Sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, nota (anche se l’espressione è riduttiva) come «separazione delle carriere» della magistratura ordinaria, si è aperto un dibattito molto acceso. In queste righe proveremo a fornire una sorta di dizionario/glossario di parole e concetti difficili per consentire a tutti di capire meglio le informazioni che vengono date da ciascuna parte e le opinioni contrapposte così che ognuno farsi un’idea nel merito, in vista del referendum del 22-23 marzo.

Scheda referendum riforma costituzionale per modificare sette articoli della costituzione in materia di ordinamento giudiziario al voto il 22 e 23 marzo
Scheda referendum riforma costituzionale per modificare sette articoli della costituzione in materia di ordinamento giudiziario al voto il 22 e 23 marzo
Scheda referendum 22 23 marzo per decidere se cambiare o meno 7 articoli della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario (ANSA)

MAGISTRATURA ORDINARIA

È quella che comunemente chiamiamo magistratura, che comprende i magistrati di Procure, Tribunali, e Corti d’Appello e di Cassazione. Regolata dal titolo IV della Costituzione, è selezionata con concorso pubblico e si occupa di giustizia ordinaria civile e penale. Di questa sola magistratura si occupa la riforma soggetta a Referendum, ne sono invece escluse le magistrature competenti in alcuni settori specialistici: amministrativa (Tar e Consiglio di Stato); contabile (Corte dei Conti) e militare (competente solo per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate in tempo di pace e nei Tribunali militari secondo legge in tempo di guerra).

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

Autonomia e indipendenza sono gli attributi che la Costituzione assegna e insieme richiede ai magistrati ordinari: devono essere indipendenti dagli altri poteri (Governo e Parlamento) ed essere soggetti solo alla legge, tutto questo per assicurare al cittadino una giustizia uguale per tutti e non influenzabile dal potere di turno o dalle differenze di peso politico, sociale ed economico delle parti in causa: si pensi a quando nella giustizia civile possono trovarsi l’uno contro l’altro per esempio il singolo cittadino e una multinazionale.

I princìpi di autonomia e indipendenza della magistratura nero su bianco sono la svolta della Carta costituzionale del 1948, che «riflette l’esigenza di assicurare ai singoli magistrati e alla magistratura ordinaria nel suo complesso la piena indipendenza da qualsiasi altro potere e, in particolare, dal potere esecutivo», come strumenti di «legalità e all’obiettività dell’amministrazione della giustizia». (Virgolettati da rivista Associazione italiana costituzionalisti n°: 4/2017 data pubblicazione: 19/11/2017, Giampietro Ferri, Autonomia e indipendenza della magistratura tra ‘vecchio’ e ‘nuovo’ ordinamento giudiziario).

TERZIETÀ DEL GIUDICE

Perché si compia un processo equo è necessario che il giudice, sia “terzo” rispetto alla causa, ossia che non abbia interessi in gioco nella questione sulla quale deve decidere, anche per questo il codice da sempre prevede situazioni in cui per esempio per rapporti di parentela o per essersi espresso in altri momenti del procedimento sugli stessi fatti, risulta incompatibile o si deve astenere: il suo ruolo, infatti, è arbitrare la causa, tra due contendenti nel civile, o nel processo penale decidere se la persona che ha di fronte, accusata di aver commesso un reato sia colpevole o meno.

L’eventuale prova della colpevolezza (l’innocenza è presunta) si forma in aula, durante la parte pubblica il processo penale (dibattimento): per decidere il giudice ascolta i punti di vista e i testimoni nel contraddittorio tra Pubblico ministero (che rappresenta l’interesse dello Stato all’accertamento della verità e a perseguire e sanzionare reati); l’avvocato difensore, che rappresenta la persona che si trova sotto processo tutelandone i diritti e assicurandole una difesa tecnica, che in democrazia va garantita sempre, a tutti, indipendentemente dalla gravità del reato contestato e dal fatto che l’imputato lo abbia ammesso; l’avvocato di parte civile, nei casi in cui è presente, che rappresenta l’interesse della vittima (per esempio al risarcimento).

