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Un giornalista con il teleobiettivo fissato verso il decimo piano del Policlinico Gemelli dove è ricoverato papa Leone XIV
Il Papa è in ospedale ma il governo della Chiesa non passa ad altri. Neppure quando è sotto anestesia generale, non può partecipare alle udienze o deve trascorrere diversi giorni in convalescenza. È quanto accade con Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico a un nodulo polmonare, con una degenza prevista di circa una settimana. Tutti gli impegni del Pontefice sono stati sospesi fino a martedì 20 ottobre, come ha comunicato la Prefettura della Casa Pontificia, ma la sua assenza dal Vaticano non comporta alcun cambiamento nella titolarità del governo della Chiesa cattolica.
La domanda, ogni volta che un Pontefice si ammala, è inevitabile: chi comanda in Vaticano quando il Papa è assente e non può esercitare materialmente le sue funzioni? La risposta, dal punto di vista del diritto canonico, è netta: il Papa resta Papa e non esiste una figura di «vice-Papa» chiamata a sostituirlo durante un ricovero.
Il Papa resta in carica anche in ospedale
Il punto di riferimento è il canone 331 del Codice di diritto canonico. Il Romano Pontefice, si legge, «in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa». Si tratta di un’autorità che non viene meno perché il Papa si trova lontano dal Palazzo Apostolico, è temporaneamente impossibilitato a partecipare agli incontri o deve sottoporsi a un intervento chirurgico. Il diritto della Chiesa, infatti, non stabilisce un trasferimento automatico dei poteri pontifici in caso di malattia, ricovero, anestesia o temporanea perdita di coscienza. Non esiste un meccanismo paragonabile a una reggenza, né il collegio dei cardinali assume le funzioni del Pontefice per il semplice fatto che questi non possa lavorare per qualche giorno. Questo non significa che ogni attività debba essere svolta personalmente dal Papa. Il governo della Chiesa si avvale già di una struttura articolata, composta dalla Segreteria di Stato, dai dicasteri della Curia romana e da numerosi organismi che operano secondo le competenze e le procedure stabilite dal diritto. Il loro lavoro prosegue anche durante il ricovero del Pontefice.


L'arrivo di papa Leone XIV al Policlinico Agostino Gemelli di Roma martedì mattina per il ricovero
(ANSA)La Curia continua a lavorare, le decisioni più importanti attendono
A chiarire il funzionamento di questa macchina organizzativa è anche la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, che disciplina la Curia romana. I dicasteri e le istituzioni curiali svolgono il compito loro affidato «in nome e per autorità» del Papa, secondo le norme previste.
In altre parole, la gestione ordinaria non si ferma. Gli uffici continuano a lavorare, gli affari amministrativi seguono il loro corso e le attività già programmate possono proseguire, con gli adattamenti necessari. È quanto sta accadendo anche in questi giorni: il ricovero di papa Leone ha comportato la cancellazione o la modifica di alcuni appuntamenti pubblici dell’agenda del Pontefice non l’interruzione dell’attività della Santa Sede.
Diverso è il discorso per le decisioni che richiedono direttamente l’intervento o l’approvazione del Pontefice. In questi casi, se non c’è la possibilità di consultarlo e ottenere la sua decisione, le questioni possono essere rinviate. Se invece il Papa è in condizione di comunicare ed esercitare le proprie prerogative, può farlo anche dall’ospedale com’è accaduto nel 2025 quando papa Francesco, ricoverato a causa della polmonite per oltre un mese, riceveva i suoi più stretti collaboratori che gli sottoponevano i dossier più urgenti. Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, e gli altri responsabili della Curia non diventano per questo titolari di una potestà pontificia autonoma. Continuano a svolgere le funzioni che spettano loro, senza trasformarsi in sostituti del Papa. La distinzione è importante: la continuità amministrativa è assicurata dagli organismi già esistenti mentre l’autorità del Pontefice non viene trasferita a un altro cardinale.


