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sabato 14 settembre 2024
 
GIUSTIZIA
 

Riforma dell'ordinamento giudiziario e Csm, che cosa è, perché se ne parla

16/06/2022  Passata al Senato non senza fibrillazioni, la terza tranche della riforma Cartabia sulla giustizia. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta

Non senza qualche fibrillazione, una dovuta all’emendamento della Lega che ha cercato di reintrodurre nella riforma, già passata alla Camera, un testo identico al quesito referendario sulle misure cautelari, l’altra all’astensione di Italia Viva, è passata anche in Senato e sarà legge appena pubblicata in Gazzetta ufficiale la terza tranche della riforma della Giustizia, targata Cartabia: dopo il civile e il penale arriva l’ordinamento giudiziario. Il tema  è da sempre caldo e non ha mancato di dividere ripetutamente la maggioranza, all’interno della quale l’argomento giustizia riflette molte anime non tutte compatibili tra loro.

 

TRA RIFORMA E REFERENDUM

Di questa tensione erano stati spia già nei giorni scorsi i referendum, proposti dall’insolito matrimonio Lega-Radicali generalmente agli antipodi sul tema giustizia, che in qualche modo hanno provato ad anticipare e superare, irrigidendoli, alcuni temi già in discussione nella riforma oggi approvata e, prima, con il solo fatto che fossero in cantiere hanno in qualche modo indirizzato alcuni temi della riforma per evitare che l’iter parlamentare dell’una e l’esito dei secondi finissero per intralciarsi a vicenda. Una situazione che rende l’idea della tensione che è serpeggiata attorno a un argomento su cui hanno dovuto mediare, nel contesto delle larghe intese, forze politiche che in certi casi in materia di giustizia la pensano all’opposto. L’insuccesso dei referendum, per i quali ha votato un quinto degli aventi diritto, dovuto all’eccessivo tecnicismo dei quesiti, dalla ricaduta di difficile comprensione per la gente comune, ha in qualche modo reso probabilmente più agile l’esito della votazione odierna, conclusa con con 173 voti a favore, 37 contrari e 16 astenuti, togliendo dal tavolo ulteriori elementi di divisione, dato che la scarsa affluenza si può interpretare come una scelta della cittadinanza di rimandare la palla nel campo del Parlamento per spingerlo ad agire.

NOMINE, PAGELLE, VALUTAZIONI. REGOLE CHE DIVIDONO

  

Il testo della riforma si compone di cinque parti (capi). Il primo Capo I contiene la “delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura: significa che il testo oggi approvato contiene i principi e i criteri generali dell’intervento riformatore e che il Governo avrà un anno di tempo per portare a termine l’obiettivo di definire i dettagli in tema di :

1) criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi con l’obiettivo di una maggiore trasparenza: (in modo da prevenire distorsioni vedi caso Palamara): in particolare si prevede che le nomine ai posti resi vacanti avvengano in ordine cronologico, in modo da evitare le cosiddette “nomine a pacchetto”, l’uno a te, uno a me che potrebbe dare adito a una spartizione per appartenenze correntizie qualora fossero a concorso più posti in contemporanea. E che l’assegnazione dei posti sia sempre preceduta dalle audizioni dei candidati oltreché dalla presentazione dei loro titoli. Non solo, dovranno essere valutate le attitudini direttive in base alle pregresse esperienze, senza tenere conto degli incarichi fuori ruolo, a meno che non favoriscano competenze coerenti. Il criterio dell’anzianità resterà, ma residuale in caso di parità.

2) Procedure di valutazione di professionalità dei magistrati. È previsto che anche gli avvocati abbiano per la prima volta diritto di esprimere un parere in tema di valutazione di professionalità nel consiglio giudiziario, ma si tratterà di un parere unitario, possibile solo in presenza di una delibera del consiglio dell’ordine degli avvocati, una precauzione volta a evitare che con un voto diretto del singolo possano intervenire meccanismi di ritorsione diretta che minino l’indipendenza del magistrato e la sua serenità di giudizio

3) istituzione del fascicolo del magistrato, quello che è passato alle cronache come “pagella’, che finora era aggiornato ogni 4 anni e di qui in poi annualmente e che prevede tra i nuovi elementi la valutazione di «gravi anomalie in relazione all’esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento». Un tema che preoccupa i magistrati perché si teme che possa rappresentare un incoraggiamento alla burocratizzazione del ruolo e al conformismo delle decisioni. Argomento che sembra entrare in contraddizione con la contemporanea riforma che consente un solo passaggio di funzioni nei primi dieci anni di carriera, dato che l’accusa sottesa, pur smentita dai dati, vorrebbe il giudice “appiattito” sul Pm. Da un lato si scoraggiano le decisioni “discordanti”, dall’altro lato si accusa di essere troppo conformisti. È questo, accanto a quello sulla separazione delle funzioni, uno dei temi più “divisivi” che riflettono le diverse anime della maggioranza e le contraddizioni che riverberano su di essa.