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro del Presidente della Repubblica con i Magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 15/04/2024 e D.M. 22/10/2024 (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro del Presidente della Repubblica con i Magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 15/04/2024 e D.M. 22/10/2024 (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con i Magistrati ordinari in tirocinio 2026 (ANSA)

GIUDICANTI E REQUIRENTI

Nell’ordinamento italiano, fin qui, i magistrati ordinari, selezionati con lo stesso concorso, decidono dopo quali funzioni assumere dopo averle sperimentate tutte nel tirocinio. Le funzioni si dividono in giudici e Pm: i primi, cosiddetti giudicanti, decidono sulla controversia penale o civile in aula, di fatto arbitrano la questione giudiziaria, i secondi “requirenti”, svolgono le indagini preliminari, delegando la Polizia giudiziaria che ne dipende funzionalmente. Svolgono atti che devono sempre essere vagliati da un giudice (Giudice per le indagini preliminari, giudicante) e poi sostengono l’accusa davanti al giudice nel dibattimento. In questa parte il Pm è libero di formarsi un’autonoma opinione indipendente sia dalle influenze esterne sia da quelle dell’ufficio di cui fa parte: deve decidere in autonomia in base a quanto ha visto accadere in aula se chiedere al momento della requisitoria la condanna o l’assoluzione.

Spesso sulla stampa per abitudine si confondono i termini inquirenti/requirenti, si tratta di una sfumatura, ma significativa: “inquirenti”, dal latino inquiro, indagare, cercare di scoprire, erano il giudice istruttore e il Pm prima della riforma Vassalli (1989), quando il rito processuale aveva una impronta a prevalenza inquisitoria. Dal 1989, i Pm si dicono “requirenti”, dal latino requiro, ricercare, ma anche richiedere, perché nel Codice diventato a prevalenza accusatoria, tutti gli atti del Pm, dagli arresti, alle richieste di custodia cautelare, di rinvio a giudizio, di intercettazione, di archiviazione ecc., sono appunto richieste sulle quali sempre un giudice giudicante (in genere Gip e Gup) deve vagliare e decidere.

CULTURA DELLA GIURISDIZIONE

La giurisdizione, alla lettera “dire il diritto”, è la funzione che lo Stato esercita, attraverso la magistratura, per l’applicazione delle leggi e la tutela dei diritti delle persone. Spesso nel dibattito si sente parlare di "cultura della giurisdizione” comune al giudice e al Pm, a garanzia del fatto che il cittadino sotto indagine possa veder vagliata la propria posizione da un magistrato che sappia valutare la saldezza delle prove con uno sguardo più simile a quello del giudice che a quello della polizia: «Nel nostro impianto storico, che la riforma vuole cambiare, le funzioni requirenti e giudicanti oggi si muovono e operano distinte, con persone diverse, ma lo fanno nell’ambito di una comune cultura della giurisdizione. Giurisdizione viene dal latino ius/iuris dicere, “dire la giustizia”, ossia accertare secondo le regole del Codice penale la verità dei fatti e trarne le conseguenze (di assoluzione o di condanna, ndr). Facendo capo a magistrati, formati allo stesso modo, pur con funzioni distinte, la giurisdizione è da noi ora unitaria: per come stanno le cose l’obiettivo comune dello Stato, anche nella funzione del pm, è accertare la verità, non ottenere la condanna, anche perché vige la presunzione di innocenza». (Definizione di Gustavo Ghdidini, professore emerito alla facoltà di Giurisprudenza della Statale di Milano, avvocato civilista, e presidente del Movimento consumatori, Intervista FC, 04/2025)

Il Presidente Sergio Mattarella presiede l'Assemblea plenaria straordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 18 febbraio 2026 ANSA / Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE – FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++
Il Presidente Sergio Mattarella presiede l'Assemblea plenaria straordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 18 febbraio 2026 ANSA / Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE – FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++
Il Presidente Sergio Mattarella presiede l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 18 febbraio 2026 (ANSA)

