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Negozi chiusi e vetrine rotte a Milano dopo le giornate di saccheggi lungo le vie del centro storico, Milano, 19 ottobre 2026
A seguito delle violenze e dei saccheggi, delle vetrine rotte e dei disordini di piazza in diverse città, soprattutto a Milano, il Governo ha varato un nuovo “Decreto sicurezza” (l’ottavo se si conta anche il primo “anti-rave” un Decreto legge in otto articoli, che in parte riprende e accelera alcuni contenuti nella bozza del disegno di legge concepito a contrasto della violenza giovanile, passato alle cronache come “antimaranza”.
ETÀ IMPUTABILE COSA CAMBIA
All’articolo 1 il decreto stabilisce che tra i 14 e i 18 anni: «La capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria». Significa che questa norma interviene su tutto il diritto penale minorile, invertendo l’onere di provare l’imputabilità, se fin qui si doveva provare dalla parte dell’accusa il fatto che un ragazzo di quell’età fosse in grado di comprendere le conseguenze delle proprie azioni, ora toccherà alla difesa dimostrare che non lo era, come accade per gli adulti.
UN REATO AD HOC PER LA VIOLENZA IN MANIFESTAZIONE
Si introduce un reato ad hoc per punire la Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, anche se la maggior parte di quelle azioni era già punita sulla base di reati diversi, come ha dimostrato il fatto che 35 minori sono stati fermati a Milano dopo le violenze e raggiunti da varie misure cautelari quando ancora il Decreto non c’era: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato», si legge nel testo del Decreto, «chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, in modo da determinare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000».
Più di un punto di questo articolo farà discutere i giuristi. Da un lato colpisce l’estremo dettaglio degli strumenti offensivi, che potrebbe renderne complessa l’applicazione a casi concreti, dato che il diritto penale non ammette l’applicazione per analogia, dall’altro il punto «anche occasionalmente» potrebbe porre qualche problema interpretativo: nel testo della bozza del decreto circolata non c’è virgola prima dell’”anche” e quindi l’occasionalità pare riferita all’agire in maniera organizzata; nel comunicato della presidenza del Consiglio invece quella virgola c’è e quindi sembrerebbe che l’occasionalità sia riferita anche al lancio degli oggetti offensivi citati. Che cosa intendeva scrivere il legislatore? Sembra un dettaglio ma può far la differenza per le conseguenze penali.
INASPRIMENTI DI PENE
Il Decreto introduce inoltre diversi inasprimenti di pene: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se: a) il fatto è commesso da soggetti che agiscono travisati o comunque con modalità idonee a rendere difficoltosa l’identificazione; b) il lancio o l’utilizzo di oggetti atti ad offendere è diretto contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o esposti alla pubblica fede. Chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Se le condotte cagionano lesioni personali le pene sono aumentate da un terzo alla metà».
COLTI SUBITO DOPO IL FATTO
Il Decreto modifica il Codice di procedura penale anche riguardo all’arresto in flagranza differito (cioè non quando la persona viene colta proprio sul fatto ma individuata subito dopo). Questa previsione viene estesa: sarà possibile arrestare una persona come se fosse stata colta sul fatto, per i reati di devastazione, saccheggio, attentati a impianti di pubblica utilità, partecipazione violenta a manifestazioni pubbliche, danneggiamento da parte di un gruppo, purché il reato sia dimostrabile, per esempio attraverso un video che lo mostri.
MISURE PREVENTIVE
Sul piano della prevenzione, l’accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia per un massimo di 12 ore (cosiddetto “fermo preventivo”), già previsti in occasione di manifestazioni, sono estesi alle specifiche operazioni di polizia svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone. Si applicano, anche nei confronti dei minorenni, ai soggetti per i quali, sulla base di elementi concreti, vi sia fondato motivo di ritenere che attuino condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Restano ferme le garanzie vigenti, comprese le specifiche tutele previste per i minori, questo vuol dire che al netto dell’onere dalla prova in tema di età imputabile, si continuano ad applicare le regole che oggi si applicano ai minorenni.
Il questore potrà inoltre disporre il divieto di radunarsi con persone determinate in luoghi specificamente individuati, per una durata non superiore a un anno, anche nei confronti di minori che hanno compiuto i quattordici anni. Il divieto si applica a chi abbia tenuto in gruppo comportamenti intimidatori o violenti e sia già stato destinatario di provvedimenti di prevenzione o condannato per delitti contro la persona o il patrimonio.
PAGANO I GENITORI
La bozza introduce sanzioni amministrative a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale quando un minore partecipa a determinati reati, anche se ha meno di 14 anni e quindi non può essere processato: da 500 a 1.000 euro per la prima la prima volta, cifra che può salire a 2.000 euro in caso di reiterazione. Il prefetto può inoltre ingiungere ai genitori il pagamento dei danni provocati dal minore ai beni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.
MILITARI A MILANO
All'articolo 8, infine, si dispone l'invio da subito di 500 militari a Milano fino al 31 dicembre, con una spesa di 4,7 milioni di euro. Saltata invece, dopo l’interlocuzione con il Quirinale, l’ipotesi di estendere loro poteri di polizia giudiziaria.












