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Manifesti per il referendum Giustizia del 22 e 23 marzo a Milano
Le consultazioni popolari sono divisive e polarizzanti per definizione, ma la campagna referendaria sul nuovo assetto della giustizia ha assunto toni inaccettabili. C’è voluto l’intervento straordinario del capo dello Stato Sergio Mattarella, che è anche presidente del Csm, per abbassare i toni intorno alle questioni cruciali della riforma. Non si tratta di una schermaglia tra corporazioni giuridiche perché il disegno di legge costituzionale al vaglio degli elettori tocca uno dei punti centrali della democrazia: l’equilibrio tra i poteri dello Stato. La questione ha infiammato il dibattito in tutto il Paese tra i favorevoli e i contrari, con giudizi non di rado trasversali rispetto alle categorie o ai partiti. Anche i cattolici sono divisi. Lo hanno fatto persino i gesuiti: la rivista Aggiornamenti sociali ha un orientamento contrario, mentre Civiltà Cattolica ha pubblicato un articolo di tono favorevole alla riforma (a testimonianza di quanto siano libere le voci all’interno della Chiesa).
Del resto la separazione delle carriere e il Csm non sono materia dogmatica, trattandosi di ingranaggi giuridici e architetture costituzionali.
Come ha ricordato il presidente della Cei Matteo Zuppi la cosa più auspicabile è informarsi, discernere e andare a votare, in un orizzonte costituzionale. Buona lettura (e buon discernimento). f.anf.
Nell’approfondimento troverete anche:
- Le opinioni di due presidenti emeriti della Corte Costituzionale, Augusto Barbera e Ugo De Siervo.
- L’origine e il percorso della legge su cui voteremo.
- Il contributo dei cattolici alla Costituente su questi temi.
- Il dizionario delle parole e dei concetti difficili per non perdersi nelle spiegazioni.
CHE COSA VUOL DIRE SEPARAZIONE DELLE CARRIERE
La separazione delle carriere è il primo e più noto punto, ma probabilmente non il più importante in termini di incisività, della riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario e in particolare dell’assetto della magistratura ordinaria che i cittadini saranno chiamati ad approvare o a respingere nel referendum confermativo del 22 e 23 marzo.


COME FUNZIONA ORA
Attualmente pubblici ministeri e giudici, in Italia, accedono alle funzioni dopo un unico concorso, tra i più selettivi della Pubblica amministrazione, cui segue, per i promossi, un tirocinio di 18 mesi (a volte improvvidamente tagliato a 12 dal ministero della Giustizia per coprire prima i posti vacanti) svolto in parte negli uffici giudiziari e in parte presso la Scuola superiore di Magistratura. Attraverso il tirocinio i magistrati sperimentano le varie funzioni (pubblici ministeri, giudici civili, penali e del lavoro, magistrati di sorveglianza), per poi decidere, in base alla graduatoria del concorso, ai posti disponibili e alle inclinazioni personali che cosa fare da grandi.
LA COSTITUZIONE SUI MAGISTRATI
La Costituzione stabilisce che i magistrati si distinguono soltanto per funzioni e sono soggetti soltanto alla legge, questo significa che i magistrati della Procura che fanno indagini (ovvero i requirenti, che nel processo assolvono alla funzione di pubblico ministero) e giudici, che decidono sull’esito del processo civile o penale (magistrati giudicanti) hanno le stesse garanzie di autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri, a tutela dell’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.


COME CAMBIA LA MAGISTRATURA CON LA RIFORMA
La riforma introduce nella Costituzione il concetto di “carriera”, separando giudicanti e requirenti (giudici e pm): lo fa dividendo in tre il Consiglio superiore della magistratura, rimandando con l’articolo 8 della riforma a una successiva legge non più costituzionale ma ordinaria, quindi più semplice da approvare. Dunque aspetti che i cittadini non conosceranno prima del voto.
Il potenziale portato di questa scatola chiusa è uno dei punti controversi della riforma: da una parte i favorevoli sostengono che la separazione garantirà una maggiore imparzialità del giudice davanti alle parti nel processo penale, convinzione che sottintende il sospetto che la “colleganza” tra giudicanti e requirenti renda i giudici più inclini alle ragioni dell’accusa che a quelle della difesa (anche se non risulta che siano stati fatti studi statistici specifici su questo aspetto a verificarne la fondatezza). I contrari, dall’altra, temono che la riforma possa dare vita a un corpo di pm separato troppo forte, autoreferenziale, specie se formato con una propensione tutta volta all’accusa, mettendo così a repentaglio la sua capacità di ragionare come il giudice per meglio vagliare le prove che ha in mano prima di avviare processi destinati all’assoluzione per prove poco salde.
Alcune voci trasversali tra avvocati, magistrati e giuristi sostengono che il garantismo di un pm crescerebbe se gli si facesse iniziare la carriera per qualche anno come giudice in un collegio: una eventualità cui la separazione delle carriere chiude le porte cancellando alla radice la possibilità, già marginale, di cambiare funzione.
COME SI PASSA OGGI DA PM A GIUDICE E VICEVERSA
Il passaggio da pm a giudice si è progressivamente ristretto per legge fino a riguardare una percentuale infima dei magistrati ogni anno: dal 2022 è consentito una sola volta in carriera entro il nono anno, ma è poco ambito, perché vuol dire cambiare distretto, cioè quasi sempre regione e spesso andare anche più lontano, a causa di un rigido regime di incompatibilità che già ora, e da sempre, esclude giustamente che si “cambi casacca”, come si dice, negli stessi luoghi e sugli stessi casi.
CHI VOTA SÌ E NO NEL MONDO DEL DIRITTO
Favorevole alla riforma, oltre al Governo che l’ha proposta facendola ratificare al Parlamento senza accettare un solo emendamento, c’è l’Unione delle Camere penali che rappresenta circa 10 mila penalisti tra i 233 mila avvocati italiani. Contraria, invece, l’Associazione nazionale magistrati che rappresenta quasi tutti gli oltre 9 mila magistrati in servizio. Chi vota sì accetta i cambiamenti introdotti nella Costituzione, chi vota no chiede di conservare la Carta com’è. (E.CHI.)