CSM sigla che sta per Consiglio superiore della Magistratura

Il CSM è l’organo di rilevanza costituzionale che si occupa dell’amministrazione della giurisdizione ed è garante dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari. Lo si sente spesso definire anche organo di “autogoverno della magistratura” a indicare il fatto che in democrazia il potere giudiziario non può essere “governato” e “influenzato” dall’esterno. La Costituzione del 1948 ha disegnato il Csm unito (sarà il cittadino a decidere al referendum se dire sì o no alla sua triplicazione) e lo ha voluto misto a garanzia del fatto che i poteri si bilancino e che a ogni decisione del Consiglio concorrano magistrati, cosiddetti “togati”, e membri di nomina politica, cosiddetti “laici”, con la presidenza del Presidente della Repubblica, (del Csm unito fanno parte di diritto il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, gli altri componenti sono magistrati per 2/3, eletti da tutti i magistrati e per 1/3 giuristi eletti dal Parlamento riunito in seduta comune, durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti). Il Consiglio superiore si occupa dell’assetto della magistratura ordinaria dal concorso, all’assunzione, alle procedure di assegnazione e trasferimento, alle promozioni, fino alla cessazione dal servizio, compreso il giudizio disciplinare assegnato ad una apposita sezione (se al referendum passasse il sì alla riforma, il Csm sarebbe diviso in due e le funzioni disciplinari diverrebbero competenza di un terzo organo nuovo, l’Alta corte).

Il Csm previsto dalla Costituzione del 1948 è stato disciplinato nelle sue specifiche funzioni soltanto con la legge 195 del 24 marzo 1958, mentre nel 1956 era nata la Corte Costituzionale. Proprio nella composizione mista del Csm, importante in funzione di garanzia di bilanciamento dei poteri, è insito anche il rischio che in certi momenti sulle tensioni ideali possano prevalere logiche di mera appartenenza, e questo può valere tanto per la componente togata riguardo alle correnti, quanto per la componente laica relativamente agli orientamenti politici e partitici.

L’inaugurazione anno giudiziario presso la Corte d’Appello a Clodio. Roma, 31 gennaio 2026. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
L’inaugurazione anno giudiziario presso la Corte d’Appello a Clodio. Roma, 31 gennaio 2026. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
L’inaugurazione anno giudiziario presso la Corte d’Appello a Clodio. Roma, 31 gennaio 2026. (ANSA)

TOGHE

Usando la figura retorica della sineddoche (la parte per il tutto) è frequente che i magistrati ordinari siano designati con la veste simbolica che li rappresenta: la toga, con lo stesso meccanismo per cui i cardinali si dicono porpore, i professori universitari ermellini. Dal momento che anche gli avvocati in udienza penale portano la toga e in toga prestano giuramento al proprio ordine, può capitare che in casi molto minoritari si chiamino "toghe" anche gli avvocati, ma è raro che accada, perché genera confusione rispetto all'abitudine corrente di riferirsi con la parola "toghe" ai soli magistrati ordinari.

Capita che nel dibattito pubblico si senta l’espressione “toga rossa”: nulla a che vedere con il colore della toga rossa da cerimonia che si vede in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. L'origine di questa espressione denigratoria, utilizzata in genere dalla politica per accusare i magistrati di partigianeria, è ricostruita nella terza edizione (1949) della raccolta di apologhi intitolata L'elogio dei giudici (scritto da un avvocato), di Piero Calamandrei, padre costituente, avvocato civilista ricordando la vicenda del magistrato fiorentino Aurelio Sansoni: «Qualcuno, nei primi tempi del fascismo, lo chiamava anche il “pretore rosso”: e non era in realtà né rosso né bigio: era soltanto una coscienza tranquillamente fiera, non disposta a rinnegare la giustizia per fare la volontà degli squadristi. Non era in realtà né rosso né bigio era semplicemente un giudice giusto: per questo lo chiamavano “rosso”, perché sempre, tra le tante sofferenze che attendono il giudice giusto, v’è anche quella di sentirsi accusare, quando non è disposto a seguire una fazione, di essere al servizio della fazione contraria».