Le troupe di giornalisti e cameramen posizionati davanti al Policlinico Gemelli
(ANSA)Sede vacante e sede totalmente impedita: cosa dice il Diritto canonico
Per comprendere perché un ricovero non apra una fase di transizione bisogna distinguere due situazioni giuridiche diverse: la sede vacante e la sede totalmente impedita.
La prima si verifica quando il pontificato termina, per la morte del Papa oppure per una rinuncia validamente compiuta. Il canone 332, paragrafo 2, stabilisce che la rinuncia del Romano Pontefice, per essere valida, deve essere fatta liberamente e debitamente manifestata. Non è richiesta l’accettazione da parte di un’altra autorità. È quanto avvenne con Benedetto XVI, che annunciò la propria rinuncia l’11 febbraio 2013, lasciando il pontificato il 28 febbraio successivo. Da quel momento si aprì la sede vacante, seguita dal Conclave che elesse Francesco.
In questa fase entrano in vigore norme specifiche che regolano il periodo tra un pontificato e l’altro. Il collegio dei cardinali provvede agli affari ordinari e urgenti nei limiti stabiliti dalla legge, mentre il cardinale camerlengo, attualmente l’irlandese Kevin Joseph Farrell, svolge i compiti previsti per la gestione della transizione. Non si tratta, però, di un governo collegiale che possa esercitare liberamente i poteri del Papa: durante la sede vacante valgono limiti precisi proprio per riservare al nuovo Pontefice le decisioni che gli competono.
Il canone 335 prende in considerazione anche un’altra eventualità: «Mentre la Sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi speciali emanate per tali circostanze». La norma, tuttavia, non definisce nel dettaglio che cosa debba accadere qualora il Papa sia totalmente impedito nell’esercizio delle sue funzioni, né prevede un automatismo che trasformi una malattia o un’anestesia in una sede impedita.
Le lettere di rinuncia preventiva firmate dai Papi
La questione dell’eventuale incapacità di un Pontefice non è nuova. Nel corso del Novecento e negli anni più recenti, alcuni Papi hanno riflettuto sulla possibilità che una malattia grave impedisse loro di esercitare le proprie funzioni o persino di decidere liberamente se rinunciare.
Paolo VI predispose nel 1965 una lettera relativa all’eventualità di una sua grave incapacità. Anche Francesco raccontò di aver scritto, poco dopo la propria elezione, una lettera di rinuncia da utilizzare nell’ipotesi di un impedimento medico. Il documento, secondo quanto riferito dal Pontefice, era stato consegnato al cardinale Tarcisio Bertone, allora Segretario di Stato. Questi precedenti non equivalgono, però, all’esistenza di una procedura automatica e universalmente definita. La validità e l’applicabilità concreta di una rinuncia condizionata all’incapacità del Papa sollevano questioni canoniche che non possono essere risolte semplicemente dando per scontato che una lettera possa essere attivata da terzi in qualsiasi circostanza.
Nessun «vice-Papa», dunque
Nel caso di Leone XIV, il quadro è molto più semplice. Il ricovero al Gemelli, l’intervento e il periodo di recupero non modificano lo status giuridico del Pontefice. La Curia continua a svolgere le proprie funzioni, gli appuntamenti vengono riorganizzati e le decisioni che richiedono direttamente l’intervento del Papa possono attendere, se necessario, il suo ritorno alla piena attività.
La questione diventerebbe diversa soltanto in presenza di una situazione giuridica nuova, come la morte o una rinuncia validamente manifestata. L’eventualità di un impedimento totale e prolungato apre invece interrogativi che il diritto canonico attuale non disciplina con una procedura altrettanto dettagliata. Per il momento, dunque, non ci sono reggenze da istituire né poteri da trasferire. Leone XIV continua a essere il vescovo di Roma e il Pontefice della Chiesa universale anche durante la degenza. La macchina organizzativa vaticana prosegue il suo lavoro ma nessuno prende il posto del Papa.