TRIPLICARE IL CSM, CHE COSA VUOL DIRE
Tre al posto di uno? Oltre alla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e magistratura giudicante, di cui ci siamo occupati nello scorso numero, la riforma costituzionale (che riscrive gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della nostra Carta fondamentale) introduce un doppio Consiglio superiore della magistratura, uno per i pm e uno per i giudicanti, e un’Alta Corte disciplinare. Ai due nuovi Csm continueranno a spettare, se approvato dal referendum, «le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità, i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati», mentre la funzione disciplinare andrà all’Alta Corte.
IL CSM FIN QUI
Attualmente il Consiglio superiore della magistratura è composto da 33 membri. Ne fanno parte di diritto il presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Gli altri 30 membri sono eletti: per due terzi, da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (i cosiddetti membri togati) e per un terzo dal Parlamento in seduta comune (con la maggioranza dei 3/5) che sceglie tra i professori universitari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno 15 anni di professione (i membri laici).
Attualmente siedono al Csm 7 esponenti di Magistratura indipendente (considerata storicamente la corrente di destra dei magistrati), 6 di Area democratica per la giustizia (centrosinistra), 4 di Unicost (centristi), 1 di Magistratura democratica (progressisti) e 2 indipendenti.
COME CAMBIEREBBE CON LA RIFORMA
A questo organo, se dovesse passare la riforma, si sostituiscono due nuovi Csm. Entrambi saranno presieduti dal presidente della Repubblica e avranno come membri di diritto il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Gli altri membri saranno estratti a sorte. Per due terzi il sorteggio avverrà tra i magistrati (requirenti per il Csm che si occupa dei requirenti e giudicanti per il Csm che si occupa dei giudicanti) senza possibilità di esprimere figure che rappresentino le diverse anime della magistratura, mentre per un terzo il sorteggio avverrà tra una lista preparata dal Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, secondo norme che saranno emanate (entro i prossimi 12 mesi se passa il referendum) da una legge ordinaria. A formulare la nuova normativa, dunque, sarà lo stesso esecutivo che ha varato la riforma.
Attualmente anche i membri laici sono rappresentativi dell’arco costituzionale. Dei dieci che fanno parte oggi del Csm, infatti, 4 sono di Fratelli d’Italia, 2 della Lega per Salvini, 1 di Forza Italia, 1 del Pd, 1 del Movimento 5 stelle e 1 espressione di Italia viva. La riforma demanda a una legge ordinaria anche questo aspetto. Da qui la preoccupazione che la lista dei sorteggiati tra i nominati possa essere composta in modo da garantire una rappresentanza compatta alla sola maggioranza di Governo.
LA FUNZIONE DISCIPLINARE E L’ALTA CORTE
Ai due Csm viene sottratta la funzione disciplinare che viene attribuita all’Alta Corte. Questa non potrà mai essere presieduta da un magistrato. È composta da 15 membri. Sei saranno i laici: tre nominati dal presidente della Repubblica (tra i professori universitari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno 20 anni di professione) e tre estratti a sorte da un elenco nominato dal Parlamento (vale lo stesso discorso fatto per i due Csm). Sei membri togati saranno sorteggiati tra i magistrati giudicanti con almeno 20 anni di servizio ed esperienza in Cassazione e altri tre (sempre togati) tra i requirenti con i medesimi requisiti.
Saranno poi leggi ordinarie a stabilire quali saranno «gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni» da applicare ai magistrati e a decidere «la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare». Sebbene la norma precisi che «i magistrati giudicanti o requirenti» debbano essere «rappresentati nel collegio», non dispone che debbano essere in maggioranza.
Inoltre, «contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte». I giuristi si stanno già interrogando sulla liceità di escludere il ricorso in Cassazione.
L’IMPATTO ECONOMICO DELLA RIFORMA
Infine i costi dell’operazione. Attualmente il funzionamento del Csm costa 47 milioni di euro all’anno. Si stima che, con la riforma, la spesa salga fino a circa 150 milioni di euro. (A.V.)