4) accesso alla magistratura per riportare il concorso al primo livello, cioè subito dopo la laurea in giurisprudenza, e non al secondo livello, come è ora, in modo da ridurre il tempo che porta all’ingresso in ruolo. (C’è un problema di selezione dei magistrati, capita spesso che i concorsi non riescano ad assegnare tutti i posti messi a concorso, cosa che in parte rende l’idea della selettività del concorso, in parte probabilmente dovrebbe costringere a ragionare sull’adeguatezza della formazione universitaria. Mentre qui si riduce il numero delle materie orali da portare al concorso).

5 Riordino della disciplina dei fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (tre magistrature che entrano in servizio con metodi di selezione, requisiti e criteri differenti. Solo gli ordinari entrano in procure, tribunali e corti e sono selezionati con il concorso di cui sopra). È prevista una stretta per gli ordinari.

UN SOLO PASSAGGIO DA PM A GIUDICE E VICEVERSA

Il Capo II modifica direttamente alcune disposizioni in tema dell’ordinamento giudiziario in tema di: 1. Magistrati del massimario della Cassazione (un ufficio tecnico, non giudicante né requirente); 2: Incompatibilità di sede, per parentela ecc. (un magistrato non può essere trasferito se non per ragioni disciplinari o perché si verificano delle incompatibilità, per esempio il figlio di un giudice viene abilitato alla professione legale nello stesso foro…). 3. Illeciti disciplinari dei magistrati in cui rientrano nuove condotte. 4. Il passaggio di funzioni da Pm a giudice all’interno dell’ambito penale sarà possibile una sola volta entro i primi dieci anni di carriera, mentre fin qui era possibile 4 volte in carriera con l’obbligo di cambiare distretto e a volte regione. Anche questo è uno dei temi che più divide e fa discutere, oggetto di trentennale conflittualità politica spesso non scevra da strumentalizzazioni, a fronte del quale all’interno della maggioranza alcuni giudicano la riforma troppo rigida, altri troppo blanda. La separazione delle funzioni/carriere è uno dei tanti temi che in questi anni hanno condizionato a volte anche inquinato il dibattito sulla giustizia, finendo per scollarlo dalle reali esigenze dell'utenza.

 

CHI VA IN POLITICA NON TORNA A FARE IL GIUDICE O IL PM

  

Al capo III C’è la stretta, sulle cosiddette “Porte girevoli”, cioè per il magistrato che salta il fosso verso la politica, tema su cui anche i magistrati riconoscevano necessità di regolamentazione: viene introdotto l'obbligo di collocarsi in aspettativa per l'assunzione dell'incarico politico o amministrativo. Allo scadere del mandato, i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive o incarichi di governo non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati candidati non eletti, per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione in cui si trova la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, e non posso assumere incarichi direttivi. Se hanno avuto incarichi apicali in organismi di governo più di un anno (è il caso del capo di gabinetto), devono restare un altro anno fuori ruolo – ma non in posizioni apicali – e poi possono rientrane funzione che ricoprivano ma per tre anni non possono avere incarichi direttivi.

NUOVA LEGGE ELETTORALE AL CSM

Al capo IV cambia il sistema elettorale per i togati al consiglio superiore della magistratura, che passa a 30 componenti, di cui 20 togati, 10 laici. I togati saranno eletti con sistema misto: parte proporzionale, parte maggioritario e non ci saranno liste ma candidature individuali e nessuna raccolta di firme a sostegno (tema oggetto di quesito referendario). Il sorteggio, da più parti chiesto dopo il caso Palamara, è stato tolto dal tavolo perché rischiava profili di costituzionalità, ne rimane un residuo solo come integrazione nel caso in cui non arrivino a 6 le candidature previste per ogni collegio. Questo significa che il nuovo consiglio superiore, in scadenza a luglio, rinnovato non senza patemi dopo il terremoto Palamara, sarà eletto con la nuova legge.

MAGISTRATURA MILITARE

  

Al capo v c’è una delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della magistratura militare.

 
 
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