu la relazione il campionissimo e la Dama bianca. Quando la relazione extraconiugale tra Fausto Coppi e Giulia Occhini, entrambi sposati, divenne pubblica grazie a uno scoop, il marito di lei denunciò e la donna, ma solo lei, fu arrestata per abbandono del tetto coniugale. Correva l’anno 1955 e nell’Italia dell’epoca l’adulterio era un reato, punito dall’articolo 559 del Codice penale che recitava così: «La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera (ossia l’amante, ndr). La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito».

Processata per abbandono del tetto coniugale, Giulia Occhini fu condannata a tre mesi di carcere con la condizionale e al domicilio coatto ad Ancona, mentre a Fausto Coppi furono inflitti due mesi con la condizionale, durante i quali gli fu ritirato il passaporto. Stesso reato, ma due pesi e due misure, e soprattutto la possibilità di agire in giudizio riconosciuta solo al marito di lei ma non alla moglie di lui.

Quella disparità sarebbe stata smontata anni dopo dalla Corte costituzionale con due sentenze, una del 19 dicembre 1968 (n. 126) e l’altra del 3 dicembre 1969 (n.147) che dichiarano il reato di adulterio incostituzionale, per incompatibilità con l’articolo e con l’articolo 29 della Carta in cui si legge, tra l’altro: «Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 1975

In realtà anche Codice civile e il diritto di famiglia impiegarono parecchio tempo a realizzare quell’eguaglianza giuridica richiesta dalla Carta: si dovette attendere il 1975 perché il Codice civile risalente al 1942 venisse riformato (quattro anni dopo il referendum sul divorzio e tre anni prima di quello sull’interruzione di gravidanza) per mettere marito e moglie su un piano di parità. Fino ad allora il marito era il capo della famiglia la moglie doveva seguirne la condizione civile e assumerne il cognome ed era «obbligata ad accompagnarlo dovunque» egli credesse «opportuno di fissare la sua residenza». Solo con il codice del 1975 marito e moglie nel matrimonio hanno acquisito pari diritti e pari doveri, secondo gli articoli 143, 144 e 147, letti anche durante il rito religioso del matrimonio.

Prima se la donna (ma solo lei) sposava uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, ma questo non valeva per l’uomo cittadino italiano che sposasse la cittadina di un altro Paese.

FINO AL 1981 UCCIDERE PER ONORE E FARLA FRANCA

Solo la legge 442/1981, di iniziativa parlamentare, poi, senza interventi della Corte costituzionale, ha tolto dal Codice penale italiano (il codice Rocco del 1930) un abominio in termini di diritti delle donne e di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge: i delitti per causa d’onore.

Così recitava l’articolo 587: «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni». Dove coniuge ovviamente era solo la moglie (ma articolo determinativo maschile perché “coniuge” in lingua italiana è sostantivo maschile ndr.), mentre il considerevole sconto di pena rispetto all’omicidio volontario riguardava solo il marito. Lo sconto era previsto anche per l’infanticidio per causa d’onore ossia per lo stesso uomo che avesse ucciso il bambino nato dalla relazione “disonorevole”, che la lingua dell’epoca chiamava significativamente: «figlio della colpa», ovviamente della donna.

La stessa legge ha abolito il cosiddetto “matrimonio riparatore”, cascame della stessa logica, che estingueva il reato di violenza sessuale se il violentatore acconsentiva a sposare la sua vittima, per “ripararne l’onore leso”.

FINO AL 1996, QUANDO LA VIOLENZA SESSUALE “BYPASSAVA” LA VITTIMA

Questa lettura distorta dei fatti era possibile anche perché fino al 1996 lo stupro non era classificato come reato contro la persona bensì contro la morale pubblica ed il buon costume, di cui l’onore della donna faceva parte: il risultato era bypassare la persona vittima del reato, che diventava solo un tramite: una stortura corretta solo il 15 febbraio 1996.

1963, ULTIMO OSTACOLO ALLE CARICHE E ALLE PROFESSIONI

Dal punto di vista delle professioni, l’ultimo ostacolo alla diseguaglianza almeno sul piano dell’accesso, è caduto invece prima con la legge n. 66 del 9 febbraio 1963 che ha riconosciuto alle donne l’accesso a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza 33 del 1960, aveva dichiarato incostituzionali i precedenti divieti per contrasto con l’articolo 51 che disciplina sul piano dell’eguaglianza l’accesso alle cariche pubbliche.