PHOTO
La presidente del consiglio Giorgia Meloni.
Nei giorni scorsi ha fatto notizia la decisione di Giorgia Meloni, a che si sappia prima presidente del Consiglio al mondo a farlo, di registrare come marchio la propria voce, e in particolare un audio di 4 secondi con la frase: «Io sono Giorgia Meloni», registrandolo all’Euipo, l’ufficio europeo per la proprietà intellettuale che gestisce e registra marchi e modelli industriali validi in tutta l’Ue. Viviamo in un mondo in cui l’intelligenza artificiale può manipolare con facilità video e audio, facendo sembrare che una persona reale con la propria voce stia dicendo cose mai dette. La logica di registrare la voce va nella direzione di tutelarla da questo tipo di manipolazioni e soprattutto dai loro impropri utilizzi commerciali.
CHI LO HA FATTO FINORA
Non per caso questa scelta ha riguardato fino a oggi persone la cui voce è uno strumento di lavoro assimilabile alla proprietà intellettuale coperta dal diritto d’autore: cantanti, attori, doppiatori. Ha fatto notizia tempo fa Giusy Ferreri la prima cantante in Europa ad adottare questo accorgimento, adottato anche Luca Ward, Taylor Swift, Mattew McConaughey). Si tratta di persone per le quali la voce ha un valore economico e giuridico autonomo, messo a rischio da fenomeni di clonazione e dalla creazione di contenuti “deepfake”, alla lettera falsificazione profonda, ossia contenuti multimediali (video, audio o immagini) in cui il volto o la voce di una persona vengono sostituiti o modificati in modo realistico grazie all'uso dell’Intelligenza artificiale.


A COSA SERVE DAVVERO E A CHI
Ma si tratta di una tutela che ha limiti precisi, come spiega su Altalex l’avvocato Niccolò Ferretti esperto in tema di proprietà intellettuale e industriale: «Molte narrazioni mediatiche parlano in modo improprio di “brevettare la voce”, ma si tratta di una semplificazione: il marchio sonoro copre quel frammento audio e la sua funzione distintiva per specifici prodotti/servizi. Se ad esempio un deepfake imitasse “solo” il timbro, ma utilizzasse frasi diverse potrebbe sfuggire (almeno in parte) al perimetro tipico della tutela attribuita dalla registrazione di marchio, rendendo necessari rimedi complementari (ricorso ai diritti della personalità ed immagine, concorrenza sleale, ecc.)».
In questo caso la strada della protezione come proprietà intellettuale per una voce comune potrebbe rivelarsi un iter inutilmente costoso e poco adatto a proteggere. Non solo come ogni registrazione di marchio anche quello di un audio si fa «con riferimento a determinate classi di prodotti/servizi, secondo la Convenzione di Nizza. La voce diventa quindi un segno che identifica l’origine di determinati servizi (spesso entertainment e contenuti digitali)».
Ma proprio in quanto tale il marchio, anche vocale deve avere la “distintività” come requisito, cosa più facile da dimostrare se si tratta della voce di un attore famoso che pronuncia una battuta diventata cult in un film o di quella di un cantante che canta un ritornello noto, rispetto a quanto possa avvenire per una voce qualsiasi che pronunci una brevissima frase neutra.
COME IL DIRITTO TUTELA LA VOCE
Il discorso della tutela giuridica della voce di una persona al di fuori della proprietà intellettuale è un discorso più complesso: la voce come dato biometrico infatti è tutelata dalla privacy, che l’utilizzo o il clone senza consenso, viola pesantemente, non solo: attiene ai diritti della personalità e ai diritti di immagine, tutelati dal diritto civile che copre sia l’utilizzo non autorizzato dell’identità di una persona, sia la concorrenza sleale e l’uso ingannevole. C’è poi un ambito protetto dal diritto penale: quando i deepfake sono implicati in truffe, diffamazioni, sostituzione di persona, furto di identità.
IN ITALIA NORME AD HOC, PRO E CONTRO
A questo proposito la Legge n. 132/2025 ha introdotto in Italia un nuovo reato nel Codice penale (art. 612-quater c.p.), che punisce la diffusione senza consenso di immagini, video o voci falsificate con IA, idonee a indurre in errore circa la loro genuinità, segnando un primo passo della risposta legislativa ai deepfake. Mentre diffondere contenuti creati con l’Intelligenza artificiale senza dischiararlo è vietato in tutta l’Ue dall’AI act, la legge europea che regolamenta l’Intelligenza artificiale.
Nel Parlamento italiano è anche in discussione un Ddl che va più a fondo e si spinge ad attribuire a ogni individuo il diritto esclusivo sulla propria identità personale, anche quando ricreata dall’IA. Se il testo restasse com’è sarebbe vietata qualsiasi riproduzione, imitazione o diffusione senza consenso esplicito, informato e documentato, del nome, immagine, voce, espressione facciale e identità visiva e sonora, anche quando riprodotti, simulati o modificati da strumenti di IA. La norma si applicherebbe anche agli usi artistici o satirici, se lesivi della dignità o reputazione. Per quest’ultimo punto il testo sta però facendo discutere il diritto perché pone un problema di bilanciamento tra diritti fondamentali: da un lato l’identità personale, dall’altro la libertà di espressione.
LE SFIDE DEL DIRITTO NELL’ERA DELL’IA
Al di là del caso della protezione della voce, che la scelta della presidente del Consiglio italiana ha fatto balzare alle cronache, la questione della capacità effettiva del diritto di tutelare dagli abusi commessi con l’IA è un problema enorme che tocca aspetti diversissimi e complessi che, da un lato si scontrano con la territorialità del diritto; da un altro hanno a che fare con il fatto che l’IA è tutta in mano a dei privati che operano in regime di segreti industriali con una evoluzione così veloce che il tempo del diritto fatica a inseguire; ma da un altro ancora attengono al macroproblema che sta investendo il mondo intero: la difficoltà che si profila in tutti i campi di distinguere il vero dal falso e che finirà per investire in modo pesante il tema della prova giuridica nelle aule di giustizia, della sua falsificazione, della sua manipolazione, della effettiva possibilità di dimostrarne l’autenticità.







