Fino al 1981 un uomo che uccideva una moglie, una figlia o una sorella per difendere l'onore (il suo, non quello delle donne della sua famiglia) poteva ottenere forti sconti di pena ed essere condannato al massimo a sette anni (ma spesso se la cavava con molto meno).

Fino al 1981 chi stuprava una donna, magari dopo averla rapita e sequestrata, non veniva neppure processato se sposava la vittima dello stupro.

Sembrano norme da codice di Hammurabi, e non da Codice penale in vigore in una moderna Repubblica democratica, sicuramente stridenti sia con la Costituzione sia con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. C'era già stata la legge sul divorzio, nel 1970, e quella che regolamentava l'interruzione volontaria di gravidanza nel 1978, ma ancora uccidere la moglie perché aveva un'altra relazione, o perfino una figlia, era in alcuni casi giustificato dal Codice penale, laddove anche sfidare a duello un rivale, affrontandolo ad armi pari, era da tempo illegale.

A traghettare il Codice penale verso un piano di civiltà e di totale rispetto per la vita umana è stata, 45 anni fa, la legge n. 442 del 5 agosto 1981 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale e spesso ricordata a cavallo tra il 5 e il 6 agosto), che ha cancellato gli articoli 587 e 544 del Codice penale.

Una legge frutto di lunghe battaglie civili e politiche, alle quali diede un contributo fondamentale una ragazza: Franca Viola, che nel 1965 rifiutò il matrimonio riparatore dopo essere stata rapita e stuprata.

5-1-1967 FRANCA VIOLA . ANSA/CS
5-1-1967 FRANCA VIOLA . ANSA/CS
Franca Viola nel 1967 (ANSA)

Franca Viola aveva 17 anni quando, il 26 dicembre 1965, fu rapita ad Alcamo, in provincia di Trapani, dal suo ex fidanzato Filippo Melodia, appartenente a una famiglia legata alla criminalità locale. Tenuta prigioniera per otto giorni, fu violentata con l'obiettivo di costringerla ad accettare il cosiddetto matrimonio riparatore, una pratica allora diffusa nel Mezzogiorno e prevista dall'articolo 544 del Codice penale: sposando la vittima, l'autore della violenza estingueva il reato e sfuggiva alla condanna.

Liberata dalla polizia il 2 gennaio 1966, Franca Viola, sostenuta dal padre Bernardo, rifiutò di sposare il suo aggressore. Fu una decisione rivoluzionaria per l'epoca, perché sfidava non solo una norma giuridica, ma anche una cultura fondata sul concetto dell' ”onore” familiare, secondo cui la vittima di uno stupro avrebbe dovuto accettare il matrimonio con il proprio violentatore per evitare il disonore. Quel rifiuto trasformò una vicenda privata in un caso nazionale, aprendo un acceso dibattito sul ruolo della donna e sulla legislazione italiana.

Il processo si celebrò nel 1966 davanti al Tribunale di Trapani. La difesa cercò di sostenere che si fosse trattato di una "fuitina", cioè di una fuga d'amore consensuale, ma la ricostruzione fu smentita dalle prove e dalle testimonianze. Il pubblico ministero chiese per Filippo Melodia una condanna a 22 anni e 10 mesi di reclusione per una serie di reati, tra cui sequestro di persona, violenza carnale e minacce. La sentenza riconobbe la responsabilità degli imputati: Melodia fu condannato a 11 anni di carcere, pena poi ridotta in appello a 10 anni, mentre i complici ricevettero condanne comprese tra i due e i cinque anni. Da quel rifiuto e da quel processo passarono 16 anni prima di arrivare a una vera e propria legge a tutela delle donne.

Ma il "no" di Franca Viola divenne il simbolo del diritto delle donne a decidere del proprio destino e contribuì a modificare la percezione della violenza sessuale.

Ma la strada era ancora molto lunga, soprattutto per quanto riguarda il reato di stupro, che rimase un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume fino alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996, che riconobbe la violenza sessuale come un delitto contro la persona.

Diverse leggi successive hanno disciplinato altri reati nell'ambito della violenza di genere, inasprito le pene e predisposto misure di tutela per le vittime. Nel 2013, con la ratifica della Convenzione di Istanbul, l'Italia ha adeguato il proprio ordinamento agli standard internazionali per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.

Un ulteriore passo è stato compiuto nel 2019 con il Codice Rosso (legge n. 69/2019), che ha accelerato i tempi di intervento della magistratura per i reati di violenza domestica e sessuale, introducendo anche nuove fattispecie come il revenge porn, il reato di deformazione permanente del viso e l'inasprimento delle pene per diversi delitti contro le donne.

La senatrice Giulia Buongiorno, che in qualità di presidente e relatrice della Commissione Giustizia del Senato, ha presentato una riforma del disegno di legge in materia di violenza sessuale (modifica dell'articolo 609-bis del codice penale). (ANSA)

Ha suscitato un acceso dibattito, sia in Parlamento sia nell'opinione pubblica, il disegno di legge di modifica dell'articolo 609-bis del Codice penale in materia di violenza sessuale, soprattutto nel punto in cui si parla di consenso: "consenso libero e attuale", come approvato all'unanimità dalla Camera il 19 novembre 2025, poi riformulato al Senato con l'espressione "volontà contraria".

In poche parole: perché un atto sessuale non sia ritenuto violento, quindi contrario alla volontà della donna, deve essere evidente un suo "no" oppure basta che non abbia espresso esplicitamente un "sì"? Molto più di una questione di lana caprina, ma un filo sottile su cui poi, in sede processuale, si può determinare il destino di vittime e carnefici.

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Processo per stupro: dov'è il confine della violenza?

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