Come tutte le leggi ordinarie italiane anche la nuova legge elettorale, ribattezzata confidenzialmente Stabilicum o Melonellum, ha avuto un primo vaglio di costituzionalità con la firma del Presidente della Repubblica. Ma davvero questo basta a escludere ogni possibilità di contrasto con la Costituzione? Non esattamente. Ecco perché.

La Costituzione prevede all’articolo 74 che il Presidente possa rinviare un testo di Legge alle Camere con messaggio motivato, prima della promulgazione, per chiedere di riesaminarla. Si tratta di un passaggio di garanzia, ma se le Camere dovessero ripresentare al Quirinale lo stesso testo il Presidente sarebbe comunque tenuto a firmarla. Ciò fa sì che il potere di rinvio venga generalmente interpretato dai presidenti come strumento estremo, utilizzato solo in casi di macroscopici vizi procedurali nell’approvazione o più spesso in caso di molto evidenti contrasti con la Costituzione. Ma una firma non esclude che possa intervenire in un secondo momento la Corte costituzionale. Il perché lo ha spiegato in diverse occasioni pubbliche lo stesso Mattarella, prevenendo letture strumentali dei suoi atti presidenziali.

QUANDO FIRMA IL PRESIDENTE

L’interpretazione anche teorica di questo potere di rinvio che dà Sergio Mattarella è nota fin dal suo primo mandato, quando la rese pubblica, intervenendo il 30 luglio 2015 alla Cerimonia del Ventaglio, tradizionale appuntamento con la stampa parlamentare: «Il Presidente della Repubblica», spiegò Mattarella in quell’occasione, «non dispone di un potere di veto, può, come è noto, soltanto chiedere al Parlamento un riesame e soltanto quando riscontri una chiara violazione della Costituzione, un chiaro contrasto con la Costituzione».

In un’altra occasione, nel 2024 incontrando una delegazione di giornalisti per i 50 anni di Casagit, rispolverando il proprio passato di professore universitario di Diritto parlamentare, tornò sull’argomento, chiarendo la differenza di ruolo tra presidente e Corte costituzionale e colse l’occasione «Per far notare che frequentemente il Presidente della Repubblica viene invocato con difformi, diverse motivazioni. C'è chi gli si rivolge chiedendo con veemenza: “il Presidente della Repubblica non firmi questa legge perché non può condividerla, perché gravemente sbagliata”, oppure: “il Presidente Repubblica ha firmato quella legge e quindi l‘ha condivisa, l'ha approvata, l'ha fatta propria”. Il Presidente della Repubblica non firma le leggi, ne firma la promulgazione, che è cosa ben diversa. È quell'atto indispensabile per la pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi, con cui il Presidente della Repubblica attesta che le Camere hanno entrambe approvato una nuova legge, nel medesimo testo, e che questo testo non presenta profili di evidente incostituzionalità. Se andasse al di là di questo limite che gli assegna la Costituzione e dicesse, per esempio: “non promulgo questa legge perché c'è forse qualche dubbio di costituzionalità che potrebbe racchiudere e raffigurarvisi”, si arrogherebbe indebitamente il compito che è rimesso alla Corte costituzionale. O se, addirittura, dicesse: “non firmo questa legge perché non la condivido, perché, a mio avviso è sbagliata”, farebbe ben altro, andrebbe al di là di qualunque limite posto dalla Costituzione nel rapporto tra i poteri dello Stato e tra gli organi costituzionali. Quando il Presidente della Repubblica promulga una legge, non fa propria la legge, non la condivide, fa semplicemente il suo dovere, che è quello che ho descritto». Mattarella ha esercitato il potere di rinvio soltanto una volta nel corso dei suoi due mandati, nel 2017: si trattava di una legge votata da maggioranza e opposizioni in tema di mine anti-uomo. Ravvisò «evidenti profili di illegittimità costituzionale».

