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L’8 ottobre 2026 con 227 voti favorevoli e 164 contrari è stata approvata la Legge elettorale targata Governo Meloni: di qui il nome “Melonellum” che le attribuiscono le opposizioni e a volte i giornali perché più immediato alternativo a “Stabilicum” preferito dai proponenti. Stabilicum denuncia l’intento della legge di consolidare la stabilità dei Governi, Melonellum quello di attribuire alla Legge una paternità della maggioranza non da tutti condivisa. Sulla consuetudine di latineggiare con i nomi di comodo delle leggi elettorali torneremo, mentre intanto ha senso osservare che la Repubblica italiana si fa notare per la frequenza con cui cambia il proprio sistema elettorale nazionale (senza contare quelli amministrativi): siamo alla quarta riforma dal 1993, e una quinta, l’Italicum non è entrata in vigore, perché stoppata dalla Corte Costituzionale. E per il fatto che a partire dal 2005 si è affermata la tendenza a cambiare in corsa a ridosso della scadenza elettorale. Il 2026, in questo senso non fa eccezione.


CHE COSA PREVEDE LA RIFORMA
La nuova Legge prevede secondo testo definitivo il passaggio a un sistema interamente proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione o il partito che raggiunga il 42% dei voti, cancellando definitivamente i collegi uninominali (salvo che in Alto-Adige in Valle D’Aosta) previsti dal Rosatellum fin qui in vigore. Se nessuno raggiunge la quota per il premio vale un proporzionale puro.
La legge nell’ottica di prevenire la frammentazione quadruplica il numero delle firme che le formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per candidarsi. Il minimo di firme per collegio richiesto alle nuove formazioni politiche che non siede in Parlamento sale da 1.500 a 6mila, per un totale di 450mila sottoscrizioni se si vuole correre in tutti i collegi (almeno 225mila se ci si limita all'obbligo di presentarsi in metà dei collegi): per le Regioni più piccole una soglia molto impegnativa.
Per il voto dall’estero invece è prevista un’unica grande coalizione mondiale.


GLI APPELLI PER LE PREFERENZE
Si tratta di un testo che ha fatto discutere, a metà maggio è stato pubblicato un appello-lettera aperta intitolato Torniamo alla Costituzione, promosso in origine da più di 140 costituzionalisti che hanno posto problemi di costituzionalità su alcuni punti. Uno di questi, quello relativo alla mancanza totale di previsione di preferenze, è stato poi accolto nel passaggio del testo tra Camera e Senato, con un emendamento unitario del centrodestra che ha introdotto la possibilità per gli elettori di esprimere fino a tre preferenze (in liste di sette candidati per collegio, alternate per genere affiancandole ai capolista bloccati.
La modifica secondo alcuni attenuerebbe però soltanto in parte il fatto che a decidere di fatto chi viene eletto siano i vertici dei partiti, perché anche con la correzione la preferenza agirebbe solo dal secondo eletto e questo la escluderebbe di fatto per tutte le liste che non ottengano più di un seggio. E, poi, solo le preferenze, ma non il listone dei capolista bloccati, prevede alternanza di genere. All’appello dei costituzionalisti s’è aggiunto, poi, quello degli storici, tra loro Agostino Giovagnoli, professore emerito dell’Università Cattolica, preoccupati del fatto che la nuova legge si inserisca nella tendenza in corso all’indebolimento delle democrazie rappresentative.
IL NODO DEL PREMIO DI MAGGIORANZA
Il nodo più critico per storici e costituzionalisti è la previsione di un premio di maggioranza che si teme sproporzionato a fronte del taglio dei Parlamentari votato nel 2020 e applicato nel 2022: il premio di maggioranza assegna infatti una cifra fissa di ben 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la lista o coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti validi. Secondo molti costituzionalisti porterebbe a una eccessiva distorsione tra il numero di seggi e il numero di voti effettivamente ottenuti violando il principio di rappresentanza. Secondo i calcoli un 42% di voti validi produrrebbe quasi il 57% dei seggi. Se si calcola che alle ultime politiche il tasso di astensione è stato del 36% potrebbe voler dire che i voti espressi da un 26,5% degli aventi diritto (che corrisponde al 42% del 63% che ha effettivamente votato) potrebbero portare a un numero di seggi in Parlamento tale da avvicinarsi anche alle maggioranze di garanzia che la Costituzione richiede per l’elezione del Presidente della Repubblica, dei membri del Csm e dei giudici della Corte costituzionale, che potrebbero così essere eletti dalla maggioranza di Governo quasi senza l’apporto dell’opposizione.