Il presidente UCPI, Francesco Petrelli all’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani. Roma, 6 febbraio 2026. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Il presidente UCPI, Francesco Petrelli all’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani. Roma, 6 febbraio 2026. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Il presidente UCPI, Francesco Petrelli (ANSA)

UCPI sigla per Unione Camere Penali Italiane

L’Unione della Camere Penali Italiane (Ucpi) è un’associazione di avvocati penalisti, fondata nel 1982, cui aderiscono 129 Camere Penali territoriali: vi sono iscritti oltre 10mila penalisti sui 233mila avvocati penalisti e civilisti in servizio in Italia. Esprime un Presidente, attualmente Francesco Petrelli del foro di Roma, e una Giunta, composta da 12 membri. II Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente all'Unione e ha, fra le altre, funzioni di raccordo fra la Giunta e le Camere Penali territoriali. Si propone di «promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale», elaborando studi ed organizzando iniziative culturali e politiche volte a migliorare secondo il suo punto di vista il sistema penale e processuale penale. E, naturalmente, si propone di tutelare «il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore, affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura ed il diritto di difesa», che per l’articolo 24 della Costituzione è diritto inviolabile, «siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali». L’Unione delle Camere penali è favorevole alla riforma e per il sì al referendum.

Cesare Parodi, presidente Anm, partecipa alla protesta di Anm contro la riforma Nordio davanti all’ingresso di Palazzo di Giustizia a Milano, 10 giugno 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
Cesare Parodi, presidente Anm, partecipa alla protesta di Anm contro la riforma Nordio davanti all’ingresso di Palazzo di Giustizia a Milano, 10 giugno 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
Cesare Parodi, presidente Anm. (ANSA)

ANM, sigla cper Associazione Nazionale Magistrati

Si tratta di un’associazione, fondata nel 1909, sciolta durante il fascismo dal 1926, e ricostituita nel 1944. Attualmente, rappresenta circa il 96% tra gli oltre 9mila magistrati ordinari italiani in servizio. Esprime un presidente (in questo momento Cesare Parodi, procuratore della Repubblica di Alessandria) e una giunta che riflettono orientamenti diversi (correnti) non sovrapponibili come si potrebbe pensare a partiti politici, ma sono espressione del dibattito interno alla magistratura su come il magistrato deve relazionarsi alla realtà che cambia, per esempio alle nuove istanze che la domanda di giustizia pone sul tavolo del giudice e del Pm, si pensi per esempio alle nuove sfide dell’intelligenza artificiale. Non per caso il dibattito interno è nato proprio nel periodo intercorso tra 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e il 1956 -58, quando la magistratura repubblicana doveva declinare sé stessa tra Costituzione nuova e precedenti leggi ordinarie, senza ancora una Corte costituzionale cui chiedere lumi in caso di contrasto tra norme e Carta e senza ancora un Csm a tutelare autonomia e indipendenza. Il compito che l’Anm si propone è vigilare su autonomia e indipendenza della magistratura. A differenza dei sindacati in senso stretto l’Anm non tratta, però, il rinnovo di parti economiche del contratto, agganciato per automatismi a quelli della Pubblica amministrazione, per evitare che la questione economica possa tradursi in forme indirette di condizionamento o soggezione rispetto ad altri poteri e in particolare al ministero della Giustizia. Non per caso il motto dell’Anm, in ossequio ai requisiti di autonomia e indipendenza, è in latino Sine spe ac metu, senza speranza e senza timore, a indicare la necessità che il magistrato si tenga saldo e non permeabile tanto alle lusinghe quanto alle minacce. La posizione dell’Anm è contraria alla riforma e per il no al referendum.