MATTARELLA E CONSULTA, RUOLI DIVERSI

Tutto questo spiega perché non è sempre detto che una legge, in quanto firmata dal presidente, vada certamente esente da dubbi di costituzionalità.

Il vaglio del presidente e quello della Corte, quando c’è, agiscono infatti a livelli diversi, pur essendo entrambi organi di controllo: intanto il passaggio presidenziale è a monte, e avviene in occasione di ogni legge ordinaria approvata. Non solo si tratta di un controllo preventivo di massima e in capo a una sola persona (organo di controllo monocratico) ma è limitato dal fatto che, secondo Costituzione, il Presidente non ha il potere di fermare una legge anche palesemente incostituzionale se il Parlamento gliela rimanda identica.

Questo non impedisce che, senza arrivare al rinvio - potere esercitato molto di rado nella storia della Repubblica - ci possano essere interlocuzioni tra Governo in caso di Disegno di legge (governativo) o presidenti delle Camere, in caso Proposta di legge (parlamentare), e uffici del Quirinale, attraverso i quali il Presidente esercita una forma di moral suasion, consiglio autorevole senza ricorrere a drastici strumenti formali, segnalando dietro le quinte problemi di costituzionalità, che durante l’iter del testo di legge sono ancora suscettibili di essere corretti.

DIETRO LE QUINTE DEL MELONELLUM

Non è escluso che sia accaduto anche in corso di approvazione della nuova legge elettorale, dato che nel testo iniziale la soglia per maturare l’elevato premio di maggioranza era calcolata nella misura del al 40% e poi nel testo definitivo alzata al 42%. È molto probabile che ci siano stati passaggi decisivi sul tema delle preferenze, che nel primo testo mancavano del tutto e sono state introdotte successivamente: si trattava infatti di un punto che aveva sollevato un appello lettera aperta di 140 costituzionalisti, che ponevano un problema macroscopico di costituzionalità sul tema.

QUANDO E COME INTERVIENE LA CORTE

Quanto al ruolo della Corte costituzionale (o Consulta), che è il “giudice delle leggi”, in materia di costituzionalità interviene, come organo collegiale di 15 giudici, su una legge già in vigore e ha il potere dichiarandola incostituzionale di farla decadere in tutto o in parte. In caso di Leggi elettorali, senza le quali il Paese non può stare, la eventuale sentenza della Corte è auto-esecutiva, agisce infatti immediatamente all’atto della pubblicazione senza ulteriori interventi del Parlamento.

Ma la Corte non può intervenire autonomamente, né vi possono ricorrere direttamente i cittadini, fossero anche parlamentari dell’opposizione, perché intervenga è necessario che un giudice civile o penale da un Tribunale della Repubblica sollevi una questione di Legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.

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La protesta delle opposizioni dopo il voto finale sulla Legge elettorale, Camera dei Deputati, Roma 8 ottobre 2026. (ANSA)

È la ragione per cui chi sta dubitando che la attuale legge elettorale violi in alcuni punti il diritto di voto dei cittadini, si appresta a presentare, attraverso una rete di costituzionalisti, avvocati e cittadini, una trentina di ricorsi ai Tribunali civili di diversi posti d’Italia. Si tratta di ricorsi su sei punti specifici, per cui è molto verosimile che nel caso in cui dovesse ravvisare criticità la Corte corregga solo punti particolari.

I PRECEDENTI

Due volte nel corso della storia repubblicana la Corte costituzionale è intervenuta su una legge elettorale: nel 2014, ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge Calderoli, passata alle cronache come Porcellum; e nel 2017, sempre parzialmente, lo ha fatto con l’Italicum, legge scritta per la Camera dal Governo Renzi e mai effettivamente adoperata. In entrambi i casi, la Corte ha censurato meccanismi che potevano alterare eccessivamente il rapporto tra voti ottenuti e seggi assegnati, rappresentando quindi violazioni di principi di ragionevolezza, uguaglianza del voto e rappresentanza democratica.