L’ARTICOLO 57 E I DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ
I 35 seggi del premio di maggioranza in Senato, poi, potrebbero confliggere con l’articolo 57 della Carta, secondo cui il Senato è eletto su base regionale. Il rischio sarebbe che un premio determinato a livello nazionale possa essere dichiarato incostituzionale perché potrebbe alterare i rapporti di forza espressi dagli elettori all’interno delle singole Regioni.
Un altro nodo riguarda quello che Roberto Zaccaria, ordinario (ora in pensione) di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Firenze, durante l’audizione in Senato aveva paventato il rischio dell’introduzione di un premierato di fatto attraverso la legge elettorale, che ha l’iter più semplice in quanto legge ordinaria, senza cambiare la Costituzione: «L’indicazione preventiva del candidato alla Presidenza del Consiglio», affermava nell’occasione il costituzionalista, «contrasta con i principi che reggono nel nostro ordinamento la nomina del Governo, che dipende dagli equilibri parlamentari risultanti dalla composizione delle Camere, oltre che dall’esercizio delle prerogative del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 92 Cost. e dal successivo rapporto fiduciario con il Parlamento. È proprio dalla combinazione di questi fattori che scaturisce un Premierato di fatto».
COALIZIONI PIÙ ESTREMISTE?
Dal punto di vista politico, poi, come ha spiegato Stefano Ceccanti, a Orizzonte giuridico, potrebbe profilarsi il rischio che, per effetto collaterale della legge e per la corsa al premio di maggioranza, le coalizioni si spingano verso una polarizzazione estremistica: «In un contesto di affermazione delle forze più estremiste populiste e sovraniste sia i sistemi proporzionali sia quelli maggioritari a turno unico tendono a rafforzarle. Nel caso dei proporzionali perché tali forze possono rivelarsi necessarie per formare coalizioni post-elettorali, nel caso dei maggioritari a turno unico perché diventa conveniente aggregare tutti contro gli avversari- Solo un doppio turno che non preveda coalizioni ulteriori tra un turno e l’altro rispetta i loro elettori perché dà loro una seconda opzione senza dover includere i partiti in coalizioni troppo eterogenee».
LA PALLA NEL CAMPO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Sono tutti punti che fanno sì che il vero snodo sulla Legge elettorale vada oltre il voto odierno e si sposti sul tavolo della Consulta, si stanno infatti già attivando le procedure per i ricorsi, che sarebbero già pronti per essere depositati nei Tribunali, per sollevare tramite i giudici, questioni di costituzionalità in tema di diritto di voto davanti alla Corte Costituzionale, che si calcola per tempi tecnici potrebbe arrivare attorno al febbraio 2027. Va ricordato che in caso di legge elettorale, dal momento che il Paese non può rimanere scoperto, la sentenza della Corte è auto-esecutiva ossia va in vigore immediatamente senza intervento ulteriore del Parlamento.
PERCHÉ LE LEGGI ELETTORALI HANNO NOMI IN “LATINELLUM”
Tutto nasce il 19 giugno del 1993, in un editoriale del Corriere della sera in cui il politologo Giovanni Sartori ironizzava, facendo il verso al canonico Habemuns Papam, sulla nuova legge elettorale: «Salvo sorpresine finali, Habemus Mattarellum: abbiamo, cioè la legge elettorale per la Camera dei deputati escogitata dall’onorevole Mattarella». Caso ha voluto che, di lì a pochi anni, si sia trovato relatore di un’altra legge elettorale, quella volta regionale, Giuseppe Tatarella: il cognome molto simile a quello di Mattarella ha fatto sì che sia stato facile battezzare subito la sua legge “Tatarellum”, e di lì seguitare. Da allora il vezzo di chiamare in “latinellum” le leggi elettorali ha spopolato al punto che Yorick Gomez Gane, associato di Linguistica all’Università della Calabria, sulla Rivista di onomastica italiana, nel 2015, ha censito oltre cento di questi neologismi per fortuna non tutti diventati legge.


